La notificazione effettuata a mani di persona che si assume essere il c.d. “coniuge di fatto” del destinatario (qualificatasi all’ufficiale giudiziario quale “moglie” del destinatario) e che sia avvenuta in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario abbia il domicilio o la dimora deve ritenersi nulla.
In altre parole, ciò significa che la notificazione è nulla, sia perché effettuata in luogo diverso da quello del domicilio del destinatario; sia perché l’atto è stato consegnato a soggetto che è persona diversa da un familiare ivi con lui convivente.
In proposito, occorre precisare che la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, ai sensi degli art. 138 e 139 c.p.c, la consegna della copia a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi, quindi nulla, salvo poi a risultare una tale nullità sanabile con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata deduzione di essa con l’atto d’impugnazione (ex plurimis: Cass., n. 13625/2004; Cass., n. 9658/2000).
Peraltro, fra le persone di famiglia (che, se rinvenute nella casa di abitazione del destinatario dell’atto da notificare, sono abilitate a riceverlo, ai sensi dell’art. 139 secondo comma c.p.c.) possono comprendersi soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto e gli altri parenti od affini, non legati da un rapporto di stabile convivenza, purché la loro presenza in detta casa sia non occasionale (Cass., n. 9658/2000; Cass., n. 3858/92).
Matrone Emiliana
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 18 aprile – 14 settembre 2007, n. 19218
Svolgimento del processo
Con citazione innanzi al pretore di Lucera del 24 settembre 1991 M. e F. M. convenivano in giudizio G. B., in proprio e nella sua qualità di presidente del Motoclub X., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, che, a seguito dello svolgimento di una gara motociclistica fuori strada organizzata dal suddetto motoclub, i partecipanti avevano arrecato attraversando i terreni di loro proprietà, piuttosto che percorrere il circuito su strada sterrata.
Nel contraddittorio delle parti, il pretore rigettava la domanda e la sentenza, sull’appello dei soccombenti, era confermata dal tribunale della stessa città.
Questa Suprema Corte, sul ricorso di M. e F. M., con sentenza n. 749 del 2000, cassava la sentenza del tribunale con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bari perché il gravame fosse deciso in applicazione del principio di diritto secondo cui rientra nell’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) l’organizzazione di una gara motociclistica su circuito aperto al pubblico.
Il giudizio di rinvio, svoltosi nella contumacia di G. B., era definito dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza pubblicata il 30 aprile 2003, che, in accoglimento del gravame avverso la sentenza di primo grado, condannava l’appellato contumace al risarcimento dei danni ed alle spese del doppio grado del giudizio a favore degli appellanti.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G. B., che ha affidato l’accoglimento dell’impugnazione ad unico motivo.
Hanno resistito con controricorso F. M. e, nella qualità di eredi di M. M., Addolorata M., G. M. e M. M..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo d’impugnazione – deducendo la nullità del procedimento del giudizio di rinvio per violazione delle norme di cui agli art. 156 e 160 c.p.c. – il ricorrente denuncia di non avere mai avuto conoscenza della riassunzione del processo innanzi alla Corte d’appello di Bari, perché, essendo stato il relativo atto notificato a persona diversa da quelle elencate nell’art. 139 stesso codice ed in luogo diverso da quello del suo domicilio o della sua dimora, esso sarebbe nullo.
A tal fine, ha prodotto il certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Foggia, il certificato dell’attuale sua residenza in Lucerà ed il certificato di matrimonio, intendendo con detta documentazione dimostrare che la persona, cui l’atto di riassunzione era stato consegnato e che l’ufficiale giudiziario aveva qualificato, come moglie del destinatario, tale non era e che nel luogo ove la notificazione è avvenuta esso istante non era domiciliato né aveva la sua dimora.
I resistenti contrastano la censura e sostengono che la notificazione sarebbe stata effettuata validamente a mani di L. F., che, ancorché indicata come “moglie” del destinatario B., era, invece, la sua convivente nel comune domicilio di via ***** in Foggia.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione offerta dal ricorrente in questa sede e dalle stesse ammissioni delle parti resistenti risulta che, alla data in cui è stata effettuata la riassunzione del processo innanzi al giudice del rinvio, il luogo di domicilio o di dimora di G. B. non era alla via ***** in Foggia, ove l’atto medesimo risulta notificato mediante consegna a L. F., indicata come moglie del destinatario.
Ne consegue che la notificazione è nulla, sia perché effettuata in luogo diverso da quello del domicilio di G. B.; sia perché l’atto è stato consegnato a soggetto che è persona diversa da un familiare ivi con lui convivente.
Al riguardo considera, anzitutto, questa Corte che, in tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli art. 138 e 139 c.p.c, che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell’atto al destinatario, la consegna della copia a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi, quindi nulla, salvo poi a risultare una tale nullità sanabile con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata deduzione di essa con l’atto d’impugnazione (ex plurimis: Cass., n. 13625/2004; Cass., n. 9658/2000).
Occorre poi, considerare che fra le persone di famiglia (che, se rinvenute nella casa di abitazione del destinatario dell’atto da notificare, sono abilitate a riceverlo, ai sensi dell’art. 139 secondo comma c.p.c.) possono comprendersi soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto e gli altri parenti od affini, non legati da un rapporto di stabile convivenza, purché la loro presenza in detta casa sia non occasionale (Cass., n. 9658/2000; Cass., n. 3858/92).
Di conseguenza, la notificazione effettuata a mani di persona che si assume essere il c.d. “coniuge di fatto” del destinatario (qualificatasi all’ufficiale giudiziario quale “moglie” del destinatario) e che sia avvenuta in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario abbia il domicilio o la dimora deve ritenersi nulla.
Nel caso in esame, la notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio innanzi al giudice del rinvio effettuata a G. B. a mani di L. F. è nulla e, non essendo stata sanata, conforta, nella nullità del relativo procedimento, la nullità della sentenza impugnata, che deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in altra composizione.
Al giudice del rinvio è rimessa anche la pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.