Per “parentela naturale” deve intendersi il rapporto tra il figlio naturale ed i parenti del genitore che lo ha riconosciuto o rispetto al quale sia stato giudizialmente accertata la paternità o maternità.
Secondo l’orientamento tradizionale, il figlio naturale assumerebbe rapporto di parentela solamente con il genitore che lo ha riconosciuto e non anche con i parenti di quest’ultimo.
A conferma della negazione del rapporto di parentela naturale, la dottrina prevalente richiama l’art. 258 cc . Tale norma prevede che “il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge”. In altri termini, la norma in parola sembrerebbe escludere qualsiasi rapporto giuridicamente rilevante di parentela diverso da quello con il genitore che ha effettuato il riconoscimento.
La dottrina più moderna, invece, si dice sempre più convinta dell’esistenza di tale rapporto, per alcuni quanto meno in linea retta, per altri in linea retta e collaterale fino al secondo grado, per altri ancora sia in linea retta che collaterale.
Si argomenta, innanzitutto, che l’art. 74 c.c. definisce la parentela tout court “come il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”, senza dare alcuna rilevanza alla distinzione tra parentela legittima e naturale.
Sul punto, si obietta che lo stesso art. 258 c.c. non sarebbe affatto ostacolo all’ammissione della parentela naturale, se inteso correttamente, cioè nel significato di solenne affermazione dell’autonomia del riconoscimento del genitore.
La parentela naturale trova, peraltro, fondamento negli artt.2, 3 e 30 della Costituzione.
L’art. 30 della Costituzione stabilisce, in particolare, che “la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”. È di tutta evidenza che la norma costituzionale in esame possa avere concreta attuazione soltanto con il pieno riconoscimento della rilevanza giuridica, oltre che del rapporto genitore-figlio naturale, del rapporto del figlio naturale con i parenti del genitore naturale.
La giurisprudenza si mostra contraria alla parentela naturale.
Tuttavia, una vera e propria ammissione, sia pure implicita e controversa, si ritiene contenuta nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 2 giugno 1979.
Siffatta pronuncia viene confermata dalla Consulta con la Sentenza n. 184 del 12 aprile 1990, per, poi, essere smentita con la Sentenza n. 377 del 7 novembre 1994 e, da ultimo, con la Sentenza n. 352 del 15 novembre 2000.
Il Consiglio dei Ministri, al fine di rendere possibile la sostanziale parificazione tra figli naturali e figli legittimi, ha approvato in data 16.03.07 il disegno di legge che riconosce definitivamente il rapporto di parentela naturale.