L’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 66/2003 stabilisce che non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
– la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
– la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
– la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
In riferimento a tali categorie di lavoratori è applicata la medesima sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da € 516,00 a € 2582,00, qualora siano “adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione”.
Anche in tale ipotesi l’estinzione della violazione può avvenire attraverso l’emanazione di una prescrizione ora per allora ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 124 del 2004.