In applicazione dei criteri sanciti dalla Convenzione di Montego Bay, il Mar Mediterraneo è contemporaneamente un bacino semi-chiuso e un bacino di transito.
Ciò comporta un problema del regime giuridico del Mediterraneo, condizionato, peraltro, da dimensioni e posizione geografica.
Orbene, le dimensioni circoscritte di tale Mare non consentono un ambito di applicazione piena degli istituiti della Convenzione.
Indubbiamente, si tratta di un bacino semi-chiuso.
Infatti, esso “è racchiuso dalle coste degli Stati rivieraschi e lungo le sue coste si trovano almeno diciotto Stati. Da esso si accede ad altri mari attraverso tre sole aperture; ma gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli immettono nel Mar Nero, che è a sua volta un altro mare chiuso; mentre il Canale di Suez, che immette nel Mar Rosso e, quindi, nell’Oceano Indiano, è un’apertura artificiale controllata dallo Stato Egiziano; non resta, quindi, che il collegamento con l’Oceano Atlantico, mediante lo Stretto di Gibilterra, che divide il Marocco dalla Spagna e sul quale si affaccia la dipendenza britannica di Gibilterra. Infine, anche se non è costituito principalmente dai mari territoriali degli Stati costieri, il Mediterraneo sarebbe certamente costituito per intero dalle loro zone economiche esclusive, ove queste ultime fossero già state istituite”.
La conseguenza di tanto è che gli Stati Mediterranei non hanno esteso lo spazio sottoposto alla loro influenza, poiché le dimensioni stesse del Mare Mediterraneo non permettono l’applicazione di norme create per gli Stati Oceanici.
Del resto, trattandosi di un mare diviso tra numerosi Stati e diverse popolazioni, qualsiasi accordo relativo alle delimitazioni degli spazi marini tra Stati limitrofi e contrapposti sarebbe di per sé stesso difficoltoso e conflittuale.
Invero, è impossibile istituire una zona economica esclusiva tra Stati costieri le cui opposte sponde non hanno una distanza superiore a quattrocento miglia.
L’eventuale istituzione di zone economiche in tale ambito porterebbe al fenomeno di un mare costituito per intero da zone sottoposte al potere degli Stati costieri.
Si aggiunga che come riportato sopra il Mediterraneo è un bacino di transito per il traffico navale internazionale.
Tale situazione contrasta con le pretese di controllo e protezione tipiche della ZEE.
Nonostante l’impossibilità di una piena attuazione degli istituti della Convenzione, ricordando che la stessa invita gli Stati costieri a cooperare tra loro nell’esercizio dei diritti e nella esecuzione degli obblighi che ad esse derivano, gli sforzi degli Stati del Mediterraneo devono essere diretti verso una forma di gestione comune del bacino che soddisfi le esigenze di tutti gli Stati ed eviti di nuocere ai traffici marittimi.