La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 19 maggio 2008 n. 12630, afferma che la qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma, perchè sia configurabile tale rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto, che deve consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonostante egli rivesta la carica di amministratore, al potere direttivo di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Emiliana Matrone
Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 19 maggio 2008 , n. 12630
DE LUCA Michele – Presidente
STILE Paolo – Estensore
APICE Umberto – P.M.
C. S.R.L. c. I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 dicembre 2000 il Giudice del lavoro del Tribunale di Cassino negava la sussistenza tra il ricorrente V. T. e la C. s.r.l. di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 1.3.1989, in ragione della qualità di Presidente del C.d.a. e del ruolo assunti dal V. nell’ambito della società e, conseguentemente, rigettava la domanda volta all’accertamento della subordinazione e alla ricostituzione della posizione assicurativa presso Inps e Inpdai.
Avverso tale decisione proponevano appello la società C. e il V., censurando la valutazione compiuta dal primo Giudice del materiale probatorio raccolto e la ricostruzione in diritto, chiedendone la riforma con declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a carattere dirigenziale a far tempo dal 1.3.1989 nonchè, nei confronti degli enti previdenziali, la condanna alla ricostituzione della posizione assicurativa.
I due enti appellati si costituivano, chiedendo il rigetto de gravame. Interrotto il procedimento per l’avvenuta soppressione dell’Inpdai, rinotificato il ricorso in riassunzione solo nei confronti dell’Inps, unico ente legittimato, quest’ultimo non si costituiva nella fase di prosecuzione.
In tali termini instaurato il contraddittorio, con sentenza del 25 gennaio – 19 maggio 2005, l’adita Corte d’appello di Roma, ritenuto che l’acquisito materiale istruttorio non consentiva di affermare l’esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono la C. s.r.l. e il V. con sette motivi. L’INPS non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso, articolato in sette motivi, i ricorrenti denunciano, sotto diversi profili, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) (anche in connessione con gli artt. 15, 16 e 17 dello statuto societario); violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2095, 2086, 2104, 2697 e 1362 c.c., e di principi giurisprudenziali in materia di diritto del lavoro; nullità del procedimento art. 360 c.p.c., n. 4, (violazione di principi e di norme processuali artt. 112, 113, 115, 116, 117 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 1362 c.c.); violazione e falsa applicazione di principi generali e giurisprudenziali in materia societaria e sul funzionamento delle società (e di norme di diritto, con riferimento anche agli artt. 2388, 2364, 2486, 2383, 2487, 2365. 2373, 2377, 2328, 2475 c.c., anche in connessione con gli artt. 15, 16, 17 dello statuto societario).
Più in dettaglio, i ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato le clausole dello Statuto (artt. 15, 16, 17), identificando l’attività svolta dal V. come componente del Consiglio di amministrazione con quella di dirigente commerciale attribuitagli con delibera successiva a quella di attribuzione dei poteri al Consiglio di amministrazione.
Il Giudice a quo avrebbe, inoltre, motivato la sua decisione senza adeguatamente rapportarla alle emergenze processuali dalle quali risultava che il V. non aveva alcuna supremazia sul CDA nè era socio di maggioranza, e senza spiegare perchè mai il controllo (del CDA e del Collegio sindacale) non sarebbe stato idoneo ad integrare l’esigenza di “controllo esterno” necessaria per la subordinazione.
La sentenza, pertanto, del tutto ingiustificatamente non aveva ritenuto che la vigilanza e il controllo esercitati dal collegio sindacale fossero idonei ad integrare quel controllo esterno, richiesto per la subordinazione, ponendo a base della sua convinzione la sola circostanza che si trattava di “aspetti del tutto fisiologici delle strutture societarie”, così come ingiustificatamente aveva ritenuto che l’altra circostanza, costituita dai poteri di gestione della clientela esercitati dal V., rientrasse nei poteri spettantegli in virtù di delega come Presidente del C.d.A., Il Giudice d’appello avrebbe inoltre immotivatamente ritenuto inesistente la documentazione sui compensi senza ammettere la richiesta prova testimoniale.
Il ricorso, ancorchè valutato nella sua molteplice, complessa articolazione, non merita accoglimento.
Senza dubbio, come già questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare (v. fra le tante, Cass. 24 maggio 2000 n. 6819), la qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sè incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma, perchè sia configurabile tale rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto, che deve consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonostante egli rivesta la carica di amministratore, al potere direttivo di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Orbene, il Giudice del merito ha espressamente dichiarato di condividere questo principio, ma ha al contempo, escluso che la svolta istruttoria potesse condurre al risultato auspicato dalla parte ricorrente.
A sostegno di tale assunto ha in primo luogo osservato come alcuni elementi in fatto fossero incontestati e documentalmente accettabili: il V. era socio al 50% e amministratore unico della M. srl proprietaria al 98% dei capitale sociale CMA (della quale era invece consigliere e Presidente del C.d.a. con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione); l’incarico di Presidente del C.d.a., era precedente alla sua assunzione in qualità di dirigente; la Delib. 30 ottobre 1988, di nomina a Presidente C.d.a., risultava motivata dalla assegnazione dell’incarico di rappresentare la società davanti a terzi, promuovere azioni giudiziarie, effettuare prelievi bancari e addebiti con firma congiunta di uno dei consiglieri; nella sentenza di primo grado era stato peraltro sottolineato come, con detta delibera, gli fosse stato attribuito l’esercizio, anche in forma disgiunta dagli altri consiglieri, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione di cui all’art. 16, Statuto sociale, in aggiunta ai poteri di firma di cui all’art. 17, e come su tali aspetti i ricorrenti, pur dandone atto, avessero assunto una posizione difensiva non del tutto lineare. In tale contesto, appariva irrilevante, così come affermato dal primo Giudice, la composizione collegiale del consiglio destinato a deliberare con maggioranza assoluta ovvero la vigilanza e il controllo esercitati dal collegio sindacale, trattandosi di aspetti del tutto fisiologici delle strutture societarie. La firma congiunta richiesta per le operazioni bancarie non incideva sulla ampiezza di poteri attribuiti ed esercitati dal V., nè, soprattutto, sulla qualificazione del rapporto.
In questo contesto la Corte territoriale ha ritenuto che le censure sollevate dagli appellanti fossero insufficienti a superare il percorso argomentativo della sentenza di primo grado e ad attribuire diversa valenza agli elementi già evidenziati, di carattere formale e sostanziale, su una gestione di fatto della società e sulla impossibilità di discemere, dalla documentazione versata in atti, gli importi corrisposti a titolo di retribuzione e quelli derivanti dai proventi societari. Orbene, partendo dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dagli stessi appellanti, secondo cui occorre sempre dimostrare che vi sia un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive e al controllo dell’organo collegiale amministrativo formato dai soci di maggioranza (ciò in conformità a Cass. 706/93, o ancora a Cass. nn. 1219/1994, 1793/1996, 7465/2002, 12085/2003) nonchè l’effettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico, in posizione di subordinazione, il Giudice a quo ha rilevato che, pur nella condivisibilità della ricostruzione astratta, sarebbe stato necessaria la dimostrazione, nella specie mancata, della concreta attività dirigenziale subordinata che avrebbe svolto il V.. La circostanza che svolgesse il ruolo di dirigente commerciale intrattenendo i rapporti con i clienti non apportava utili elementi per una qualificazione del rapporto nell’ambito della subordinazione, avendo i testi riferito al riguardo circostanze prive di decisività. Il potere di gestione dei clienti, peraltro, non esulava ma era ricompreso negli ampi poteri di gestione spettatigli in virtù di delega come Presidente del C.d.a. In definitiva, ad avviso della Corte, doveva concordarsi con il primo Giudice laddove aveva ritenuto non provato che il V. fosse sottoposto al potere gerarchico (organizzativo, direttivo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) della C. e del Consiglio di amministrazione, che fosse cioè vincolato, pur nei liM. intrinseci della posizione, ad obblighi specifici. Era, inoltre, da sottolineare come mancasse qualsiasi riscontro documentale su compensi che sarebbero stati corrisposti per la sua attività dirigenziale.
Orbene, il Giudice del merito, dopo l’esatto riferimento al criterio della subordinazione al fine della verifica se la prestazione fornita dal V. dovesse essere inquadrata in un rapporto di lavoro subordinato ovvero nell’ambito del rapporto societario, ha, con apprezzamento di fatto, a lui istituzionalmente demandato, e perciò censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, valutato le risultanze processuali che lo hanno indotto ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la società resistente ed il V., sottolineando come quest’ultimo non avesse adempiuto l’onere probatorio a suo carico, di dimostrare il suo assoggettamento, nello svolgimento dell’attività lavorativa, alle direttive degli altri amministratori della società e, quindi, a maggior ragione dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Ritiene perciò il Collegio che il Giudice a quo abbia dato una esauriente motivazione del proprio convincimento circa la insussistenza del rapporto di lavoro dedotto dal ricorrente, e che tale motivazione, in quanto priva di evidenti errori logici o giuridici, sfugge alle censure che ad essa muovono i ricorrenti.
Devesi, in proposito, ancora rammentare, costituendo specifico motivo di gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045/97)- dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
Il Giudice d’appello ha esaminato tutto il materiale probatorio acquisito ed ha concluso, con valutazione insindacabile in questa sede di legittimità, nel senso sopra esposto, mentre, sotto altro profilo, la doglianza circa la mancata ammissione di prova testimoniale sui “compensi”, che avrebbe ricevuto il V., quale dirigente, e sulle ulteriori circostanze riassunte nel settimo mezzo d’impugnazione, non può trovare accoglimento stante il mancato rispetto del principio di autosufficienza.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 21,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori come per legge.