La conventio che accompagnava la datio credendi causa poteva accogliere in sé esplicite intese tra le parti del mutuo. Erano frequenti la determinazione del tempo della restituzione e quella del locus solutionis.
Gaio, nel definire il contratto di mutuo non specificava se la data di restituzione potesse essere oggetto di un esplicito accordo. Il probema fu affrontato e risolto in senso affermativo dal Kaser.
Quanto al locus solutionis, se le parti non avessero statuito nulla in proposito le res mutuae erano da prestare nel luogo del contratto o in quello del domicilio del debitore, ossia nel luogo della domanda giudiziale . Tanto si desume da un passo di Giuliano e da un celebre testo di Licinio Rufino.
Riguardo all’elemento della convenzione deve essere ancora sottolineato un punto interessante. I Romani nel dare denaro in prestito erano soliti farsene promettere la restituzione mediante la stipulatio.
L’uso di ricorrere alla stipulatio fu frequente anche in età classica e pure quando ogni negozio si redigeva per iscritto a scopo probatorio, nell’instrumentum si usava scrivere che il debitore “interrogato aveva risposto ‘spondeo’ ” .
La stipulatio poteva essere compiuta o prima che si desse luogo alla datio, o contestualmente alla datio, oppure dopo qualche tempo dalla stessa .
Comunque la fattispecie più frequente era quella in cui prima ci si ‘accordava’ e poi si procedeva alla datio.
Il mutuante/stipulans godeva dell’actio ex stipulatu che comportava quel fenomeno processuale che noi moderni chiamiamo ‘inversione dell’onere della prova’. Al mutuatario/reus promittendi non era concessa alcuna tutela di fronte alla richiesta di far valere la stipulatio, anche se, per un qualsiasi motivo, non avesse ancora ricevuto il danaro.
Verso la metà del I secolo a.C. al convenuto fu concessa un’exceptio doli. L’eccezione imponeva al convenuto l’onere di provare il mancato versamento della somma e ciò poteva risultare particolarmente complesso, perché l’attore aveva in mano un documento che attestava, oltre al versamento della somma, lo svolgimento delle formalità orali, della cui autenticità non si discuteva .
Verso la fine del periodo classico, se non nell’età successiva, venne ammessa, in alternativa con l’exceptio doli, un’eccezione ben più efficace a cui fu dato il nomen di ‘exceptio non numeratae pecuniae’ .
Nel caso in cui non fosse avvenuta la consegna del danaro, era sufficiente al debitore contestarla per imporre al creditore l’onere di provare con altri mezzi l’effettivo pagamento. L’exceptio era proponibile nel termine massimo dapprima di un anno, poi di cinque anni, ridotto infine da Giustiniano a due.