La zona contigua costituisce uno spazio adiacente al mare territoriale ove lo Stato costiero non esercita una sovranità piena, ma diritti relativamente a materie specifiche.
A norma dell’art. 33 della UNCLOS l’ampiezza della zona contigua è di 24 miglia dalle linee di base.
La zona contigua, in altre parole, crea una fascia di giurisdizione che separa il mare territoriale dall’alto mare.
Entro tale zona lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario per prevenire e reprimere le infrazioni alle sue leggi doganali, fiscali, sanitarie e d’immigrazione commesse nel suo territorio o nel suo mare territoriale.
La zona contigua deve essere proclamata mediante una legge nazionale dello Stato costiero.
Nel Mediterraneo hanno formalmente istituito zone contigue soltanto il Marocco, Malta, la Francia e l’Egitto.
Finora l’Italia non ha formalmente proclamato la propria zona contigua.
In tema di giurisdizione nella zona contigua, il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, con la Sentenza resa il 01.07.1999, nel caso Saiga (Saint Vincent e Grenadines contro Guinea), ha riconosciuto la responsabilità della Guinea che, in violazione della richiamata disposizione internazionale, aveva arrestato e catturato al di fuori dei limiti della zona contigua una nave straniera che riforniva in mare di carburante dei pescherecci.
Inoltre, secondo il diritto consuetudinario, nel caso di vigilanza doganale, lo Stato può fare tutto ciò che è necessario per prevenire e reprimere il contrabbando nelle acque adiacenti alle sue coste, purché non si tratti di una distanza tale da escludere ogni idea di adiacenza.
Si è solito parlare in questo caso di “presenza costruttiva”, secondo tale principio la nave che è in acque internazionali, ma ha contatti con la costa, ad esempio, nel caso di trasbordo di merci su imbarcazioni locali dirette verso la costa, è come se si trovasse negli spazi sottoposti al potere dello Stato.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 giugno 1992, concernente il Caso Vamvakas, ha precisato che “in virtù del principio della presenza costruttiva, è legittimo l’inseguimento e la cattura in alto mare di una nave straniera che abbia violato le leggi dello Stato rivierasco, purché l’inseguimento della stessa inizi non appena una delle imbarcazioni minori, operanti in équipe con essa e addette al trasbordo della merce verso terra, entri nelle acque territoriali e si inizi nei suoi confronti l’inseguimento; all’uopo, è sufficiente che la nave inseguitrice dell’imbarcazione minore avverta l’altra nave stazionante al largo dell’ingresso di tal imbarcazione nelle acque territoriali”.