L’art. 144 del codice delle assicurazioni ai primi due commi ripropone il contenuto dell’art. 18 della L. 990/1969, mentre al terzo comma la prima parte dell’art. 23 della medesima legge ed al quarto comma riproduce l’art. 26 della legge 990/1969.
L’elemento di maggiore importanza è rappresentato dal riconoscimento in capo al danneggiato dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile. In tal modo, viene rafforzato la tutela delle vittime di sinistri che possono indirizzare l’azione giudiziaria nei confronti di un soggetto dalle capacità patrimoniali decisamente più solide del danneggiante.La domanda di risarcimento dei danni derivati da sinistro stradale deve essere formulata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata alla sede legale dell’impresa assicurativa del veicolo del responsabile del sinistro.
Tale costituzione in mora della società di assicurazione deve contenere l’indicazione del codice fiscale del danneggiato, del luogo e dei giorni in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione da parte dell’impresa assicuratrice.
Entro 60 giorni per danni a cose o 90 giorni per lesioni dalla ricezione della documentazione la società assicuratrice deve formulare l’offerta per il risarcimento o i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
L’art. 145 del codice delle assicurazione dispone che l’azione giudiziaria è proponibile solo decorsi i termini di 60 giorni per danni a cose o 90 giorni per lesioni dalla messa in mora.
Entro 60 giorni (90 per lesioni) dalla costituzione in mora la Compagnia assicurativa è obbligata, ex art. 148 del codice delle assicurazioni, a formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni.
Qualora l’offerta sia incongrua il danneggiato può trattenere la somma offerta in acconto alla liquidazione definitiva del danno ed intraprendere l’azione giudiziaria trascorsi i termini di legge.
Il legislatore, inoltre, ha deciso che in caso di richiesta incompleta da parte del danneggiato, l’assicurazione può richiedere a quest’ultimo di integrare la domanda e che, quindi, si determina, a far data dalla richiesta di integrazione, la sospensione dei termini per la proposta di offerta da parte dell’impresa e, di conseguenza, anche dei termini per la proponibilità della domanda.