In passato la separazione giudiziale dei coniugi poteva essere pronunciata solo per colpa.
Oggi la separazione è configurabile come un rimedio ad una situazione di intollerabilità della convivenza e l’addebito è meramente facoltativo, nel senso che può essere pronunciato solo se domandato.
L’art. 151 del codice civile, infatti, stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Le conseguenze della pronuncia dell’addebito sono non di poco momento: infatti, in disparte le conseguenze sul piano successorio ex art. 548 c.c., al coniuge cui è addebitato il fallimento del matrimonio non spetta, a carico dell’altro, il mantenimento.
Risultano comportamenti rilevanti ai fini dell’addebitabilità la violazione del reciproco obbligo di assistenza, la violazione del dovere di collaborazione, l’abbandono del domicilio coniugale, l’adulterio, le ingiurie gravi, gli eccessi o minacce e l’infedeltà (anche apparente).
A seguito dell’esplosione nel panorama giuridico italiano del fenomeno del cd mobbing coniugale, la giurisprudenza più moderna ha affermato che costituiscono causa di addebito tutti i comportamenti riconducibili alla figura del mobbing, ad esempio la condotta del marito che in pubblico, ingiuria e denigra la moglie, offendendola sul piano estetico, svalutandola come moglie e madre.
La giurisprudenza più attenta osserva che per la pronuncia di addebito non sia sufficiente accertare la mera inosservanza del coniuge ai doveri nascenti dal matrimonio.
Sulla scia, si afferma che, ai fini dell’addebitabilità, occorra sempre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altre parole, il giudice non dovrà pronunciare l’addebito, qualora accerti che i comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 143 c.c. sono la conseguenza e non la causa del fallimento del matrimonio.
La Cassazione, nella pronuncia n. 10977/1998, ha escluso la rilevanza causale della condotta violenta del marito, in quanto le percosse erano state inferte alla moglie nell’immediatezza della separazione, quando il rapporto coniugale si era già guastato a causa del tradimento di quest’ultima. Allo stesso modo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 10682/2000, soggiunge che l’abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto.