Con l’annullamento il matrimonio viene cancellato come se non fosse mai esistito.
L’annullamento del matrimonio civile viene pronunciato dal Tribunale civile, mentre il Tribunale Ecclesiastico è competente per l’annullamento di quello religioso.
Le cause di annullamento del matrimonio civile sono le seguenti:
– Limiti di età: in caso di matrimonio tra minori senza l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
– Vincoli da precedente matrimonio: nel caso di chi, al tempo delle nozze, era già sposato e il matrimonio era ancora valido agli effetti civili.
– Vincoli di parentela, affinità, adozione.
– Delitto: può essere dichiarato nullo il matrimonio se uno degli sposi è condannato per omicidio o tentato omicidio del coniuge.
– Interdizione, incapacità di intendere e di volere: può essere annullato il matrimonio di chi, all’epoca delle nozze, era stato dichiarato interdetto per infermità di mente o per chi fornisce la prova che al momento del matrimonio era incapace di intendere e di volere.
– Violenza: è nullo il matrimonio se il consenso alle nozze è stato ottenuto con violenza fisica o morale, o determinato da grave timore causato da fattori esterni.
– Errore: falsa identità del coniuge; esistenza di malattie fisiche o psicologiche o anomalie sessuali; esist4enza di una sentenza di una condanna per delitto non colposo; dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; condanna non inferiore ai 2 anni per reati che riguardano la prostituzione; il fatto che la donna aspetti un figlio da un’altra persona.
Attenzione: se marito e moglie hanno convissuto per più di un anno dopo la scoperta dell’errore non è possibile ottenere l’annullamento del matrimonio.
Secondo la legge canonica, il matrimonio religioso può essere annullato per i seguenti motivi:
– Mancanza di consenso da parte di uno o di entrambi i coniugi al matrimonio.
– L’esclusione delle finalità essenziali del matrimonio da parte di uno dei due coniugi.
– Errore sulla persona.
– Violenza fisica o timore.
– Impotenza al rapporto sessuale dell’uomo o della donna.
– Matrimonio non consumato. In questo caso si parla di DISPENSA del Pontefice.