La separazione personale dei coniugi è un istituto di origine canonica recepito nel nostro ordinamento già in epoca anteriore all’introduzione del divorzio.
Essa è regolamentata negli artt. 150 ss. del codice civile, dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
La separazione si differenzia dal divorzio in quanto non determina lo scioglimento del vincolo ed ha carattere solo transitorio, potendo cessare in qualsiasi momento con la riconciliazione (che deve essere formalizzata oltre che con l’accertamento giudiziario con un’apposita dichiarazione rilasciata dai coniugi al Comune di appartenenza).
Non viene, quindi, meno lo status giuridico dei coniugi, ma determina solo la sospensione dei doveri reciproci (viene meno l’obbligo di fedeltà e di coabitazione, si scioglie la comunione legale). Altri doveri permangono in modo limitato e sono disciplinati in maniera specifica ( dovere di contribuire all’interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole, doveri verso la prole).
Prima della riforma del diritto di famiglia L. 19 maggio 1975 n.151 la separazione poteva essere solo consensuale o per colpa accertata dal Tribunale, le cause di colpa erano tipiche e dovevano essere rigorosamente provate.
Con il nuovo regime della famiglia le cause di separazione acquistano un carattere oggettivo per cui indipendentemente dalla colpa di uno dei coniugi è possibile la separazione anche per avvenimenti esterni o circostanze sopravvenute, o incompatibilità di carattere che rendano “intollerabile la prosecuzione della convivenza e recano grave pregiudizio all’educazione della prole” art. 151 c.c.
La separazione può essere giudiziale, consensuale o di fatto.