Fatto: Tizia proponeva ricorso al Giudice di Pace di Frattamaggiore avverso un processo verbale elevato dalla Polizia Municipale per infrazione al Codice della strada ai sensi dell’art. 142 comma 8. La presunta violazione veniva accertata con apparecchio Traffipax Speedophot.
La ricorrente addiceva, in particolare, l’inidoneità dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell’infrazione, poiché non tarata, né omologata, né verificata prima dell’uso, nonché l’omessa contestazione immediata, per cui chiedeva dichiararsi l’illegittimità del verbale, nonché l’annullamento dello stesso.
Motivi della decisione: Il Giudice di frattamaggiore, nell’accogliere il ricorso, sottolinea che spetta alla P.A. l’onere di fornire le prove della sussistenza della violazione amministrativa e dell’imputazione della stessa in capo all’opponente con il deposito degli atti per spiegare le proprie difese, con la conseguenza che tale omissione comporta la declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato (Cass. 12821/2003).
Nel merito, l’On.le Giudicante, rileva che il certificato rilasciato dalla T.E.S.I. riporta come data di taratura successiva alla data del contesto, per cui lo stesso non può essere tenuto in considerazione, a prescindere da valutazioni in ordine alla validità del certificato.
Il Giudice di Pace di Frattamaggiore – in persona del Dott. Sossio Casaburi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa covile iscritta al n. 2827 del R.G.A.C. dell’anno 2006, avente ad oggetto opposizione ai sensi della legge n.689/81, come modificata dal d.lgs. 30/12/1999 n.507.
TRA
Tizia rapp.ta e difesa dagli avv.ti … in una elett.te dom. in Frattamaggiore presso avv. …. , m. a m. del ricorso -opponente-
Comune di XXX, in persona del suo legale r.p.t. in XXX presso la casa Comunale. –opposto-
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CONCLUSIONI: come da atti di causa
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 08/05/06, la ricorrente proponeva opposizione avverso il processo verbale n. ……. del 13/10/05 elevato dalla Polizia Municipale di XXX per infrazione al Codice della strada ai sensi dell’art. 142 comma 8, perché in XXX sulla S.S. 162, viaggiava alla velocità di Km/h 91, superando così il limite di 70 Km/h previsto, accertata con apparecchio Traffipax Speedophot, matr.050040010903 relativa al veicolo Tg. Zzzz e con la decurtazione di punti due dalla patente di guida, notificato il 15/03/06 a mezzo di a.r. del servizio postale.
Esponeva l’inidoneità dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell’infrazione, poiché non tarata, né omologata, né verificata prima dell’uso, nonché l’omessa contestazione immediata, per cui chiedeva dichiararsi l’illegittimità del verbale, nonché l’annullamento dello stesso.
Il Giudice di Pace, con decreto notificato alle parti, disponeva la sospensione dell’esecutività del verbale opposto e fissava l’udienza di comparizione delle stesse.
Instauratisi la lite, risultava depositata agli atti di causa una comparsa di costituzione e risposta con la quale si costituiva in giudizio il comune di XXX, rappresentato e difeso, nella qualità di competente all’adozione dei procedimenti sanzionatori amministrativi per il presente procedimento, dal dirigente del settore di Polizia Municipale, giusta competenza normata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 legge 23 689/81. Con tale comparsa veniva impugnato il ricorso e se chiedeva il rigetto e veniva depositata varia documentazione afferente l’accertamento in questione.
All’udienza di comparizione compariva il procuratore del ricorrente che insisteva per l’accoglimento del ricorso; era presente il rappresentante dell’Ente appositamente delegato che chiedeva rigettarsi il ricorso.
Alla medesima udienza, la causa veniva decisa e si dava lettura del dispositivo ai sensi dell’art.23 della legge 689/81 e della sentenza n.534/90 della Corte Costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso va dichiarato ammissibile per essere stato depositato presso la Cancelleria si questo ufficio, nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
Va inoltre dichiarata la contumacia del Comune di XXX.
La costituzione in giudizio deve ritenersi, oltre che illegittima, nulla, sia perché mancante dell’autorizzazione a stare in giudizio deliberata dalla giunta municipale ai sensi della legge n.142/90, sia perché la rappresentanza dell’Ente pubblico, concessa ai dirigenti degli Uffici e dei servizi relativi agli atti e provvedimenti amministrativi che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno, sancita dall’art.107 comma 7, prima parte d.lgs. n.267/00, deve ritenersi esclusa la rappresentanza processuale, essendo essa riservata, in via esclusiva al capo dell’Amministrazione che, per il Comune, è il Sindaco p.t., dalla legge dello Stato alla quale, per altro, non possono derogare i regolamenti e gli statuti degli Enti locali, fonte normativa di grado inferiore, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (Cass.11410 del 12/11/98). All’uopo la S.C. con sentenze n.4787 del 3/10/85, n.1994 del 26/02/94, n.5286 del 28/05/98 ha così statuito: “la costituzione in giudizio deliberata dagli organi comunali competenti è necessaria perché il Sindaco possa rappresentare il Comune in qualsiasi lite attiva e passiva, con la conseguenza che la mancanza di essa incide sulla capacità processuale ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Inoltre la S.C. con sentenze n.7190 del 30/05/00, n.6546 del 11/05/05, n.2878 del 26/02/03 ed a SS.UU. n.186 del 10/05/01 ha così statuito: “ Il T.U. D.lvo 267/00 delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali riserva ai sindaci ed ai presidenti delle Province la rappresentanza giudiziale dell’Ente e le eventuali disposizioni in senso diverso adottate dal regolamento comunale o provinciale siccome in violazione di esse non possono che essere disapplicare dal giudice ordinario (art.5 legge 2248 del 20/03/65 all.E).
Infine il Consiglio di Stato V Sez. con sentenza del 24/11/04, conforme a Cass. N. 10787 del 7/06/04, ha confermato che : “ la rappresentanza in giudizio del Comune è riservata in via esclusiva al Sindaco e non può essere esercitata dal dirigente titolare della direzione di Ufficio o di servizio, seppure così preveda lo statuto comunale”.
Occorre infine precisare che l’ispettore KK, con delega del Sindaco, agli atti del giudizio, può ritenersi abilitato a stare in giudizio conformemente alle disposizioni della legge 689/81.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Evidenzia chi scrive – in primis – che in tema di depenalizzazione ed applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/81, l’opposizione al verbale di contravvenzione o all’ordinanza prefettizia non configura un’impugnazione all’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’Autorità Amministrativa. Pertanto l’opposizione alla pretesa anzi detta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù dell’art. 23 della legge 689/81, il giudice ha il potere dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell’atto, ma si estende – nell’ambito delle deduzioni delle parti – all’esame completo della pretesa fatta valere, per stabilire se sia fondata o meno e se lo sia in tutto o in parte (Cass. 9533/1998).
Va ulteriormente evidenziato – a parere del decidente – che il tradizionale principio stabilito dalla legge 689/81, secondo cui il giudice deve accogliere l’opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, prevedeva una presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, a fronte della quale era l’opponente a dover fornire la prova del contrario.
Attualmente, invece, in analogia ai principi in materia di illecito penale, spetta alla P.A. l’onere di fornire le prove della sussistenza della violazione amministrativa e dell’imputazione della stessa in capo all’opponente con il deposito degli atti per spiegare le proprie difese, con la conseguenza che tale omissione comporta la declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato (Cass. 12821/2003).
Nel merito va rilevato che il certificato rilasciato dalla T.E.S.I. riporta come data di taratura il giorno 23.02.06 e quindi successiva alla data del contesto, per cui lo stesso non può essere tenuto in considerazione, a prescindere da valutazioni in ordine alla validità del certificato.
Tutto quanto sopra evidenziato non si rileva dal verbale di contravvenzione in contestazione né dalla certificazione esibita dall’Ente opposto, che si riferisce a certificazioni oltretutto riguardanti periodi successivi alla data della contestazione de quo come già ribadito.
L’accoglimento della suddetta eccezione di nullità ed illegittimità avanzata dall’opponente assorbe le altre eccezioni contenute nel ricorso e ne rende superfluo l’esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza così provvede:
1)-Accoglie il ricorso ed annulla l’opposto verbale perché illegittimo.
2)-Condanna il Comune di XXX il persona del Sindaco e l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio che in assenza di specifica si determinano in complessivi Euro ….. , di cui …… per esborsi, il resto per diritti e onorario con spese generali su diritti e onorario iva e cpa come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti avv.ti …
Così deciso in Frattamaggiore il 20/10/2006
Il Giudice di Pace
Dr. Sossio Casaburi
Depositata in Cancelleria il 03/11/2006
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.