La Corte di Cassazione, nella Sentenza 14 luglio 2008 n. 19286, conferma che il licenziamento comunicato verbalmente da un datore di lavoro con meno di 16 dipendenti deve essere dichiarato inefficace (art. 2, L. n. 604/1966)-
Di conseguenza il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole comuni in materia di inadempimento delle obbligazioni, ivi inclusa quella di cui all’art. 1227, Cod. Civ., che esclude il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte precisa che il lavoratore licenziato è tenuto ad attivarsi con diligenza collocando sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre il pregiudizio subito.
Emiliana Matrone