In tema di inquadramento dei dipendenti postali la contrattazione collettiva ben può configurare meccanismi di mobilità orizzontale, prevedendo con questa clausola la fungibilità delle mansioni onde sopperire a contingenti esigenze aziendali (come avvenne col c.c.n.l. del 1994) ovvero per consentire la – valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori secondo eventuale rotazione, senza con ciò violare l’art. 2103 cod. civ..
L’art. 2103 cit. può considerarsi violato solo quando nell’interno dell’unica categoria (area) unificante le categorie precedenti il contratto, collettivo o individuale, preveda retribuzioni differenziate tali da configurare nella sostanza distinti profili professionali.
Emiliana Matrone
Cassazione civile, sez. lavoro, 24 febbraio 2009, n. 4412
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Fatto
Con ricorso del 19 dicembre 1997 al Pretore di Roma, G. A., dipendente dell’Ente Poste Italiane con qualifica di dirigente di esercizio di sesta categoria e con mansioni varie, fra cui recupero crediti e valori illecitamente sottratti, esponeva di essere stato trasferito, dal (OMISSIS), all’aeroporto di (OMISSIS) ed assegnato a mansioni di ripartizione della corrispondenza. Egli sosteneva così di avere ottenuto mansioni inferiori a quelle precedenti in violazione dell’art. 2103 cod. civ., e chiedeva nei confronti della s.p.a. Poste italiane, succedute all’Ente, l’accertamento di invalidità delle clausole del contratto collettivo del 1994, con cui le categorie quarta, quinta sesta erano state unificate nella cosiddetta “area operativa” ed erano state in tal modo equiparate mansioni in precedenza considerate di diverso livello professionale; chiedeva ancora la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno anche non patrimoniale, derivato dall’assegnazione a mansioni inferiori.
Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva in parte la domanda con decisione del 15 giugno 1999, confermata con sentenza del 15 ottobre 2004 dal Tribunale, il quale, senza pronunciarsi circa l’unificazione delle diverse categorie in unica area ad opera della contrattazione collettiva e per ragioni di migliore utilizzazione del personale, riteneva tuttavia illecita la concreta assegnazione a mansioni inferiori perchè richiedenti un minor livello di conoscenze professionali.
Illegittimo era altresì il trasferimento in quanto fondato su una graduatoria in cui la capacità professionale del lavoratore erta stata considerata pari a zero, senza che fossero indicati i motivi.
Dall’illegittimo trasferimento era derivato un “danno al bagaglio di capacità professionali” che esattamente era stato liquidato dal primo giudice con criteri equitativi.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Poste italiane mentre il G. resiste con controricorso.
Diritto
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363, 2103 e 2082 cod. civ., i relazione agli artt. 43, 46, 47, 53 c.c.n.l. 26 novembre 1994, nonché vizi di motivazione, per non avere il Tribunale considerato che l’unificazione, in detto contratto, delle precedenti categorie quarta, quinta e sesta in una sola area operativa comportava per la datrice di lavoro il potere di assegnare il lavoratore a mansioni anche richiedenti diversa capacità professionale, secondo discrezionalità.
Il motivo è fondato.
Secondo la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 24 novembre 2006 n. 25033, alla quale ora il collegio si uniforma, in tema di inquadramento dei dipendenti postali la contrattazione collettiva ben può configurare meccanismi di mobilità orizzontale, prevedendo con questa clausola la fungibilità delle mansioni onde sopperire a contingenti esigenze aziendali (come avvenne col c.c.n.l. del 1994) ovvero per consentire la – valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori secondo eventuale rotazione, senza con ciò violare l’art. 2103 cod. civ..
Quanto all’eventualità del passaggio del lavoratore da una ad altra mansione richiedente minori capacità professionali, Cass. 15 marzo 2007 n. 6043 ha precisato che l’art. 2103 cit., può considerarsi violato solo quando nell’interno dell’unica categoria (area) unificante le categorie precedenti il contratto, collettivo o individuale, preveda retribuzioni differenziate tali da configurare nella sostanza distinti profili professionali. Ciò non si è verificato nel caso di specie, in cui il Tribunale ha ravvisato il “demansionamento” ossia la violazione dell’art. 2103 cit., senza uniformarsi ai detti principi di diritto, con la conseguenza che la sentenza impugnata dev’essere cassata.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, con cui la ricorrente, invocando l’art. 41 Cost., artt. 1362 e 1363 cod. civ., e vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato illegittimo il trasferimento del lavoratore per difetto di motivazione della valutazione totalmente negativa circa la capacità lavorativa.
Una volta stabilita, con l’accoglimento del primo motivo, la legittimità di assegnazione a diverse mansioni e non contestato dall’interessato il rilievo del Tribunale (pag. 2 della sentenza) circa l'”esubero” del personale nella sede aziendale originaria (ex direzione centrale), il trasferimento discrezionale nell’ufficio di ripartizione della corrispondenza risulta sufficientemente motivato.
Parimenti assorbito è il terzo motivo. Esclusa l’illiceità di comportamento della datrice di lavoro, non residua alcuna questione di danno risarcibile.
La non necessità di ulteriori accertamenti di fatto permette di decidere nel merito col rigetto della domanda.
Le spese dell’intero processo possono essere compensate a causa delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alla sopra richiamata sentenza delle Sezioni unite.
Inizio documento
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri due; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2009