In materia di concorsi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – nella sentenza 26 settembre 2008 n. 1749, sostiene che, alla luce delle ordinanze della Corte Costituzionale n. 419/2005 e n. 28/2006, con le quali si è escluso che la tesi dell’inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi, costituisca diritto vivente, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12, D.Lgs. n. 166/2006, che nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile prescrivono che il giudizio di non idoneità è motivato, mentre nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione, e questa valenza deve essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale e deve potersi superare l’orientamento della giurisprudenza prevalente la quale ha sempre affermato che, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 241/1990, nelle procedure concorsuali l’attribuzione del punteggio numerico soddisfa l’obbligo della motivazione.
Emiliana Matrone
T.A.R. Sicilia – Catania – Sentenza 26 settembre 2008 , n. 1749
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, composto dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio CAMPANELLA – Presidente rel. Est.
Dott. Francesco BRUGALETTA – Consigliere
Dott. Giuseppa LEGGIO – Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1713/2008, proposto dal dr. F. D., rappresentato e difeso dall’avv. ;
contro
– il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore; la Commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, presso la Corte di appello di Messina, in persona del Presidente pro tempore; la Commissione esaminatrice per gli esami suddetti (Campobasso), che ha valutato gli elaborati del ricorrente, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;
per l’annullamento:
– del giudizio di non ammissione di egli ricorrente alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2007/2008) formulato dalla predetta Sottocommissione;
– nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la Camera di consiglio dell’11 settembre 2008 il Presidente Dott. Biagio Campanella; uditi gli avvocati delle parti, come da relativo verbale, anche ai sensi dell’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 per la definizione del giudizio nel merito.
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
Ritenuto in fatto quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio. Considerato che il ricorso appare fondato in quanto:
A – Visti l’art. 23, comma 7, l’art. 24, comma 1, e l’art. 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellati dal D.L. 21 maggio 2003, n. 180, in base ai quali, nel valutare le prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Commissione giudicatrice assegna dei voti numerici ai singoli elaborati.
Visto l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni, in base al quale “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento dei pubblici concorsi…deve essere motivato…La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Viste le ordinanze 14 novembre 2005, n. 419 e 27 gennaio 2006, n. 28, con le quali la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale rispettivamente dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 23, comma 5, 24, comma 1 e 17 bis, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modificazioni (in quanto volte ad ottenere l’avallo della Corte ad una certa interpretazione delle disposizioni impugnate, piuttosto che a sottoporre ala stessa un dubbio di legittimità costituzionale), ha tuttavia esplicitamente escluso che “la tesi dell’inesistenza di un obbligo di motivazione per gli esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca
Visto l’art. 11, comma 5, del Decreto leg.vo 24 aprile 2006, n. 166 che, nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile, prescrive testualmente:
“Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione”.
Visto altresì l’art. 12, comma 5, dello stesso Decreto Leg.vo che, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle prove orali del concorso notarile, così dispone:
“La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione”.
Rilevato che le due norme da ultimo riportate, ancorché riferite al concorso di notaio, debbono essere considerate come espressione del principio di trasparenza dell’attività della pubblica Amministrazione sancito, a livello normativo, dall’art. 3 della legge n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art. 97, comma 1 della Costituzione, la cui valenza deve essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale.
Ritenuto, alla luce di tale intervento del legislatore e delle puntualizzazioni della Corte Costituzionale prima richiamate, di poter superare l’orientamento della giurisprudenza prevalente (cfr., ex multis, Consiglio di Stato: Sezione 4^, n. 367 del 1° febbraio 2001 e n. 4165 del 5 agosto 2005; Sezione 5^, nn. 7564 del 21 novembre 2003 e 7136 del 15 dicembre 2005, Sezione 6^, nn. 1786 del 29 marzo 2002 e 67 del 10 gennaio 2003) la quale, mossa dalla preoccupazione di garantire la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa, ha sempre affermato che, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 241/1990, nelle procedure concorsuali l’attribuzione del punteggio numerico soddisfa l’obbligo della motivazione.
Rilevato che la giurisprudenza citata, alla quale questa Sezione nel passato ha aderito (cfr., n. 1379 del 15 settembre 2995), ha tuttavia omesso di considerare che la valutazione di una prova ha natura composita, in quanto essa:
– costituisce l’espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, che si esaurisce nell’ambito del procedimento concorsuale, allorché tale giudizio è positivo, di modo che essa può essere resa con un semplice voto numerico;
– rappresenta al tempo stesso, oltre che un giudizio, un provvedimento amministrativo che conclude il procedimento concorsuale, tutte le volte in cui alle prove di un candidato venga attribuito un punteggio insufficiente, donde la necessità, in tale ipotesi, che all’assegnazione del voto faccia seguito l’espressione di un giudizio di non idoneità, con il quale vengano esplicitate le ragioni della valutazione negativa, conformemente al disposto di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, ove questo venga interpretato -conformemente all’orientamento prevalente- nel senso che la motivazione è necessaria solo per gli atti aventi contenuto provvedimentale.
Rilevato che la soluzione prospettata è coerente con le ripetute affermazioni giurisprudenziali secondo cui (cfr. Toscana-Sezione 2^, n. 5557 del 4 novembre 2005), “in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene che egli sia incorso, sì da potere rivalutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice “non idoneità” si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione (cfr., per tutte, Consiglio di Stato-Sez. 6^, n. 974 del 2 marzo 2004).
Rilevato altresì che, nei casi di valutazione negativa, ove sussista l’obbligo della motivazione, la competente Commissione è costretta ad un più attento esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell’Autorità giurisdizionale, il che sicuramente rafforza l’osservanza del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Ritenuto, per le ragioni che precedono, di annullare l’impugnato giudizio di non ammissione (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 1446 del 14 settembre 2006), prescindendo dall’esame degli altri motivi di gravame, che vanno “assorbiti”.
B – Ritenuto che dalla superiore pronuncia deriva l’obbligo per l’Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati della ricorrente, conformandosi ai principi di diritto enucleati dal Collegio, e che tale valutazione dovrà essere effettuata dalla Commissione per gli esami di Avvocato di Campobasso, con l’osservanza di ogni modalità utile a garantire l’anonimato degli elaborati e, in ogni caso, con una composizione diversa rispetto a quella della Commissione che ha effettuato la prima valutazione (cfr., Consiglio di Stato: Sezione 4^, n. 6250 del 20 febbraio 1998; Sezione 5^, n. 4407 del 29 agosto 2005; T.A.R. Veneto-Sezione 1^, n. 62 del 15 gennaio 2004; T.A.R. Napoli-Sezione 2^, n. 764 del 20 gennaio 2006).
Ritenuto che il Presidente della Sottocommissione per gli esami di Avvocato di Messina dovrà pertanto trasmettere le fotocopie autenticate degli elaborati scritti del ricorrente – dalle quali dovranno essere stati cancellati i voti precedentemente attribuiti ed il precedente numero identificativo del candidato – alla Commissione per gli esami di Avvocato di Campobasso, affinché questa compia le valutazioni di competenza, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei predetti elaborati.
Ritenuto che, all’atto della trasmissione, le predette fotocopie dovranno essere collocate in una busta nuova, provvista di nuovo numero identificativo progressivo, all’interno della quale sarà collocata una busta più piccola contenente le generalità del candidato, e che nella lettera di trasmissione dovrà essere indicata la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Campobasso che aveva effettuato la prima valutazione, per evitare che questa sia considerata per la seconda valutazione.
Ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania-Sez. 4^ ACCOGLIE il ricorso in epigrafe ed annulla, per l’effetto, gli atti con lo stesso impugnati, nei modi di cui in motivazione e con le prescrizioni ivi indicate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio dell’11 settembre 2008.