Le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza 28 marzo 2006, n. 7028, affermano che ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione, per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente.
Mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato, eventualmente anche garantito da ipoteca gravante sull’immobile compravenduto, non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.
Emiliana Matrone
Cassazione civile, sez. unite, 28 marzo 2006, n. 7028
Fatto
T.G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Bari, confermativa della statuizione di primo grado, con la quale è stata accolta la domanda di revoca, ex art. 67 L. Fall., comma 2, nei suoi confronti proposta dal curatore del fallimento di G.M., in relazione alla vendita, per il prezzo di L. 160.000.000, di un locale commerciale effettuata, in favore di esso T., dal G., nell’anno anteriore alla dichiarazione del di lui fallimento.
Con i due motivi dell’odierna impugnazione – illustrati anche con memoria e resistiti dalla curatala con controricorso – il T. ha denunciato violazione del citato art. 67 L. Fall. e vizi di motivazione in ordine, rispettivamente, alla revocabilità del negozio in questione – erroneamente, a suo carico, presupposta dalla Corte di merito, non ostante l’intervenuta destinazione di parte del correlativo prezzo (L. 98.000,000) alla estinzione di un credito assistito da ipoteca sull’immobile compravenduto – ed alla scientia decoctionis, che quei giudici avrebbero, del pari erroneamente, ritenuto nella specie sussistente.
Con ordinanza interlocutoria n. 193 del 5 gennaio 2005, la Sezione 1^ di questa Corte – previamente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controparte in ragione del dedotto difetto di firma dell’avvocato – ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che ha quindi assegnato la causa a queste Sezioni unite, per una ravvisata “non consonanza di indirizzi giurisprudenziali” con riferimento alla questione posta con il primo mezzo impugnatorio.
Diritto
1. Va preliminarmente confermata la reiezione, per infondatezza, dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di sottoscrizione del difensore, formulata dalla curatela sul rilievo della insufficienza dell’unica sottoscrizione, come nella specie apposta, in calce alla allegata dichiarazione relativa al valore della causa.
Ciò in quanto – come già rilevato nella riferita ordinanza della Sezione 1^ – la suddetta dichiarazione, sul valore della causa, è, appunto, redatta su foglio che, non solo segue, senza soluzione di continuità, quelli utilizzati per la stesura del ricorso ma è ad esso “congiunto materialmente”.
Per cui non v’è dubbio che tale dichiarazione debba ritenersi apposta “in calce” al ricorso (cfr. L. n. 141 del 1997, art. 83, comma 3) e che, per tale ragione,la correlativa sottoscrizione sia, a sua volta, oggettivamente riferibile anche al ricorso stesso.
2. La questione sottesa al primo motivo del ricorso e portata, come detto, all’esame di queste Sezioni unite, è propriamente la seguente: se sia o meno oggettivamente revocabile, ai sensi dell’art. 67 L. Fall., comma 2, la vendita eseguita dall’imprenditore – poi fallito entro un anno – il quale abbia utilizzato parte del prezzo riscosso per il pagamento di credito privilegiato (nella specie assistito da ipoteca gravante sullo stesso immobile oggetto della vendita).
2.1. Sul punto, risalente giurisprudenza si è effettivamente già pronunciata nel senso, come ricordato dal ricorrente, della irrevocabilità di una siffatta vendita ove, e per la misura in cui, si accerti che il denaro corrisposto a titolo di prezzo dall’acquirente sia stato destinato all’estinzione di crediti privilegiati: così, appunto, Cass. 9 novembre 1956 n. 4211, 18 maggio 1971 n. 1472, 28 aprile 1975 n. 1626, 4 maggio 1983 n. 3050.
Ma sono rimasti al riguardo insuperati i rilievi formulati da autorevole dottrina in ordine all’assenza di previsioni normative che autorizzino e rendano in concreto possibile l’attuazione di una revoca parziale della vendita di un unico immobile.
Rilievi dei quali l’ultima delle citate sentenze (n. 3050/1983) si è pur mostrata avvertita, ma dai quali ha ritenuto di poter prescindere per la ragione che, nella specie, il giudice del merito, disposta la revoca, aveva condannato il terzo acquirente al rimborso di parte del valore del bene, determinato in una somma di denaro, e sul punto non vi era stata censura.
Mentre da quella data (1983) nessun’altra pronuncia è più intervenuta sullo specifico tema della parziale revocabilità, ex art. 67 L. Fall., della vendita di un unico immobile; nè la questione si è mai prospettata con riguardo alla revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c..
2.2. E però, comunque, sulla premessa della natura indennitaria della revocatoria fallimentare – da cui appunto le sentenze su menzionate hanno desunto il corollario che gli effetti utili di quella azione vadano “contenuti nei limiti del danno causato dall’atto impugnato” – che la giurisprudenza successiva ha evidenziato quelle “dissonanze”, in ragione delle quali la Sezione IA ha ritenuto opportuna la rimessione della questione a queste Sezioni unite.
Ed infatti, mentre un filone di pronunzie, tendenzialmente maggioritario, ha optato per una configurazione distributiva, e non più indennitaria, della revocatoria di cui al comma secondo dell’art. 67 L. Fall. – affermando che, in relazione alla stessa, il danno della massa è “in re ipsa”, ovvero presunto in via assoluta, e consiste nella pura e semplice lesione della “par condicio creditorum” (cfr. Cass. 20 settembre 1991 n. 9853; 16 settembre 1992 n. 10570; 12 novembre 1996 n. 9908; 19 febbraio 1999 n. 1390; 12 gennaio 2001 n. 403; 14 novembre 2003 n. 17189) – altra serie di pronunzie, sia pur con riferimento alla diversa fattispecie del pagamento infrannuale effettuato dall’imprenditore a creditore – privilegiato, ha ritenuto subordinata la revoca di quell’atto alla effettiva ricorrenza di un danno, in concreto, per la massa.
E ciò o appunto (in un primo tempo) sul presupposto del carattere solo relativo della presunzione di danno ai creditori correlata all’atto in questione, vincibile attraverso la prova contraria della sua insussistenza nel caso concreto (cfr. nn. 7649/1987; 5857/1988), ovvero (in prosieguo) argomentando dal “difetto di interesse ad agire del curatore” nel caso in cui il convenuto dimostri che l’eventuale accoglimento della domanda non arrechi alcuna utilità alla massa)trattandosi di somma che, ove pur recuperata, dovrebbe, in sede di riparto, essere poi comunque a lui attribuita, in quanto titolare di diritto di prelazione poziore rispetto a quello degli altri creditori (così, da ultimo, sent. n. 20005 del 14 ottobre 2005; e, in precedenza, n. 495 del 18 gennaio 1991; n. 2751 dell’8 marzo 1993;
n. 8096 del 28 aprile 2004; n. 12558 dell’8 luglio 2004; n. 5713 del 16 marzo 2005).
3. Tanto premesso e valutato, ritiene ora però il Collegio che, ai fini della soluzione del quesito come sopra proposto, non venga in realtà in rilievo la circostanza che il prezzo della vendita, eseguita dall’imprenditore poi fallito entro l’anno, sia stato da questi destinato solo in parte al pagamento di un credito assistito da privilegio (e che resti di conseguenza assorbito il problema di ammissibilità di una revoca parziale della vendita di un unico bene immobile), dovendosi – a monte – escludere che una destinazione anche integrale, del prezzo ricavato da una siffatta vendita, al pagamento di creditori privilegiati dell’imprenditore poi fallito, possa assumere valenza ostativa all’esercizio dell’azione di cui al comma secondo dell’art. 67 L. Fall..
E ciò in ragione del carattere distributivo, e non indennitario, di detta azione, che va qui riaffermato, in consonanza con l’indirizzo interpretativo aperto dalla citata sentenza n, 9853 del 1991 ed alla stregua di una lettura della norma in esame che univocamente si impone alla stregua dei canoni dell’ermeneutica, letterale, teleologico e sistematico.
Avendo, per altro, riguardo, per quest’ultimo profilo, al coordinamento – che presuppone l’enucleazione dei rispettivi tratti differenziali – della revoca, che qui ne occupa, degli atti a titolo oneroso (e dei pagamenti) compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rispetto, per un verso, alla revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 cod. civ., e ss., per altro verso, alla revocatoria fallimentare degli atti onerosi infrabiennali con “notevole sproporzione” in danno dell’imprenditore, di cui all’art. 67 L. Fall., comma 1, n. 1.
Come è stato, infatti, anche di recente esattamente ribadito (da Cass. n. 17189/2003) il fondamentale elemento di discrimine tra la revocatoria ordinaria (che anche il curatore è legittimato ad esperire ex art. 66 L. Fall.) e quella fallimentare, sotto il profilo del danno, è rappresentato dalla circostanza che la seconda si riferisce, per definizione, ad atti posti in essere quando il debitore si trova in una situazione di insolvenza già inveratasi;
mentre, agli effetti della revocatoria ordinaria, l’atto di disposizione viene in rilievo in correlazione ad una insolvenza solo potenziale, per cui appunto si richiede la dimostrazione di un pregiudizio alle ragioni del creditore, costituito dalla insufficienza dei beni residui, ad offrire la garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c. (e non da una semplice diminuzione della stessa: cfr. n. 16915/03).
Ulteriore distinzione va poi, come detto, operata nell’ambito della stessa revocatoria fallimentare.
E, per tal profilo, corretto è il rilievo, svolto nella sentenza capofila n. 9853/1991 e nelle successive (già citate) conformi, per cui, mentre nella previsione dell’art. 67 L. Fall., comma 1, n. 2, l’oggettivo danno al patrimonio della parte, poi fallita, riconducibile al requisito della “notevole sproporzione” richiesto per la revoca dell’atto oneroso di disposizione da essa compiuto, costituisce elemento da inglobare nel più ampio concetto di “eventus damni” per la massa dei creditori, non cosè è nell’ipotesi del negozio oneroso infrannuale di cui al successivo comma secondo, ove è assente il riferimento ad un analogo requisito di danno.
Emergendo così, anche dalla stessa diversa formulazione delle due regole giuridiche (pur) contenute nel medesimo articolo, come, nel secondo caso (in prospettiva di una più incisiva salvaguardia nei confronti degli atti compiuti dall’imprenditore commerciale nel periodo più prossimo alla sua dichiarazione di fallimento), prema al legislatore non tanto il rapporto commutativo del negozio quanto il recupero, comunque, di ciò che, uscendo dal patrimonio del debitore nell’attualità di una situazione di insolvenza, sottragga il beneficiario alla posizione di creditore concorrente (perchè, in tal modo, già soddisfatto), con automatico vulnus del principio della par condicio creditorum.
E spiegandosi pure, quindi, in tale prospettiva perchè la norma sancita nel capoverso dell’art. 67 L. Fall. accomuni, nella sua eccezionalità, alla sorte dei contraenti a titolo oneroso quella dei creditori che abbiano (pur legittimamente secondo le regole civilistiche) ricevuto dall’imprenditore, poi fallito, il pagamento di propri crediti liquidi ed esigibili.
Dal che la conclusione – coerentemente da tali premesse desunta dalla giurisprudenza che si condivide (sent.ze nn. 9853/91; 10570/92;
11216/95; 9908/96; 1390/99; 403/01; 17189/03 citt.) – che il presupposto oggettivo della revocatoria degli atti di disposizione compiuti dall’imprenditore nell’anno anteriore alla dichiarazione del suo fallimento si correli non alla nozione di danno quale emerge dagli istituti ordinari dell’ordinamento bensì alla specialità del sistema fallimentare, ispirato all’attuazione del principio della par condicio creditorum, per cui il danno consista nel puro e semplice fatto della lesione di detto principio, ricollegata, con presunzione legale assoluta, al compimento dell’atto vietato nel periodo indicato dal legislatore.
3.1. Il contrario orientamento – che ritiene tale presunzione suscettibile viceversa di prova contraria e, anche in prospettiva di una verifica dell’interesse ad agire da parte del curatore, ammette il convenuto in revocatoria a dimostrare l’eventuale assenza in concreto di un danno alla massa ricollegabile all’atto di disposizione vietato, in correlazione alla intervenuta utilizzazione del prezzo che l’imprenditore abbia ricavato dalla vendita (e dalla destinazione del pagamento da lui effettuato) in favore di un creditore assistito da privilegio – si scontra inevitabilmente, infatti, con la considerazione che è solo nella fase finale di riparto dell’attivo, e non anche quindi già anticipatamente nella fase dell’esercizio delle revocatorie, che è possibile verificare se esistano o meno altri creditori privilegiati, di grado poziore o pari rispetto a quello beneficiario del pagamento vietato, e se, in caso affermativo, sia possibile l’integrale soddisfazione di tutti (come implicitamente ammesso anche da Cass. 9149/1997 cit.).
3.2. La natura distributiva della azione di cui al capoverso dell’art. 67 L. Fall. non è stata, del resto, revocata in dubbio anche nel corso del dibattito e dei lavori che hanno preceduto la recente riforma della legge fallimentare, essendosi talora proposta una rimodulazione di quella norma in senso indennitario ovvero, alternativamente, anche auspicato un suo ridimensionamento, con abrogazione della revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.
Ma a questi indirizzi non si è poi dato seguito, essendo prevalsa la diversa scelta (in linea con l’evoluzione della disciplina concorsuale dei principali paesi europei) di ridurre semplicemente (dimezzandolo) il periodo sospetto per l’esercizio dell’azione in esame (art. 67 cpv., L. Fall., nuovo testo, come sostituito dal D.L. art. 35, n. 2, convertito in L. n. 80 del 2005), con l’introduzione anche, per altro, di talune eccezioni alla regola (implicitamente confermative quindi della stessa), come (per quel che più direttamente attiene alla fattispecie considerata) quella di non revocabilità delle vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti od affini entro il terzo grado (art. 67 cit., comma 3, lett. c, nuovo testo).
4. Il contrasto di indirizzi interpretativi sottostante alla questione in esame va conclusivamente, quindi, risolto con l’affermazione del principio per cui, ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell’art. 67 L. Fall., comma 2, l’eventus damni è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente. Mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull’immobile comprevenduto) non esclude la possibile lesione della par condicio, nè fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poichè è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.
5. La sentenza impugnata ha fatto di tal principio corretta applicazione.
Per cui resiste alla censura avverso di essa, sul punto, formulata con il primo motivo del ricorso.
6. Destituito di fondamento è, per altro, pure il residuo secondo mezzo impugnatorio.
Poichè – diversamente da quanto con esso sostenuto – anche per il profilo della scientia decoctionis quella sentenza si sottrae a critica. Avendo, infatti, la Corte di merito, con congrua, logica e giuridicamente corretta motivazione, ritenuto nella specie raggiunta la dimostrazione della consapevolezza dello stato di insolvenza del venditore da parte del compratore. Non solo (come si assume) sulla base dei numerosi protesti anche per cifre di non elevato importo) esistenti, alla data dell’atto, a carico del venditore ma anche in considerazione del fatto che tale situazione non poteva essere ignorata dall’acquirente che gestiva un’attività commerciale in locale contiguo a quello del G., il quale del resto, anche in sede di stipula aveva espressamente dichiarato la propria qualità di imprenditore.
7. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
8. Possono comunque compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006