Le “acque interne” sono le acque comprese tra la costa e la linea di base del mare territoriale, le acque comprese fra diverse isole o gruppi di isole, le rade, i porti (UNCLOS, art. 8).
In tali acque lo Stato costiero esercita la sovranità in maniera completa ed incondizionata. Infatti, nelle acque interne non esiste per le navi straniere diritto di transito inoffensivo, a meno che non venga concessa preventiva autorizzazione oppure nell’ipotesi in cui vi sia una situazione di pericolo o di forza maggiore.
L’espressione acque interne viene normalmente usata anche per definire gli specchi d’acqua e le vie d’acqua esistenti sulla terraferma, quali laghi, fiumi e canali, che, quindi, vanno assoggettati allo stesso regime giuridico della terraferma e delle acque territoriali.