La Corte di Cassazione, sezione I civile, con la Sentenza 2 dicembre 2011 n. 25861, ha precisato che l’assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo, a norma dell’art. 1282 c.c., di interessi corrispettivi ope legis, salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi liquido ed esigibile (Cass., sez. I, 14 febbraio 2007, n. 3336; Cass., sez. I, 9 agosto 1985, n. 4411).
Pertanto, una volta determinato, esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi; inclusa, quindi, la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale: e cioè, nella specie, dalla notificazione del precetto di pagamento, atto di natura giuridica e contenuto equivalenti ad un’ordinaria domanda di condanna.
Infatti, la liquidazione giudiziale di un’obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, determina la conversione del debito di valore in debito di valuta, con il riconoscimento, da tale data, degli interessi corrispettivi (Cass., sez. II, 14 aprile 2011, n. 8507; Cass., sez. III, 8 marzo 2005, n. 5008).