Il Giudice di Pace di Caserta, nella sentenza del 15 maggio 2008, pubblicata da iussit.eu, nel pronunciarsi in ordine alla sussistenza di responsabilità a carico dell’amministratore del condominio, afferma che il rapporto intercorrente tra il condominio e l’amministratore va inquadrato nell’ambito del contratto di mandato, nel cui espletamento il mandatario deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Gdp di Caserta, in particolare, precisa che la violazione di tale obbligo di diligenza comporta la responsabilità dell’amministratore e la sua condanna al risarcimento del danno.
Emiliana Matrone
Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 15 maggio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9347/07 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell’udienza del 14.5.2008, vertente:
T R A
MEVIOX, nato a … il …, residente in … , elettivamente domiciliato in Caserta …, presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; (attore)
E
SEMPRONIO , domiciliato in Caserta …; (convenuto contumace)
.
Conclusioni: Come da verbale di causa e comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Meviox , rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva Sempronio innanzi a questa Giustizia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall’attore, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali, nella misura massima di € 1.100,00. Vinte le spese e competenze di giudizio.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) di essere proprietario di un appartamento sito nel fabbricato nel Comune di zzzzzz (CE) alla via … n. …, ultimo piano, nonché del sovrastante lastrico solare. L’altra metà del lastrico solare è di proprietà del sig. Caio, titolare dell’appartamento adiacente a quello dell’attore; 2) alla fine del 2005, l’amministratore del condominio, sig. Sempronio, di sua iniziativa, senza alcuna delibera assembleare, dava incarico alla XXXX s.a.s., di effettuare la sostituzione della pavimentazione del terrazzo di copertura del fabbricato, nella parte di proprietà Caio ed a seguito di tali lavori, si verificavano infiltrazioni di acqua piovana all’interno dell’appartamento del Meviox, attraverso le linee di giuntura tra le pavimentazioni delle due parti del lastrico solare, prontamente denunciate con nota racc. a/r del 13.2.2006; 3) subito dopo, la XXXX effettuava una sigillatura con cemento lungo la linea di separazione delle due proprietà. Tale intervento correttivo si rilevava inefficace, tant’è che l’attore, tramite il sottoscritto procuratore, inviava una seconda nota all’amministratore ed all’Impresa; 4) il sig. Sempronio, con lettera del 3.7.2006, invitava la detta Impresa ad eliminare le cause delle infiltrazioni. L’impresa, quindi, applicava una striscia di guaina bituminosa su un tratto del terrazzo del Meviox. Questo secondo intervento si dimostrava anch’esso inutile, visto l’aumento delle infiltrazioni all’interno dell’appartamento; 5) i danni da infiltrazione all’interno dell’appartamento dell’attore e la loro riconducibilità ai lavori di pavimentazione del terrazzo di copertura del fabbricato, venivano descritti e fotografati nelle tre perizie redatte dall’Arch. Mxx, su consiglio del quale il Meviox faceva applicare una nuova guaina bituminosa lungo la linea di giuntura tra le due parti del lastrico solare. Dopo di ciò non si verificavano più infiltrazioni; 6) il ricorso all’A.G. è diretto ad ottenere il risarcimento del danno.
Il convenuto, Sempronio , benché ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e restava contumace.
Veniva disposta ed espletata la C.T.U..
Nessun ulteriore mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta delle risultanze della CTU, della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e della comparsa di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente, trattandosi di causa di valore non eccedente la somma di € 1.100,00, la decisione va adottata secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c..
Inoltre, all’azione risarcitoria del danno di che trattasi può pacificamente riconoscersi la natura extracontrattuale della responsabilità per fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 c. c..
Stante, altresì, la mancata costituzione del convenuto Sempronio , va dichiarata la sua contumacia.
A tale ultimo riguardo, va affermato che va tenuto conto del comportamento processuale del convenuto, il quale, se resta contumace, lascia chiaramente intendere di non avere valide ragioni da far valere a sua giustificazione o da opporre alla pretesa azionata da parte attrice.
Seppur non dimostrata in atti, va data per acquisita, in via presuntiva, la circostanza che l’appartamento oggetto della pretesa risarcitoria di che trattasi, sia di proprietà dell’attore Meviox .
Nel merito, il decidente assume e fa proprie le risultanze riportate nella relazione depositata dal C.T.U., Arch. Vzz.
Dal citato documento si legge, tra l’altro,: “….. le infiltrazioni verificatesi erano di acqua piovana e provenivano da una soluzione di continuità presente nell’impermeabilizzazione del lastrico e precisamente dalla giuntura non perfettamente sigillata tra le due pavimentazioni. Il danno al soffitto dell’appartamento sottostante, quindi, è stato cagionato dalla sostituzione, eseguita non a perfetta regola d’arte, del pavimento sul lastrico di proprietà Caio, nella zona adiacente al confine tra le due proprietà di lastrico: a causa della pendenza presente nel masso solaio, si è evidenziata la macchia d’acqua nella porzione di soffitto dell’appartamento del Dr. Meviox, esattamente sottostante la predetta giuntura. E’ da escludere totalmente che l’acqua provenisse da tubazioni di carico e/o scarico condominiale e/o di pertinenza dell’appartamento stesso……. In conclusione, si ritiene che la causa delle suddette infiltrazioni di acqua piovana sia da ascriversi alla non perfetta esecuzione dei lavori di sostituzione della pavimentazione sul lastrico di proprietà Caio ed in particolare della sigillatura del giunto tra quest’ultima e quella già esistente su porzione di lastrico del Dr. Meviox”.
Il CTU allega, poi, un computo metrico relativo al costo estimativo dei lavori necessari per il ripristino del soffitto del vano oggetto di infiltrazioni nell’appartamento dell’attore, quantificato in complessivi € 1.100,00 oltre IVA.
Sicché, il danno oggetto della pretesa risarcitoria azionata, può essere quantificato in complessivi € 1.100,00 nell’attualità.
In ordine alla sussistenza di responsabilità a carico del Sempronio , quale amministratore del condominio nel quale insiste l’appartamento dell’attore, deve affermarsi che il rapporto intercorrente tra il condominio e l’amministratore va inquadrato nell’ambito del contratto di mandato, nel cui espletamento il mandatario deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia. La violazione di tale obbligo di diligenza comporta la responsabilità dell’amministratore e la sua condanna al risarcimento del danno.
Consegue che la domanda attrice va accolta con la conseguente condanna di Sempronio al pagamento, in favore dell’attore, della complessiva somma di € 1.100,00. Gli interessi legali decorrono dalla data di deposito della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando, secondo equità, sulla domanda proposta da Meviox , contro Sempronio , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del convenuto Sempronio ;
2) Accoglie la domanda attrice e, per l’effetto, condanna Sempronio al pagamento, in favore dell’attore, Meviox , della somma complessiva di € 1.100,00, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 270,00 per diritti, € 300,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
3) Pone a carico del medesimo convenuto, Sempronio , le spese per la C.T.U., come liquidate.
Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 14 Maggio 2008
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.