L’attuazione coattiva dei provvedimenti in materia familiare segue di solito le regole generali. Infatti, le sentenze pronunciate nei giudizi di separazione e di divorzio, avendo efficacia di titolo esecutivo, aprono la strada all’esercizio dell’azione esecutiva nelle forme ordinarie disciplinate dal codice di rito.
Il nostro ordinamento giuridico, peraltro, ha predisposto efficaci ed originali strumenti alternativi all’esecuzione forzata, con la finalità di tutelare l’adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli o di corrispondere gli assegni a vario titolo disposti dal giudice della separazione e del divorzio.
Così il coniuge creditore dell’assegno di mantenimento ha la possibilità di chiedere al giudice non soltanto di imporre al debitore idonee garanzie fideiussorie o ipotecarie, ma anche di sequestrare i beni del coniuge obbligato e soprattutto di ordinare a terzi debitori (ad esempio, al datore di lavoro) di quest’ultimo di adempiere direttamente nelle mani del creditore dell’assegno (cfr Ferruccio Tommaseo, L’attuale panorama normativo sull’esecuzione dei provvedimenti in materia di famiglia e di minori, in Studium Iuris, 2004, Cedam).
La disciplina prevista con riferimento alla procedura esecutiva presso terzi in tema di separazione presenta diversità importanti rispetto a quella dettata in tema divorzile.
Tuttavia, sia in regime di separazione che di divorzio, il presupposto comune per ordinare al terzo la distrazione del pagamento è l’inadempimento del coniuge obbligato al versamento dell’assegno in favore dell’altro coniuge e/o dei figli.
In ogni caso, costituiscono condizione dell’ordine al terzo non solo gli inadempimenti totali, ma anche quelli parziali o i ritardi nel pagamento rispetto al termine di scadenza fissato.
Del resto, secondo un’interpretazione estensiva, sarebbe possibile ricorrere all’ordine al terzo anche nei casi di inadempimento dell’obbligo di costituire quelle garanzie reali e personali predisposte dal Legislatore proprio a tutela dell’adempimento delle obbligazioni gravanti sui coniugi separati e divorziati.
Con riguardo al procedimento di separazione, in particolare, l’art. 156, co 6, cc attribuisce al giudice, in caso di inadempienza del coniuge obbligato, la facoltà (con valutazione discrezionale) di ordinare al terzo, tenuto a corrispondere “anche periodicamente” somme di danaro all’obbligato, di versare direttamente all’avente diritto una “parte di esse”.
La congiunzione “anche” rende evidente che l’ordine potrà essere rivolto sia al terzo tenuto ad eseguire verso il coniuge debitore ed inadempiente prestazioni periodiche (come ad es. trattamento retributivo o pensionistico, pagamento di canoni di locazione, etc.) sia prestazioni una tantum (come il tfr).
L’oggetto dell’ordine è, invece, limitato ad una parte dei crediti vantati dal coniuge.
In capo al terzo sorge non già la mera facoltà di adempiere nelle mani del beneficiario, ma un vero e proprio obbligo.
Tale obbligo può scaturire da un provvedimento giurisdizionale emesso dal Collegio, su istanza di parte ovvero d’ufficio in presenza di prole minorenne, all’interno della sentenza con cui si definisce il procedimento di separazione.
L’ordine in parola potrebbe essere contenuto nella sentenza non definitiva, emessa ai sensi dell’art. 709 bis cpc o, ancora, potrebbe essere disposto dal giudice istruttore in corso di causa.
L’ordine nei confronti del terzo potrebbe, addirittura, essere adottato, a procedimento appena avviato, dal Presidente in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Ciò potrà verificarsi, ad esempio, quando il Presidente, dopo aver determinato la misura dell’assegno, abbia riscontrato, a seguito delle dichiarazioni raccolte in sede di udienza presidenziale, l’intento del coniuge onerato di non far fronte al relativo pagamento.
Qualora, invece, la causa sia già stata definita, sarà necessario presentare al Collegio un ricorso ex art. 710 cpc.
Con riferimento al divorzio, l’obbligo del terzo può avere la propria fonte sia in un provvedimento giurisdizionale sia in un atto stragiudiziale di parte, “previsto dalla legge sul divorzio, che estende al terzo l’efficacia soggettiva del titolo esecutivo ovvero del capo patrimoniale della sentenza di divorzio”.
Invero, secondo quanto previsto dall’art. 8 L. 898/1970 ss mm, il creditore può invitare il terzo a versare direttamente nelle sue mani le somme previste dalla sentenza di divorzio.
Infatti, il coniuge creditore, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata del coniuge obbligato, può notificare il provvedimento con cui è stabilita la misura dell’assegno al terzo debitore di somme periodiche verso il coniuge debitore, con l’invito a pagare direttamente le somme dovute, dandone comunicazione all’inadempiente.
Sarà opportuno notificare al terzo il titolo in forma esecutiva in modo da avere, in caso di inottemperanza, azione diretta esecutiva nei confronti del terzo stesso, che, quindi, sarà destinatario di atto di precetto e di pignoramento ex art. 543 cpc.
Parimenti a quanto previsto dalla disciplina della separazione, anche in materia divorzile, l’ordine al terzo potrà essere contenuto nella sentenza del Collegio emessa a definizione del procedimento di divorzio, ovvero in un provvedimento reso ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio, in sede di modifica delle condizioni (cfr Francesco Logoluso, I procedimenti di separazione e divorzio, 2013, Admaiora, pp. 105 ss).
Viceversa, a differenza di quanto previsto in regime di separazione, la disciplina del divorzio prevede che l’ordine di distrazione del pagamento possa essere rivolto soltanto al terzo tenuto ad eseguire prestazioni periodiche.
Infine, ai sensi dell’art. 8 della legge sul divorzio, il limite del versamento diretto al beneficiario è pari alla metà delle somme dovute all’ex coniuge obbligato, quando si tratta della distrazione di crediti di lavoro o di pensioni; nessun limite, invece, sussiste per la distrazione delle somme periodiche aventi fonti diverse.