L’automobilista, assistito dall’Avv. Emiliana Matrone, proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Sant’Anastasia avverso il verbale di contestazione che gli era stato notificato per la violazione dell’art. 142/9 bis C.d.S..
Tale infrazione veniva rilevata sulla strada SS268 del Vesuvio in località Somma Vesuviana Km 7+150 Est al Km 7,150 nel territorio del Comune di Somma Vesuviana (NA) con l’apparecchiatura di misura Autovelox Sodi Foto marca Sodi Scentifica modello 105/SE.
Per la violazione contestata venivano irrogate le seguenti sanzioni: € 1.104,00 (più € 15,23 per spese di accertamento e notifica), decurtazione di 10 punti sulla patente di guida e sospensione della patente da sei mesi ad un anno, con obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 gg dall’esito del presente ricorso.
Il Giudice di Pace di Sant’Anastasia, in persona del dott. Francesco Amodio, decideva la causa con la Sentenza 304/2017 pubblicata il 16.02.2017, con la quale accoglieva l’opposizione con conseguente estinzione dell’illecito “per l’assorbente motivo di ricorso secondo il quale l’opponente lamenta la mancanza di preventiva informazione agli automobilisti della presenza dell’apparecchiatura elettronica ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 160/2007”.
In proposito, il Giudice di Pace di Sant’Anastasia evidenziava che “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, l’art. 4 del d.l. 121 del 2002, conv. in legge n. 168 del 2002 – secondo cui per l’installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientare la condotta di guida e di avvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente”.
Peraltro, il GdP osservava che la parte opposta, nel costituirsi, nulla aveva provato in ordine all’avvenuto assolvimento dell’obbligo di preventiva informazione agli automobilisti.
Ancora il Giudice rilevava che a tanto doveva aggiungersi che non vi era prova neppure che l’autovelox utilizzato, nel caso specifico, fosse stato sottoposto a verifica periodica di funzionalità e taratura, la cui mancanza determina la nullità dell’accertamento.
Ciò in virtù della Sentenza. 113 del 18 giugno 2015, con la quale la Corte Costituzionale dichiarava la illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, codice della strada “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impegnate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
Pertanto, il Giudice di Pace, nell’accogliere l’opposizione, annullava il verbale di contestazione e condannava la parte opposta al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquidava in euro 625,00 di cui euro 125,00 di spese, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge con attribuzione.