Il D.L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, rivoluziona il modo di concepire l’inerzia della p.a.
In primo luogo, l’art. 3, comma 1, D.L. n. 35/2005 ha riscritto l’art. 19 L. n. 241/1990, ampliando l’ambito di applicazione della DIA ora esteso anche alle concessioni non costitutive, alle iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
Il nuovo testo prevede che «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti o presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione per il rilascio degli atti stessi, […] è sostituito da una dichiarazione dell’interessato, corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste».
Decorsi trenta giorni dalla dichiarazione, l’attività che ne è oggetto può essere iniziata dal privato che ha, però, l’onere, non previsto nella precedente versione della norma, di darne contestuale comunicazione all’amministrazione.
Da tale comunicazione inizia a decorrere il termine di trenta giorni entro il quale l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, può inibire lo svolgimento dell’attività e ordinare la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro
un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. n. 241/1990. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere.
Della sospensione è data comunicazione all’interessato.
È, infine, prevista la devoluzione delle controversie in materia alla giurisdizione esclusiva del g.a.
Per quanto riguarda, invece, le attivita` private ancora sottoposte al vaglio preventivo dell’amministrazione, la L. n. 80/2005 ha operato in due direzioni diverse.
Da un lato, ha riformulato l’art. 20 L. n. 241/1990, generalizzando il silenzio-assenso, ora esteso a tutti i procedimenti ad istanza di parte con la sola eccezione dei provvedimenti rilasciati da Amministrazione preposte alla cura di interessi «qualificati» (difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente) e dei casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti formali.
Dall’altro lato, con riferimento a quei casi, oggi eccezionali, in cui l’inerzia della p.a. continua a non avere valore provvedimentale, la L. n. 80/2005 ha introdotto novità di estremo interesse per quanto concerne il procedimento di formazione del silenzio-rifiuto (eliminando la necessita` della diffida), il termine per proporre ricorso (ormai sottratto alle forche caudine dei sessanta giorni), nonche´ l’intensita` del sindacato giurisdizionale consentito al g.a. in sede di ricorso contro il silenzio-rifiuto (prevedendo espressamente il potere da parte del Giudice di conoscere la fondatezza dell’istanza).