La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 10 maggio 2011 n. 10265, afferma che, in materia di filiazione naturale si applicano, ai sensi dell’articolo 4 della legge 54/2006, i principi dell’affido condiviso.
La Suptrema Corte, sul punto, precisa che anche in caso separazione di una coppia di fatto la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e non solamente da quello con cui il figlio convive.
L’articolo 317-bis, infatti, è stato implicitamente abrogato dalle disposizioni in materia di affido condiviso, tranne nella parte in cui prevede che i genitori conviventi con il figlio esercitano la potestà genitoriale. Di conseguenza, in ipotesi di adozione in casi particolari, richiesta dal coniuge del genitore ai sensi dell’articolo 44 lett. b) della legge 184/1983, il dissenso manifestato dall’altro genitore naturale, pur se non convivente, preclude l’adozione. E ciò anche nel caso in cui tra il genitore ed il minore non vi sia mai stata convivenza.