Il 24 maggio 2014 si è svolto l’evento formativo organizzato dal COA di Nocera Inferiore sul tema della validità delle rinunzie e transazioni nell’ambito della conciliazione delle controversie di lavoro.
Relatori del suddetto incontro formativo sono stati i maggiori esperti sul campo ossia il Presidente Dott.ssa Ornella Crespi, Presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Nocera Inferiore, e l’Avv. Mario Cretella, Presidente ANAI della Sezione di Nocera Inferiore, i quali in maniera autorevole ed illuminante hanno offerto una chiara ed esaustiva analisi delle problematiche giuridiche e processuali sottese alla questione in argomento, soffermandosi, in particolare, sui principi enunciati in tema di validità delle conciliazioni in sede sindacale dal Supremo Collegio, con la recente pronunzia n. 24024 del 23/10/2013.
Volendo ripercorrere l’iter argomentativo proposto dai citati Illustri Relatori, è utile ricordare, innanzitutto, che la controversia di lavoro può trovare definizione mediante quattro rimedi od alternativi istituti giuridici: 1) la sentenza (e a volte ordinanza); 2) la rinunzia; 3) la transazione; 4) la conciliazione.
Con riguardo, poi, ai negozi giuridici della rinunzia e della transazione, occorre osservare che il legislatore non definisce in maniera espressa la rinunzia e, tuttavia, numerose sono le disposizioni di legge che ne richiamano la nozione, ad esempio in materia di diritti reali, di diritti del prestatore di lavoro, di successione per causa di morte ed altro.
La rinunzia può considerarsi l’atto unilaterale recettizio finalizzato alla dismissione di un diritto soggettivo da parte del titolare. Essa è valida solo nel caso in cui il titolare del diritto sia pienamente consapevole dell’oggetto della dismissione. Non sono qualificabili come tali le cosiddette rinunce tacite.
La transazione, invece, a differenza della rinunzia, è espressamente individuata e qualificata dall’art. 1965 c.c. come quel contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o prevengono una lite che stia per sorgere tra loro.
In tale quadro si colloca il disposto dell’art. 2113 cc, che sancisce l’invalidità delle rinunzie e transazioni sui diritti dei lavoratori, derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi.
Il suo fondamento non va colto in uno stato di speciale incapacità del lavoratore, quanto piuttosto nella convenienza di offrirgli un idoneo strumento di impugnativa degli atti di disposizione dei suoi diritti (cfr R. Scognamiglio, Diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1994, pp. 412 e ss.).
Dunque, l’art. 2113 cc, nella sua ultima formulazione, prevede l’invalidità di tutti gli atti, unilaterali o contrattuali, con cui il lavoratore abdichi a diritti scaturenti da norme di legge o di contratto ‘inderogabili’; mentre restano perfettamente valide ed efficaci le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti disponibili (ove non siano inficiate da specifici vizi alla stregua della disciplina generale dei contratti).
L’invalidità di cui all’art. 2113 cc può essere fatta valere a mezzo di qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore, entro il termine di decadenza di 6 mesi.
Detto termine di decadenza decorre dalla data di cessazione del rapporto o da quella della rinunzia o della transazione, qualora sia intervenuta dopo la sua cessazione.
La regola si spiega in base alla considerazione che in pendenza del rapporto di lavoro il prestatore non viene ritenuto in grado di contestare l’atto di disposizione per la sua condizione di inferiorità che gli fa temere di esporsi alle reazioni del datore di lavoro (cfr R. Scognamiglio, Diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1994, pp. 412 e ss.).
L’impugnativa prevista dall’art. 2113 cc costituisce un rimedio di natura speciale, cosicché si aggiunge, senza sostituirle, alle forme e alle cause comuni di invalidità del negozio giuridico, che possono farsi valere di conseguenza anche dopo che sia decorso il termine di decadenza stabilito dalla norma (Cass. 368/1984).
Tra i diritti di cui il lavoratore può disporre liberamente vi rientrano: a) i trattamenti economici derivanti da pattuizioni individuali e non quelli derivanti da contrattazione collettiva; b ) il periodo di preavviso; c) le dimissioni e la risoluzione consensuale; la somma corrisposta a titolo di accettazione del provvedimento di risoluzione del rapporto; d) il c.d. diritto di precedenza nelle assunzioni, riassunzioni e trasformazione del rapporto di lavoro.
In via di principio, non sono considerati derogabili: 1) il diritto al riposo giornaliero; 2) il diritto al riposo settimanale; 3) il diritto alle ferie; 4) il diritto al versamento dei contributi previdenziali.
Non costituiscono, peraltro, transazioni e rinunzie le cd “quietanze a saldo”, che vengono sottoscritte abitualmente dal lavoratore al momento della corresponsione di competenze arretrate e soprattutto della liquidazione dei fine rapporto.
Invero, le espressioni di stile, con le quali il lavoratore dichiara in termini vaghi e generici di essere soddisfatto di tutto e/o di null’altro avere a pretendere, non valgono a manifestare la consapevolezza e volontà di aver ricevuto la somma indicata nell’atto (Cass. 5551/1985; 4604/1989; 6391/1992).
Emblematicamente, il quarto comma del menzionato art. 2113 cc sottrae al descritto regime di invalidità le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti a norme inderogabili nei casi in cui dette rinunzie o transazioni siano intervenute ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412 ter e quater c.p.c.
Tanto sta a significare che il comma 4 dell’art. 2113 cc amplia per il lavoratore il campo delle rinunzie e delle transazioni ove queste fossero state conseguite: 1. davanti al giudice (ex art 185 cpc); 2. davanti alla Commissione Provinciale di conciliazione (ex art. 410 cpc); 3. in sede sindacale (ex art. 411 cpc).
In pratica, le rinunzie e le transazioni raggiunte tra datore di lavoro e lavoratore nelle predetti sedi, per quanto possano avere ad oggetto diritti inderogabili, sono valide e non impugnabili ai sensi del richiamato art. 2113 cc.
Ovviamente, la non impugnabilità ex art. 2113, co 4, cc dell’accordo conciliativo non può precludere l’ammissibilità delle azioni di nullità, annullabilità e impugnabilità, ove ne ricorrano i presupposti in base alla disciplina generale dei contratti (Cass. 1552/1984).
La ratio della disposizione scolpita dal comma 4 dell’art. 2113 cc deve ravvisarsi nella considerazione che nelle conciliazioni intervenute, ad esempio, in sede giudiziaria la consapevole e libera determinazione di volontà del lavoratore di chiudere in via definitiva la lite è senz’altro garantita per la presenza del magistrato e degli avvocati delle parti.
Parimenti, nelle conciliazioni innanzi all’apposita commissione di conciliazione la consapevole e libera formazione della volontà del lavoratore è garantita a sufficienza dalla partecipazione all’accordo conciliativo del pubblico ufficio e dei rappresentanti sindacali di categoria.
Altresì, la legge reputa che l’assistenza sindacale offra adeguate garanzie di consapevole e libera decisione del lavoratore di chiudere in via definitiva la controversia alle condizioni stabilite.
All’uopo, risulta di grande importanza la recente pronunzia del 23/10/2013 n. 24024, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che: “Per il combinato disposto degli artt. 2113 cc e 410, 411 cpc, le rinunzie e transazioni aventi oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili, solo a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto si evinca la ‘res dubia’ oggetto della lite ai sensi dell’art. 1965 cc”.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma, con la quale era stata sentenziata la inoppugnabilità delle conciliazioni intervenute in sede sindacale. La Cassazione ha argomentato nel senso che il Giudice di Secondo Grado non aveva verificato la effettività dell’assistenza sindacale (richiesta costantemente dalla giurisprudenza, cfr, in particolare, Cass, 13217/2008), limitandosi a due affermazioni, entrambe non decisive: “la conciliazione in sede sindacale sarebbe avvenuta con l’assistenza di un avvocato e i conciliatori avrebbero avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione ai sensi dell’art. 2113 cc e 411 cpc”.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, “la prima considerazione è ultronea rispetto ai requisiti di una conciliazione in sede sindacale, la seconda è inadeguata e tautologica perché non risolve l’assistenza nell’indicazione dell’effetto della non impugnabilità dell’atto transattivo, senza considerare che l’assistenza sindacale deve permettere al lavoratore di comprendere a quali diritti rinunzia e in che misura”.
Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che “il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e, quindi, di un negozio con il quale le parti pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. Nel caso in esame, ha ribadito la Corte che si è omesso di verificare se e in cosa consistono le reciproche concessioni e, quanto alla “res dubia” la si è risolta nel carattere subordinato o autonomo del rapporto, mentre dalla stessa sentenza si coglie la ben più vasta articolazione delle questioni in discussione e dei diritti controversi”.
In proposito, l’Avv. Mario Cretella, nel commentare la sentenza in esame, ha osservato che “la decisione del Supremo Collegio innanzi richiamata ha il merito di rimuovere una pigra e ristagnante posizione giurisprudenziale che quasi sempre ha omesso di dubitare della validità della conciliazione sindacale, sul semplicistico presupposto che il comma 4 del menzionato art. 2113 cc faceva salve le conciliazioni sindacali, anche quando avessero avuto per oggetto dritti indisponibili del lavoratore. Con il richiamato provvedimento giurisprudenziale, invece, il Supremo Collegio ha coraggiosamente superato il dato formalistico (la non impugnabilità della conciliazione sindacale in base al combinato disposto dell’art. 2113 cc e 411 cpc) per discendere nel merito della conciliazione e, più segnatamente, ha ritenuto giusto valutare in concreto il comportamento e la funzione di garanzia che il rappresentante sindacale e l’organo di conciliazione nel suo insieme deve avere nei confronti del lavoratore, parte debole del rapporto negoziale”.
Ancora, l’Avv. Mario Cretella ha puntualizzato che con la richiamata pronunzia la Cassazione ha voluto affermare “il principio secondo il quale la conciliazione si invalida ove l’assistenza per il lavoratore si sia risolta in una mera formalità e non, invece, nella puntuale indicazione della qualità e dell’entità dei diritti in relazione ai quali il lavoratore era chiamato ad abdicare”.
Sul tema, il Presidente Dott.ssa Ornella Crespi ha autorevolmente confermato che “il lavoratore deve avere piena coscienza e consapevolezza dell’atto che compie”, sicché “il principio fondamentale posto in rilievo dalla Cassazione del 2013 è questo: si deve valutare la volontà del lavoratore, volontà che deve essere chiara ed inequivocabile. L’atto di transazione e di rinuncia deve essere redatto in modo completo, dando esatta cognizione della materia del contendere, dei sui elementi specifici e, quindi, con conseguente dichiarazione esplicita circa i diritti sui quali il lavoratore intende transigere e conciliare, in quanto non possiamo dare alcun valore a dichiarazioni generiche”.
A ragione, l’Ecc.mo Presidente Crespi ha evidenziato che la pronunzia della Cassazione in commento è “monito non tanto e non solo agli operatori del diritto, quanto ai rappresentanti sindacali” e che “la Cassazione ha così voluto sottolineare, ribadendo e, forse incitando anche ad un risveglio delle associazioni sindacali, la necessità a tornare a porre attenzione a quelli che sono i compiti stretti del sindacato”, con l’auspicio che tornando a “vecchi concetti”, si possa magari uscire dall’empasse.
Emiliana Matrone