Gli usurai romani per eludere i limiti fissati dalle leges foenebres avevano escogitato una serie infinita di espedienti, che purtroppo in ogni tempo e luogo si rivelarono tanto facili quanto efficaci. Esercitavano l’usura a tassi impressionanti, ricorrendo a operazioni per interposta persona, a stratagemmi e anche ad angherie politiche, soprattutto nelle provincie, anche gli uomini più rappresentativi .
Una lex Sempronia del 193 a.C. stabilì che, con riguardo alla pecunia credita, valesse idem ius “cum sociis ac nomine Latino (…) quod cum civibus Romanis” , provando così a scongiurare l’abitudine fraudolenta ad utilizzare come prestanomi di creditori romani i cittadini delle città federate.
Pochi anni dopo, probabilmente nel 192 a.C., una lex Iunia de feneratione sarebbe stata fortemente avversata da M. P. Catone . Mentre, nel 118 a.C., M. P. Catone nepos, in qualità di console, avrebbe proposto una lex fenebris, che gli optimates tentarono poi di far abrogare .
Per il 104 a.C. si parla di una lex Marcia de fenore che avrebbe concesso ai debitori una manus iniectio per recuperare gli interessi indebitamente versati agli usurai, i quali, forse, furono sottoposti alla poena quadrupli e per l’89 a.C. di una lex Papiria semunciaria.
In virtù di una lex Cornelia Pompeia unciaria dell’88 a.C. il tasso di interesse sarebbe stato portato al dieci per cento annuo e la lex Valeria de aere alieno avrebbe rimesso a certi debitori tre quarti dei debiti .
Certamente limitatrici di prestiti usurari devono essere state la lex Cornelia sumptuaria e la lex Popillia de nexis, entrambe del dell’81 a.C. e le leges Publilia, Furia, Cicereia de sponsu.
Del 49 a.C. era la lex Iulia de pecuniis mutuis che consentì la remissione degli interessi arretrati di due anni e la detrazione di quelli pagati sul capitale. Con il provvedimento in parola, Cesare, oltre a voler risolvere il problema del pagamento dei debiti, reso particolarmente gravoso dalle vicende della recente guerra civile, perseguiva uno scopo ben più ambizioso: voleva rimettere in sesto l’economia della repubblica.
In forza della lex Iulia i creditori avrebbero trovato soddisfazione delle loro pretese aggredendo i beni mobili e immobili dei debitori. Tuttavia si decretò che quei beni dovessero essere stimati in base al valore che essi avevano prima della guerra civile. Questa disposizione favoriva i debitori, in quanto il valore attuale, per esempio, degli immobili sottoposti ad ogni tipo di devastazione durante la guerra era decisamente inferiore .