Sin dall’epoca romana e per tutto il medioevo imperversò il principio, sintetizzato da Gaio, per cui se il danno alla persona non è stimabile, esso non è neppure risarcibile: «liberum corpus nulla recepit aestimationem».
In tutta Europa, sino alle soglie del XVIII secolo, il risarcimento dei danni non patrimoniali rimase pressoché ignorato.
Il risarcimento del danno non patrimoniale veniva escluso per diversi ordini di ragione:
1) ragioni di ordine morale, per cui sarebbe immorale comparare il dolore con il denaro e pensare che le sofferenze possano essere compensate dal denaro;
2) difficoltà di ordine probatorio;
3) impossibilità di stabilire un’equivalenza tra danno e risarcimento.
In questo particolare clima culturale, intervenne il legislatore del ’42 che all’art. 2059 c.c. finì per limitare il risarcimento dei danni non patrimoniali ai soli casi di reato.