L’esercizio della pesca nelle acque territoriali rientra, per consuetudine, nei diritti esclusivi dello Stato costiero, che in materia ha facoltà di emanare leggi e regolamenti per riservare ai cittadini lo sfruttamento delle risorse (UNCLOS, art. 21). Questi diritti non si estendono alla zona contigua, salvo che lo Stato costiero abbia istituito una riserva di pesca a proprio favore in detta area.
Nell’alto mare vige il principio della libertà di pesca (UNCLOS, art. 87). Con l’istituzione della zona economica esclusiva, che riguarda i diritti sovrani dello stato costiero nello sfruttamento delle risorse naturali, la situazione è destinata a cambiare. Infatti, con il passare del tempo, gran parte delle Nazioni finiranno per affermare diritti esclusivi di pesca su larghe porzioni di alto mare.
Allo Stato costiero spetta il diritto di vietare la rimozione dal fondo del mare di qualsivoglia oggetto che abbia un valore storico o archeologico. La zona in cui può essere esercitata questo tipo di giurisdizione prende il nome di “zona archeologica” e coincide con la zona contigua.
Invece, qualora gli oggetti in questione siano giacenti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva, lo Stato costiero può ottenere una giurisdizione funzionale mediante un regime di notifiche ed autorizzazione.
Qualora, poi, i beni si trovino nell’area internazionale dei fondi marini, essi sono a disposizione dell’intera umanità e debbono essere preservati (UNCLOS, art. 149).