La trasformazione del rapporto da full-time a part-time è realizzata per mezzo di un accordo tra le parti che deve risultare da atto scritto.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, a carico del datore vi è un obbligo di comunicazione ai dipendenti full-time occupati in unità produttive site nel medesimo Comune. Il datore è tenuto a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione e, su richiesta del lavoratore, a motivare l’eventuale rifiuto. Il diritto di precedenza può essere inserito nel contratto individuale.
Altra ipotesi di trasformazione del rapporto è quella che prevede il passaggio dal part-time al full-time. In particolare, se il datore decide di procedere a nuove assunzioni a tempo pieno, ai lavoratori assunti a tempo parziale presso unità produttive site entro 50 km da quella interessata dal programma di assunzione deve essere riconosciuto un diritto di precedenza. Questo diritto, però, è valido solo per quei lavoratori che svolgano le stesse mansioni o mansioni equivalenti a quelle per cui è prevista l’assunzione.
La legge stabilisce i criteri in base ai quali si devono individuare i lavoratori part-time cui spetta la precedenza nell’assunzione a tempo pieno (carichi familiari, anzianità di servizio, ecc.). L’inosservanza del diritto di precedenza dà luogo ad un risarcimento del danno, corrispondente alla differenza tra l’importo della retribuzione percepita dal lavoratore part-time e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno.
Un’ultima precisazione riguarda gli effetti della trasformazione del rapporto sul trattamento previdenziale del lavoratore. Infatti, quando si tratterà di determinare l’ammontare della pensione da corrispondere al lavoratore si dovrà computare:
· per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno;
· in proporzione all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
In ogni caso, l’eventuale rifiuto del lavoratore di accettare la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.