La responsabilità diretta del produttore?
La direttiva 1999/44/CE prevede una responsabilità contrattuale del venditore a favore del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. La direttiva non prevede la responsabilità diretta del produttore.
La Commissione europea, di recente, ha preso in considerazione l’opportunità di inserire nella direttiva in argomento la responsabilità diretta del produttore. A tal proposito, è stato richiesto attraverso un questionario il parere degli Stati membri sul possibile impatto della responsabilità diretta del produttore sulla tutela del consumatore e sul mercato interno. Dei diciassette Stati membri che hanno risposto al questionario, Belgio, Finlandia, Lettonia, Portogallo, Spagna e Svezia hanno introdotto varie forme di responsabilità diretta del produttore.
Tutti gli Stati membri hanno recepito nel proprio diritto nazionale la direttiva 1999/44/CE. L’Italia lo ha fatto attraverso il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della normativa
La normativa in parola si applica a tutti i contratti di “vendita” che un professionista conclude con un consumatore per procurare a quest’ultimo un “bene di consumo”, nonché alle “garanzie convenzionali” che venditori e pro-duttori, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, assumono nei confronti di consumatori cui venga “venduto” un “bene di consumo”.
La disciplina in esame, pertanto, non si applica ai contratti di “vendita di beni di consumo” (e ai negozi di “garanzia convenzionale”) conclusi fra “consumatori” ovvero fra “professionisti”, nè a tutti i contratti che un ente collettivo conclude con un professionista per procurarsi un “bene di consumo”, né ai contratti che un “professionista” conclude con un “consumatore” per farsi fornire da quest’ultimo un “bene di consumo”.
La nozione di “vendita” è diversa e più ampia di quella di cui agli artt. 1470 c.c.: in virtù della “equiparazione” di cui all’art. 128 del codice di consumo, possono, infatti, reputarsi in essa ricompresi tutti i contratti a titolo oneroso con i quali un professionista si impegna a procurare al consumatore la disponibilità materiale e giuridica di un “bene di consumo”.
Quindi:
1) non soltanto quelli relativi a beni già esistenti all’atto della conclusione del negozio,
2) ma anche quelli aventi ad oggetto beni che, nel momento della stipulazione, ancora non sono venuti ad esistenza (essendo irrilevante – in questa ipotesi – che nella obbligazione assunta nei confronti del consumatore dal professionista prevalga la componente di dare ovvero di facere, né che i materiali necessari per la produzione del bene siano forniti dal consumatore o procurati dal venditore, né che le parti abbiano avuto prevalente considerazione per l’attività che il professionista si sia impegnato a svolgere o che il bene sia di tipo diverso da quelli ordinariamente prodotti dal professionista, né che il bene sia “di massa” o seriale ovvero destinato ad essere realizzato in unico esemplare, in conformità alle specifiche richieste ed alle peculiari esigenze del consumatore).
3) Vi rientrano, inoltre, i contratti di permuta e di somministrazione di “beni di consumo” (ad eccezione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, gas ed acqua),
4) ed anche i contratti d’appalto o d’opera aventi ad oggetto la realizzazione di “beni di consumo”.
5) Circa i contratti di leasing, appare plausibile l’opinione che vi fa rientrare – per le sue caratteristiche e finalità tipiche – il leasing c.d. traslativo, ma non il leasing c.d. di godimento.
Incompletezza della normativa
La nuova disciplina sulla vendita dei beni di consumo si caratterizza, oltre che per la trasversalità e per l’imperatività, anche per l’ incompletezza.
Ciò nel senso che tale normativa non disciplina in modo esaustivo tutti i diritti spettanti al consumatore nell’ipotesi di difetto di conformità al contratto del bene di consumo. Inoltre, vari istituti (quali la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo) vengono semplicemente menzionati, ma non vi vengono regolati affatto (ovvero vengono regolati in modo insufficiente), ponendo il problema del criterio da seguire per procedere all’integrazione delle lacune.
In proposito, una parte della dottrina (la cui opinione sembra oggi positivamente avvalorata dall’art. 135, 2° comma, introdotto in sede di redazione del codice di consumo) ritiene che si debba in primo luogo fare applicazione delle norme che, all’interno della disciplina dei singoli istituti contrattuali, sono specificamente dedicate alla responsabilità del venditore/appaltatore per i difetti materiali della cosa e che, solo se ed in quanto esse nulla dispongano, sia possibile far ricorso alla disciplina del contratto in generale.
Altra parte della dottrina, movendo dal presupposto che il nuovo regime normativo si sostituirebbe integralmente a quello previsto per i vizi dalla disciplina codicistica della compravendita, da esso distinguendosi radicalmente sul piano sistematico, esclude in radice la possibilità di fare ricorso alle norme relative alla garanzia per i vizi e alla mancanza di qualità, ritenendo che gli articoli 1490 ss. c.c. siano destinati in blocco a non trovare più applicazione alle compravendite di beni di consumo.
Vantaggi e/o svantaggi per il consumatore
Il nuovo regime speciale, pur essendo nel complesso assai più vantaggioso per il consumatore/committente rispetto a quello delineato dal codice civile per i singoli contratti, tuttavia, per taluni aspetti, pone il consumatore in una posizione meno favorevole rispetto a quella in cui verrebbe a trovarsi se continuasse a trovare applicazione quest’ultimo regime.
In particolare:
1) vengono assoggettati ad un regime prescrizionale breve i diritti spettanti nel caso di consegna di aliud pro alio;
2) viene preclusa la possibilità di chiedere subito la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo a fronte della consegna di un bene viziato o privo delle qualità essenziali o promesse;
3) non viene accordata la possibilità di invocare la responsabilità del venditore per i vizi facilmente riconoscibili all’atto della stipulazione del contratto nell’ipotesi in cui il debitore medesimo abbia espressamente dichiarato che la cosa è esente da vizi.
Di fronte a tale ipotesi, secondo una parte della dottrina il consumatore potrebbe sempre scegliere se avvalersi del nuovo apparato di tutela predisposto dagli artt. 128 ss.; oppure, sussistendone i presupposti, invocare l’applicazione della disciplina generale valevole per il tipo di contratto che in concreto abbia concluso con il professionista.
Secondo altra opinione, la tesi appena descritta sarebbe inaccettabile sia sul piano pratico, sia sul piano positivo, sia sul piano sistematico.
Obblighi del venditore/professionista
Le due principali novità normative riguardano:
1) l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ex art. 129, che si sovrappone e si sostituisce a quello di consegnare la cosa solamente nello stato in cui si trovava al momento della vendita, ex art. 1477;
2) il diritto alla riparazione e/o sostituzione della cosa non conforme.
L’inquadramento dogmatico della situazione soggettiva passiva gravante sul venditore/professionista è controverso.
Secondo alcuni interpreti essa costituirebbe una vera e propria obbligazione derivante dal contratto di vendita, distinta ed autonoma rispetto sia all’obbligazione di trasferire la proprietà del bene che all’obbligazione di consegna in senso stretto.
Secondo altri autori si tratterebbe di un mero aspetto qualificante della obbligazione di consegna del bene dedotto in contratto (e, quindi, non della obbligazione “traslativa” o di dare).
Secondo una diversa opinione si tratterebbe di “garanzia” per difetto di conformità del bene al contratto.
In ordine alla determinazione dei contenuti del fondamentale obbligo gravante sul professionista:
a) le qualità e le caratteristiche che il bene deve possedere per poter essere considerato “conforme” al contratto sono, in primo luogo, quelle definite ed individuate dalle clausole del regolamento negoziale adottato dalle parti (ovvero predisposte unilateralmente dal professionista ovvero da quest’ultimo negoziate con il consumatore nel contesto di una trattativa individuale);
b) solo in mancanza di clausole siffatte devono trovare applicazione le “presunzioni “di cui all’art. 129;
c) a dispetto del nome, le regole ivi stabilite non riguardano la distribuzione dell’onere della prova (e non hanno natura processuale, cioè non strutturano presunzioni in senso tecnico), ma si at-teggiano a disposizioni suppletive, a guisa di regole legali di integrazione del contratto (art. 1374 c.c.).
Il “difetto di conformità”
Per “difetto di conformità” deve intendersi nozione assai ampia, nella quale si prestano ad essere ricompresse tutte le ipotesi di inesattezza materiale della prestazione (di dare o di facere) cui il professionista è tenuto in virtù del contratto stipulato con il consumatore.
Pertanto, dovrebbe rientrarvi la deficienza quantitativa della prestazione, l’ipotesi della consegna di bene affetto da vizi e difetti così gravi da renderlo del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale propria della cosa dedotta in contratto (ipotesi, questa, in cui la giurisprudenza è solita evocare la figura del c.d. aliud pro alio in senso lato).
Si discute se nella nozione di difetto di conformità vi rientri anche la figura del c.d. aliud pro alio in senso stretto (consegna di cosa specifica diversa da quella acquistata o di cosa generica appartenete a genere del tutto diverso da quello contrattato.
Ancora si dubita fortemente che vi rientrino i c.d. vizi giuridici, mentre è di tutta evidenza che vi rientrino con certezza le cc.dd. irregolarità giuridiche del bene (per es. la sua “difettosità” ex art. 5 d.p.r. n. 224/1988 o la sua “pericolosità” ex art. 2, 1° comma lett. b) e c) d. lgs. n. 115/95).
Ai sensi dell’art. 129, 5° comma, invece, vi rientra l’ipotesi della “imperfetta installazione”.
“Presupposti” per evocare la responsabilità del professionista
I “presupposti” per evocare la responsabilità del professionista (escluso che vi ricorra la colpa del venditore, trattandosi di responsabilità oggettiva) sono due:
a) l’esistenza del difetto al tempo della consegna (art.130, 1° comma);
b) la sua manifestazione entro i successivi due anni (art. 132, 1° comma).
È dubbio, tuttavia, se gravi sul consumatore l’onere di dimostrarli entrambi (potendosi, in particolare, avvalere, della presunzione di cui all’art. 132, 3° comma) o solo il primo di essi (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Il professionista non può essere chiamato a rispondere del difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza (art. 129, 3° comma).
Siffatta previsione appare riferibile solo alle ipotesi in cui il bene di consumo sia preesistente ed al consumatore sia stata concessa la possibilità di prenderne visione: laddove sia stato consegnato un bene che, nel momento della stipulazione, già esisteva, ma non era stato concretamente mostrato al consumatore (ovvero, più ancora, nel caso di vendita di bene venuto in essere solo dopo la stipulazione), la conoscenza o la conoscibilità dei vizi (al momento della consegna) da parte del consumatore dovrebbe essere irrilevante al fine di escludere la responsabilità del venditore.
Quindi, il consumatore può invocare la responsabilità del professionista anche per difetti di conformità che conosceva (o avrebbe potuto rilevare con l’ordinaria diligenza) nel momento (successivo al momento della stipulazione di una compravendita di cosa generica) in cui il singolo concreto bene destinato ad essergli trasferito in proprietà è stato individuato (e ciò, perfino, nelle ipotesi in cui all’individuazione abbia partecipato lo stesso consumatore, d’accordo con il professionista) nonché per i difetti che conosceva (o avrebbe potuto conoscere) nel momento in cui ha “accettato” il bene mobile realizzato dal professionista in esecuzione di un contratto d’opera o di appalto.
Più dubbia è l’ipotesi del professionista che abbia espressamente dichiarato che la cosa venduta era esente da difetti.
Criticamente si atteggia – trattandosi, in buona sostanza, di limitazione alla responsabilità del professionista non legittimata dalla direttiva comunitaria di riferimento – l’ipotesi di esenzione di responsabilità positivamente scolpita per l’ipotesi in cui la stessa derivi dalle istruzioni fornite dal consumatore.
Il momento della consegna
Alla luce della richiamata disciplina, è sufficiente che il difetto lamentato dal consumatore esistesse al momento della consegna (purchè si sia manifestato nel termine biennale). È dubbio, peraltro, se il momento della consegna sia sempre e comunque quello in cui il bene entri nella materiale disponibilità del consumatore ovvero quello in cui il venditore può considerarsi liberato dalla relativa obbligazione (che non coincide con quello della ricezione effettiva in tutti casi in cui la cosa, per essere consegnata, debba essere trasportata da un luogo ad un altro: si pensi, ad esempio, all’art. 1510, 2° comma c.c., secondo cui il venditore si libera con la rimessione al vettore o allo spedizioniere).
I rimedi a favore del consumatore
Per quanto riguarda i rimedi scolpiti a favore del consumatore per l’ipotesi della difformità del bene dal contratto (art. 130), occorre osservare che la facoltà di esperire l’uno piuttosto che l’altro spetta, in linea di principio, al consumatore.
Tuttavia, la possibilità di pretendere la riparazione e la sostituzione (rimedi “manutentivi” e “satisfattivi” in forma specifica) è preclusa quando il relativo rimedio sia “oggettivamente impossibile” ovvero “eccessivamente oneroso” e, d’altro canto, la risoluzione del contratto (rimedio “eliminativo”) non può essere chiesta per difetti di conformità “di lieve entità”).
Del resto, fra i diversi diritti esiste una sorta di rapporto “gerarchico”, per cui la sostituzione e la riparazione si atteggiano a rimedi primari e preferenziali, laddove la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto assumono la consistenza di rimedi sussidiari e secondari.
In particolare, nelle ipotesi in cui la sostituzione e la riparazione risultino ab initio ed ex ante entrambe impossibili od eccessivamente onerose, il consumatore, cui sia stato consegnato un bene recante un difetto di conformità, può chiedere immediatamente la riduzione del prezzo ovvero (alla ulteriore condizione che non si tratti di difetto “di lieve entità”) la risoluzione del contratto.
Per converso, nelle ipotesi in cui la sostituzione e/o la riparazione (ex ante possibili e non eccessivamente onerose) siano (in concreto ed ex post) rivelate inidonee (in particolare sotto il profilo della “incongruenza” del termine o della attitudine a recare “notevoli inconvenienti” al consumatore), il consumatore potrà (a partire dal superamento del termine congruo o da quello del verificarsi di un inconveniente notevole) esperire gli ulteriori rimedi, fra i quali anche il rimedio risolutivo.
Quanto al risarcimento del danno, sembra che tale rimedio (per equivalente) possa essere chiesto, in alternativa alla risoluzione e alla riduzione del prezzo, solo nella ipotesi di impossibilità di tutela satisfattoria e specifica.
Per contro, può essere preteso immediatamente (e senza limiti) il risarcimento di qualsiasi altro danno (id est, non riconnesso alla riduzione del valore economico del bene in quanto “difforme” dal contratto), anche in via cumulativa.
Dubbio è quale sia il termine prescrizionale (quello, comune, di ventisei mesi ex art. 132. 4° comma, oltre alla previa denunzia, a pena di decadenza, nel termine di cui all’art. 132, 2° comma, ovvero quello ordinario decennale, con esclusione degli oneri di previa denunzia).
Parimenti dubbio è il regime della prova liberatoria invocabile dal professionista (quello – speciale – di cui agli artt. 1494 o 1668 c.c. ovvero quello – comune e generale – di cui all’art. 1218 c.c..
Invece, non sussistono dubbi sulla possibilità, per il consumatore, di far valere eventuali illeciti extracontrattuali (in tal caso anche nei confronti di soggetti diversi dal venditore, e per esempio direttamente nei confronti del produttore).
L’onere di denunzia del difetto
La denunzia del difetto non è necessaria ove il venditore abbia occultato l’esistenza del difetto (art. 132, 2° comma, ultima parte) ed, in tal caso, (art. 132, 4° comma) la prescrizione non è quella (speciale) di ventisei mesi, ma quella ordinaria decennale.
All’occultamento (riconnesso ad un comportamento “attivo” del venditore) si equipara il silenzio dolosamente serbato dal professionista (in tal caso, è irrilevante la previa denunzia, ma opera comunque il termine prescrizionale breve di ventisei mesi).
In caso di riconoscimento dell’esistenza della difformità, si ha interruzione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2944 c.c..