La cd. zona economica esclusiva (ZEE) delimita un’aria esterna ed adiacente alle acque territoriali, dove allo Stato costiero spettano:
a) diritti sovrani ai fini dell’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, delle acque, dei fondi marini e del loro sottosuolo, e riguardo alle altre attività dirette ai fini economici, come la produzione di energia a partire dall’acqua, dalle correnti e dai venti;
b) giurisdizione in materia di stabilimento e uso di isole artificiali, installazioni e strutture, in materia di ricerca scientifica marina e in materia di protezione e preservazione dell’ambiente marino;
c) altri diritti e obblighi previsti dalla UNCLOS stessa.
In questo modo, ai poteri esercitabili dallo Stato sulla piattaforma continentale si sommano quelli relativi alla cd. ZEE.
Secondo quanto disposto dalla UNCLOS, agli artt. 55 e ss, la zona economica esclusiva non può estendersi oltre le 200 miglia a partire dalle linee di base.
Nell’area della cd. ZEE, agli altri Stati spettano le libertà di navigazione, di sorvolo e di posa di cavi e condotte sottomarini, rientranti nel regime della libertà dell’alto mare nonché la libertà di utilizzare il mare ad altri fini internazionalmente leciti legati all’esercizio di tali libertà e compatibili con le altre disposizioni della Convenzione, in particolare nel quadro dell’uso delle navi, degli aeromobili e dei cavi e condotte sottomarini.
La Convenzione di Montego Bay stabilisce, all’art. 59, che “nel caso in cui la Convenzione non attribuisca dei diritti o delle competenze allo Stato costiero o agli altri Stati all’interno della zona economica esclusiva e sorga un conflitto tra gli interessi dello Stato costiero e quelli di un altro stato, tale conflitto dovrebbe essere risolto sulla base dell’equità e alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto dell’importanza che tali interessi rivestono sia per le parti in causa, sia per la comunità internazionale nel suo complesso”.
Tale metodo di risoluzione delle controversie è bene illustrato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza del 24 novembre 1992, n. 286/90. Secondo la Corte non può applicarsi alle navi extracomunitarie un regolamento comunitario che imponga di non trasportare a bordo di navi nella ZEE degli Stati membri determinate specie di pesci pescati oltre la zona economica medesima. In questo caso, non trattandosi di sfruttamento delle risorse della ZEE, prevale il diritto della nave straniera alla navigazione libera ed indisturbata.
Lo Stato costiero può assicurare il rispetto del suo diritto esclusivo allo sfruttamento delle risorse nella ZEE adottando le misure previste dall’art. 77, comma 1, che sono: la visita, la cattura, l’arresto e le procedure giudiziarie.
Le navi e gli equipaggi così detenuti devono essere “prontamente” rilasciati su cauzione che deve ispirarsi ad un criterio di “ragionevolezza”.
L’istituzione della zona economica esclusiva necessita di una precisa determinazione e deve essere esplicitamente proclamata.