La registrazione della conversazione ad opera di uno degli interlocutori, sebbene fatta all’insaputa dell’altro, non è riconducibile alla nozione di “intercettazione”, ma costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporne legittimamente, anche ai fini di prova nel processo, salvo gli eventuali divieti di divulgazione a terzi del contenuto del colloquio registrato.
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