La Cassazione civile, nella Sentenza 15 marzo 2006, n. 5671 afferma che l’accertamento tributario (nella specie, in materia {di i.v.a.), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, dev’essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente.
Quest’ultimo, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, la quale può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori.
Pertanto, in caso di fallimento di una società in accomandita semplice, il socio accomandatario dichiarato fallito ai sensi dell’art. 147 l. fall., in qualità di legale rappresentante della società fallita, è legittimato ad agire in giudizio nell’inerzia del curatore, la cui legittimazione esclusiva a far valere il difetto di capacità processuale dell’attore esclude che lo stesso possa essere rilevato d’ufficio o su eccezione della controparte.
Emiliana Matrone
Cassazione civile, sez. trib., 15 marzo 2006, n. 5671
Fatto
1. I coniugi signori B.G. e M.A. costituivano la s.a.s. Edil Mabel di Belli Guido e C., con scrittura privata del 28 febbraio 1990, registrata il 13 marzo 1990.
A seguito del decesso del signor B., le quote venivano trasferite al figlio Fabrizio: la denominazione sociale cambiava in Edil Mabel s.a.s. di Marini Anna e C..
La socia accomandataria costituiva procuratore della società tale signor F.P. il quale, per l’anno 1991, non presentava le dichiarazioni ai fini iva e delle Imposte sui redditi.
La società, e la socia accomandataria in proprio, venivano dichiarate fallite il 30 maggio 1994, dal Tribunale di Latina.
2. L’Ufficio del II.DD. di Latina notificava avviso di accertamento nei confronti della società, in persona del curatore del fallimento.
Successivamente notificava alcuni avvisi anche alla signora M. A., in proprio, per omesso versamento dell’Ilor, relativa agli anni 1991 e 1992, nonchè dell’Irpef, conseguente agli introiti degli utili societari per la quota di sua spettanza.
3. La signora M., impugnava gli accertamenti dapprima davanti alla C.T.P. di Latina, che respingeva il ricorso, e poi davanti alla C.T.R. del Lazio, che rigettava il gravame, da un lato perchè la fallita, in proprio e quale amministratrice, non aveva legittimazione ad impugnare, al di fuori dell’ipotesi consentita dall’art. 43 legge fallimentare (L.F.), e nel merito perchè l’accertamento induttivo sarebbe stato corretto, data la mancanza delle scritture contabili, l’irrilevanza dell’accertamento penale relativo al signor F., suo institore (sia per la preposizione di questo sia per gli anni di imposta oggetto dei due accertamenti), la mancanza della prova relativa all’assenza di dipendenti della società.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la signora M.A. con ricorso affidato a quattro motivi. Il Ministero delle Finanze non svolge difese, in questa fase.
Diritto
1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 43 L.F. e art. 24 Cost.) la ricorrente deduce che l’art. 43 L.F. andrebbe interpretato nel senso che al fallito non è sottratta, in senso assoluto, la capacità processuale, permanendo in materia di accertamenti tributari, in quanto lesivi dei suoi diritti ed interessi.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione) la ricorrente deduce che la motivazione avrebbe disatteso le doglianze esposte nel corso del giudizio di appello,e cioè che la società non avrebbe mai operato e, prodotto ricavi e reddito, e che la società e la sua amministratrice sarebbero rimaste vittima dell’operato del suo institore (così come accertato nelle sentenze penali contro costui (prodotte nel giudizio di appello) onde la stessa sarebbe stata prosciolta da ogni accusa a suo carico. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare le circostanze documentate sia dalle sentenze citate sia da un verbale di constatazione dell’Ufficio iva di Latina;
1.3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.) la ricorrente deduce che l’institore avrebbe utilizzato la società per finalità fraudolente e su tali presupposto l’appellante avrebbe chiesto l’erroneità della sentenza di 1^ grado per omesso esame di documenti e l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo ma il Giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41, in relazione agli artt. 2727, 2728 e 2729 e 2697 c.c. e difetto di motivazione) la ricorrente deduce l’erroneità della pronuncia di appello che avrebbe confermato la correttezza del ricorso alle presunzioni D.P.R. n. 600, ex artt. 39 e 41, senza verificare gli elementi offerti in senso contrario e così trasformandosi in presunzione assoluta.
2. Il ricorso, che è infondato, deve essere respinto, sia pure con una integrazione della motivazione della sentenza impugnata, nei sensi di cui al paragrafo seguente.
2.1. Il primo motivo, infatti, è pienamente fondato, anche se il suo accoglimento, non determina la fondatezza del ricorso, atteso che la sentenza impugnata presenta una duplicità di rationes decidendo (come sopra illustrate al par. 3 dello Svolgimento del Processo) onde l’eliminazione di una di esse non comporta la caducazione della statuizione finale.
2.1.2. La contribuente viene considerata estranea alla controversia da lei promossa perchè si assume che l’unico legittimato ad impugnare (anche se non ad intervenire nel processo) sia solo il curatore del fallimento, che si assume ancora pendente al momento della notificazione dell’atto impositivo. Ma il ragionamento e l’interpretazione della legge fallimentare, così compiuta, non è corretta. Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato un tessuto giurisprudenziale riguardante l’impugnazione degli avvisi notificati dall’Amministrazione finanziaria al fallito, ovvero al fallito ed al curatore della procedura ovvero ancora al solo curatore, che si caratterizza per la posizione dei seguenti principi di diritto:
a) l’accertamento tributario (anche in materia di I.V.A.), ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla “definitività” dell’atto impositivo (Cassazione, sentenze nn. 3667 del 1997, 14987 del 2000, 6937 del 2002);
b) nell’inerzia degli organi fallimentari ravvisabile, ad es., nell’omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell’atto impositivo – il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto degli art. 43 della legge fallimentare e delD.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost., comma 1 e 2), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (Cassazione, sentenze nn. 3667 del 1997, 14987 del 2000, 6937 del 2002);
c) alla dichiarazione di fallimento consegue, per il fallito, una perdita della capacità processuale che ha carattere non assoluto ma relativo e può essere eccepita solo dal curatore nell’interesse della massa dei creditori. Ne deriva che, se, nell’inerzia del curatore, agisce in giudizio per la società fallita il suo rappresentante legale, il difetto di capacità processuale non può essere rilevato nè su eccezione della controparte nè d’ufficio (Sentenze nn. 1359 del 1999, 1396 del 2003 e 3400 del 1997, relativo ad un caso in cui, intervenuto il fallimento di società in accomandita semplice nel corso di un procedimento davanti alla Commissione tributaria di secondo grado, la società, in persona del socio accomandatario, pure dichiarato fallito, aveva impugnato la decisione di tale Commissione davanti alla Corte d’Appello, e la Cassazione – in base al riportato principio – ha ritenuto tale impugnazione ritualmente proposta). La ricorrente, pertanto, aveva il potere di impugnare l’atto, in ragione della legittimazione straordinaria riconosciutagli dalla giurisprudenza di questa Corte e in questo senso la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, ex art. 384 c.p.c..
2.2. I restanti motivi di ricorso, che attengono al mancato esame di atti e documenti versati nel corso delle fasi merito, e pertanto possono essere congiuntamente trattati, contengono censure in parte infondate ed in parte inammissibili.
2.2.1. E’ infondata, innanzitutto, la doglianza per la quale le commissioni non avrebbero considerato che tutta l’attività, rilevante ai fini fiscali, sarebbe stata ascrivibile non al corretto ed effettivo operare della società quanto, piuttosto, alle condotte abusive (e anche delittuose) tenute dal proprio institore, tale signor F..
Infatti, è principio giuridico a suo tempo affermato da questa Corte (sentenza n. 6596 del 1986), e pienamente condiviso da questo Collegio, a cui va data continuità in questa sede, quello secondo cui, dal sistema della legge e, in particolare, dalla norma di cui all’art. 2208 cod. civ., si evince che il titolare dell’impresa è, per presunzione, responsabile di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell’impresa stessa, essendo a lui riferibili, in base ai fondamentali principi dell’apparenza giuridica e dell’affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.
2.2.2. Inammissibili, più che infondati, sono le restanti critiche, tese a sollecitare un riesame di merito della controversia, per omessa considerazione di documenti, che – invece – risultano considerati e valutati, anche se in senso opposto a quello auspicato dalla ricorrente, con una motivazione certamente sintetica, ma sufficiente a comprendere il ragionamento, che – per il resto – si presenta immune da vizi logici e giuridici e impone la conferma della sentenza.
3. Il mancato svolgimento di difese da parte dell’Amministrazione, in questa sede, esonera la Corte dal provvedere sulle spese di questa fase.
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 3 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006