La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11008 del 9 maggio 2013, ribadisce, ai fini dell’addebito, la necessità della certezza del tradimento e del fatto che questo abbia compromesso irrimediabilmente l’unione.
Alla stregua di tanto, la Cassazione afferma che la separazione non può essere addebitata al coniuge a cui voci di paese attribuiscono una relazione extraconiugale.
Emiliana Matrone