L’art. 149 CdA prevede che in caso di incidente con urto tra due veicoli a motore, entrambi immatricolati in Italia, identificati e regolarmente assicurati, il risarcimento possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa.
La propria assicurazione, quindi, provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell’impresa assicuratrice di controparte, salvo poi ottenere da quest’ultima il conguaglio secondo la cd. CARD (Convenzione tra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha chiarito che la procedura del risarcimento diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato può scegliere di sua sponte se richiedere il risarcimento alla propria compagnia oppure al risarcimento civile e all’assicurazione di quest’ultimo.
In particolare, la Corte Costituzionale, con specifico riferimento all’azione giudiziaria, ha affermato che “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà e, quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”.
In considerazione di tanto, nella prassi, l’orientamento delle stesse Assicurazioni è quello di considerare la procedura dell’indennizzo diretto obbligatoria nella fase stragiudiziale, e facoltativa al momento dell’instaurazione del contenzioso.
Pertanto, la cd messa in mora dovrà essere indirizzata alla propria compagnia assicurativa e per conoscenza anche all’assicurazione del responsabile civile.
A norma dell’art. 149 CdA, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia – in caso di mancata comunicazione di motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta entro i termini previsti, o di mancato accordo, il danneggiato è libero di scegliere se proporre l’azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia oppure nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile e di quest’ultimo.
Infatti, il significato letterale del verbo “può” di cui all’art. 149 CdA, va interpretato nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l’azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia d’assicurazione ma, può, in alternativa — con interpretazione costituzionalmente orientata — scegliere di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e di quest’ultimo quale litisconsorte necessario.
Ciò è possibile anche perché la compagnia del responsabile civile è stata già messa in mora, in quanto l’art. 149 CdA obbliga di inviare la cd messa in mora anche a detta compagnia, anche se per conoscenza (art. 145, co 2, CdA).
Dunque, al danneggiato è lasciata la possibilità di agire sia con indennizzo diretto ex art. 149 CdA sia con l’azione diretta ex art. 144 CdA e sia con l’azione ordinaria ex artt. 2043 e 2054 cc, avendo facultas di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga più conveniente.
Ovviamente, ciò non comporta che queste diverse azioni siano cumulabili né che possano essere opposte in fasi successive.
Il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione o di quella del responsabile civile, consuma così il suo potere di scelta esercitandolo.
La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività alla procedura tradizionale deve essere ricercata nel principio “electa una via, non datar recursus ad alteram”, in base al quale una volta intrapresa l’azione giudiziaria nei confronti dell’una, non è possibile deviare da tale percorso risarcitorio ed esperire successivamente azione giudiziaria nei confronti dell’altra.
Tale principio non è, invece, applicabile anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell’altra, sarebbe in contrasto con il principio della facoltatività espresso dalla Corte Costituzionale e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati.
Emiliana Matrone