La Corte di Cassazione, nella Sentenza 7 ottobre 2008 n. 24752, osserva che, per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l’obbligazione dell’assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione in quanto la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica (cosidette obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, volte a rafforzare un debito principale), e perciò l’unicità della prestazione, non mutando nei confronti dell’assicurazione la natura indennitaria, trova un limite nel titolo che la costituisce a carico dell’assicuratore e cioè la L. n. 990 del 1969, art. 18, secondo cui il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicurazione del responsabile del danno entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione avendo la sua iniziativa l’unico effetto di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione che anzichè l’assicurato diviene il danneggiato, ma non muta l’oggetto del contratto di assicurazione della responsabilità civile da circolazione dei veicoli che è l’indennizzo, mentre il debito del danneggiante, essendo risarcitorio, è illimitato.
Emiliana Matrone
Cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24752
Fatto
La s.p.a. Nuova Tirrena con atto del 4 marzo 1999, si opponeva al precetto per il pagamento di L. 2.388.822.304 intimatole da T. V. e S.Q., D., M., C., A. e Vi.. deducendo che il dispositivo del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma del 13 gennaio 1999 che l’aveva condannata, in solido agli eredi del suo assicurato N.A., a risarcire i danni da sinistro stradale, era stato corretto, a norma dell’art. 287 c.p.c., con ordinanza dell’11 marzo 1999, e con questo provvedimento la condanna in solido della Nuova Tirrena era stata limitata al massimale di legge, pari a L. 1.500.000.000.
Successivamente detta assicurazione si opponeva ai pignoramenti del 9 e del 21 aprile 1999.
Il Tribunale di Roma, riunite le opposizioni, dichiarava cessata la materia del contendere per l’opposizione a precetto e all’esecuzione al primo pignoramento ed accoglieva l’opposizione al secondo pignoramento dichiarando che il credito azionato era pari a L. 1.515.000.000, e che l’azione esecutiva non poteva eccedere il massimale di legge.
Interponevano appello i creditori opposti deducendo che il Tribunale, senza alcuna motivazione, aveva escluso il loro diritto a procedere esecutivamente per il pagamento dell’intero debito indennitario quale risultante dal titolo esecutivo. In particolare infatti il Tribunale, basandosi sulla correzione del dispositivo, non aveva considerato la differenza tra vincolo di responsabilità e vincolo di solidarietà, così violando l’art. 1292 c.c., secondo cui soltanto nei rapporti interni tra assicuratore e assicurato vi è il vincolo di responsabilità e rileva il massimale di polizza, mentre nei confronti del danneggiato il debito del danneggiante e dell’assicuratore sono legati da vincolo di solidarietà per l’intero ammontare.
Con sentenza del 25 settembre 2003 la Corte di appello di Roma respingeva il gravame perchè l’interpretazione del titolo esecutivo effettuata dal Giudice di primo grado, integrato dall’ ordinanza di correzione del dispositivo con cui espressamente era stata limitata la responsabilità solidale dell’assicurazione nei confronti dei danneggiati entro il massimale di legge, era giuridicamente corretta in quanto conforme non solo alla loro domanda introduttiva del giudizio sostanziale, ma anche alla L. n. 990 del 1969, art. 18, che costituisce un’obbligazione solidale atipica. Ricorrono per cassazione Q., V., V., T., M., C., A., S.D. e T.V. cui resiste la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. Quest’ ultima ha depositato memoria.
Diritto
Con il primo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c., e dell’art. 2055 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.
La Corte di appello, nell’interpretazione del titolo esecutivo, ha disatteso il principio secondo cui il vincolo di responsabilità tra assicuratore e assicurato danneggiante è atipico (c.d. obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo): infatti quella dell’assicurazione è contrattuale e quella del danneggiante è aquiliana e quindi sono entrambi responsabili per l’intero ammontare verso il danneggiato, che può agire in executivis per l’intero anche nei confronti soltanto dell’assicurazione (artt. 1292 e 2055 c.c.) che avrà poi il regresso nei confronti dell’effettivo responsabile per la quota eccedente. L’azione diretta risarcitoria nei confronti dell’assicurazione conferita dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, è autonoma dal rapporto interno di assicurazione e quindi le eccezioni ai sensi della cit. L. art. 18,comma 2, dell’assicuratore sono inopponibili al terzo.
E se l’assicuratore, ai sensi della cit. L. art. 18, risponde nei limiti del massimale, quale responsabile civile ai sensi dell’art. 1292 c.c., risponde per l’intero e quindi non opera il principio della parziarietà e divisibilità dell’unica prestazione (art. 1314 c.c.), né la diversità della fonte della responsabilità incide sulla solidarietà, ovvero rileva L. n. 990 del 1969, art. 23, ed infatti l’art. 2055 c.c., tutela pienamente il danneggiato, tanto più se da sinistro stradale, la cui normativa è di ordine pubblico per la Corte Costituzionale e attua le esigenze di solidarietà sociale.
Il motivo, ammissibile perchè volto a censurare i criteri logico – giuridici mediante i quali il Giudice dell’opposizione all’esecuzione ha interpretato il titolo esecutivo e la correzione del medesimo, è infondato.
Ed infatti, in tale operazione ermeneutica, resasi necessaria perchè la controversia di opposizione all’esecuzione è incentrata sul significato da attribuire alla correzione del titolo, posto in esecuzione come se non fosse stata apportata, non è ravvisabile nessun errore logico o giuridico perchè le espressioni letterali usate, diversamente dalla tesi dei creditori opposti, sono state interpretate alla luce delle regole sostanziali che disciplinano la responsabilità civile obbligatoria dell’ assicurazione, secondo le quali, per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l’obbligazione dell’assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione in quanto la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica (cosidette obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, volte a rafforzare un debito principale), e perciò l’unicità della prestazione, non mutando nei confronti dell’assicurazione la natura indennitaria, trova un limite nel titolo che la costituisce a carico dell’assicuratore e cioè la L. n. 990 del 1969, art. 18, secondo cui il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicurazione del responsabile del danno entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione avendo la sua iniziativa l’unico effetto di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione che anzichè l’assicurato diviene il danneggiato, ma non muta l’oggetto del contratto di assicurazione della responsabilità civile da circolazione dei veicoli che è l’indennizzo, mentre il debito del danneggiante, essendo risarcitorio, è illimitato.
Pertanto i Giudici di appello hanno ritenuto corretta l’interpretazione del titolo effettuata dai Giudici del Tribunale, e poiché i vizi di interpretazione denunciati sono infondati, il motivo va respinto.
Con il secondo motivo deducono: In ogni caso la violazione degli artt. 1292 e 2055 c.c., di cui al presente motivo, può essere qualificata come omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
I Giudici di merito non avevano compreso che l’azione esecutiva era stata avviata nei confronti della Nuova Tirrena, per la parte eccedente il massimale, quale anticipataria del danneggiante – assicurato, impregiudicata la rivalsa nei confronti di quest’ultimo, ed in tali limiti era legittima la procedura esecutiva.
Questa censura è inammissibile.
Ed infatti, posto che il potere di cognizione del Giudice dell’opposizione all’esecuzione è limitato all’accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell’esecuzione, le ragioni di merito incidenti sulla formazione di esso – quali il prospettato obbligo dell’assicurazione di pagare, indipendentemente dalla sua mala gestio, il danno da sinistro stradale per l’intero, senza il limite del massimale, quale anticipataria, per la parte eccedente, dell’obbligo risarcitorio del danneggiante – devono esser fatte valer unicamente impugnando la sentenza costituente titolo esecutivo, unitamente alla parte corretta, a norma dell’art. 288 c.p.c., u.c..
Concludendo il ricorso va respinto.
I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre spese generali e accessori di legge.