Con la Sentenza del Tribunale di Milano del 10/02/1999 e con quella del Tribunale di Firenze del 13/06/2000 faceva ingresso nel nostro ordinamento la responsabilità civile da violazione dei doveri coniugali, riconoscendo l’applicabilità dell’art. 2043 cc anche nell’ambito dei rapporti personali tra coniugi, che fino a quel momento era stato caratterizzato da una sorta di immunità per lo sposo inadempiente.
Con l’evolversi della dottrina e della giurisprudenza, è ormai pacifico e consolidato l’orientamento secondo cui nell’ambito dei rapporti personali tra coniugi non possa considerarsi derogata la clausola generale di responsabilità di cui all’art. 2043 cc.
Infatti, è chiaro che ai doveri derivanti dal matrimonio si debba riconoscere natura pienamente giuridica e non soltanto morale, con la conseguenza che può affermarsi come da essi discenda un diritto soggettivo di un coniuge nei confronti dell’altro a comportamenti rispondenti a tali obblighi.
Inoltre, si argomenta nel senso che le sanzioni specifiche, quali l’addebito, non esauriscono i rimedi posti a tutela del coniuge in quanto persona, per il quale la famiglia può e deve costituire un ambito di autorganizzazione e non di compressione dei diritti irrinunciabili, quali quello della salute, dell’incolumità personale, dell’onore e degli altri diritti personalissimi del singolo.
L’art. 143 cc costituisce senz’altro il perno centrale della questione della responsabilità civile nei rapporti tra i coniugi, ma è di tutta evidenza che tale norma non esaurisca affatto il novero dei doveri e dei diritti che caratterizzano il rapporto coniugale, tanto che attraverso un’applicazione diretta delle norme costituzionali (in primis l’art. 29 Cost) è possibile la configurazione di doveri non espressamente previsti dal codice civile.
Nel giudizio di separazione, le violazioni dei doveri imposti dall’art. 143 cc possono essere prese in considerazione senz’altro per giustificare l’addebito della separazione.
Purttuttavia, a parte lo strumento dell’addebito, è certo che le sofferenze, i pregiudizi alla personalità, i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal coniuge inadempiente ai doveri coniugali siano risarcibili ai sensi dell’art. 2043 cc.