Il TAR Lazio, con la Sentenza del 22 ottobre 2019, n. 12143, offre lo spunto per interrogarci sulla nuova figura del ”Navigator” introdotta dall’art. 12 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (cd decreto del Reddito di Cittadinanza 2019).
Occorre chiedersi chi è e cosa fa il navigator.
Orbene, nell’intento del Legislatore il navigator o tutor del reddito di cittadinanza è quella nuova figura professionale che dovrà aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro.
Il navigator dovrà, inoltre, controllare e sorvegliare i beneficiari del reddito di cittadinanza, nel senso di verificare che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti dalla legge per ricevere e/o continuare a ricevere il reddito in parola, come il frequentare attività di formazione, l’accettare una delle prime offerte di lavoro congrue, etc.
Il concorso bandito dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) Servizi S.p.A. per il reclutamento dei primi 3.000 navigator si è svolto a giugno 2019 ed i vincitori saranno assunti, in accordo con le Regioni, con contratto di collaborazione presso i Centri per l’Impiego.
Nella fattispecie, con ricorso al TAR i ricorrenti richiedevano l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti con i quali era stata disposta la loro esclusione dalla procedura selettiva bandita dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) Servizi S.p.A., per il reclutamento di 3000 collaboratori cui affidare le funzioni di cui all’art. 12 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. Navigator), censurando il criterio, dallo stesso individuato, del “rapporto di 1 a 20 tra posizioni ricercate e candidature pervenute su base provinciale, in ragione del miglior voto di laurea”, asseritamente illegittimo in quanto discriminatorio.
Il Collegio rilevava che l’ANPAL Servizi S.p.A. non era una pubblica amministrazione, ma una società di diritto privato, interamente partecipata dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, come tale rientrante nel campo di applicazione, soggettivo e oggettivo, del d.lgs. n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
In particolare, il Collegio soggiungeva che l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 stabiliva che “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”, quale è quella di cui si discuteva per l’assunzione di 3.000 figure professionali denominate Navigator a cura di ANPAL.
Il TAR, quindi, richiamando l’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, affermava che il ricorso era inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, dovendosi ritenere la controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la stessa potrà essere riassunta.