Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro, Dr.ssa Monica Galante, provvedimento del 01.08.06
IL TRIBUNALE DI NOLA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO (Giudizio N. 4894/2006 R.G.)
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25.07.2006,
letti ed esaminati gli atti,
sentite le parti,
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 04.07.2006, Tizio , dipendente della XX YY s.p.a. dal 06.06.1989 nella qualità di operaio addetto al reparto verniciatura dello stabilimento di Pomigliano d’Arco ed inquadrato nel III livello del CCNL delle aziende metalmeccaniche, premessa la sussistenza del periculum in mora, domandava la sospensione del licenziamento intimato dalla società con nota datata 09.06.2006 nonchè la reintegra nel posto di lavoro con il pagamento della somma mensile lorda di € 1.412,00.
In particolare, precisava di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo dalla convenuta con nota del 09.06.2006 in cui, precisate le assenze per malattia dal 02.09.2005 al 06.06.2006, veniva rilevata l’impossibilità oggettiva di utilizzare proficuamente la prestazione di lavoro in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda per la frequenza, la cadenza e la durata delle stesse assenze nonchè comunicato il venir meno dell’interesse a proseguire nel rapporto di lavoro “in considerazione delle Sue reiterate assenze per malattia che determinano una prestazione di lavoro discontinua e quindi non più utile per l’azienda” .
Impugnato stragiudizialmente il recesso con missiva inoltrata il 17.06.2006, precisava che le assenze per malattia riportate dalla società erano state tutte determinate da patologie riconducibili a diagnosi di asma bronchiale e che, comunque, non avevano determinato il superamento del comporto; che ad ogni modo non poteva essere invocata dalla società una sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore poiché nel caso concreto non sussistevano gli estremi di un’impossibilità fisica allo svolgimento delle mansioni nè una consolidata situazione di elevata inidoneità al lavoro, derivante da uno stato morboso e residuale alla completa guarigione di tipo permanente ovvero di durata imprevedibile, indeterminata o indeterminabile.
Aggiungeva, inoltre, in via subordinata che la società non aveva in alcun modo ottemperato all’obbligo di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti compatibili con le sue (eventuali) residue capacità lavorative o addirittura a mansioni inferiori.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione, si costituiva la società XX YY s.p.a., in persona del legale rappresentante, che domandava il rigetto della domanda cautelare per carenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris. In particolare, la resistente dichiarava che il licenziamento era stato irrogato per impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione del lavoratore e, quindi, per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento dell’impresa; precisava, poi, che la cadenza delle giornate di malattia confermavano l’esistenza di una patologia non reversibile e che, ogni volta che il prestatore aveva presentato l’istanza di cambio lavoro, l’azienda lo aveva sottoposto a visita medica riscontrando sempre la sua idoneità allo svolgimento delle mansioni affidate.
Sentite le parti a libero interrogatorio, il Tribunale invitava i procuratori alla discussione e si riservava per la decisione.
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La domanda cautelare è fondata e va, pertanto, accolta.
Come già avevano stabilito le Sezioni unite civili con la sentenza 29 marzo 1980, n. 2072, fondamentale nell’economia del rapporto di lavoro durante il quale s’innesti un processo morboso (v., ex plurimis, 14065/99) e dal cui principio di diritto, ripetutamente confermato da allora, questo giudice non intende discostarsi, l’art 2110, 2 comma, c.c., dispone che, alla stregua del precetto costituzionale di diritto alla salute, in caso di malattia del lavoratore da cui derivi l’impossibilità della prestazione, il recesso non può essere esercitato dal datore di lavoro prima del compimento del periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli usi o secondo equità (cd. comporto), non soltanto in caso di malattia a carattere unitario e continuativo, ma anche quando risulti una reiterazione di episodi morbosi per il succedersi di malattie a carattere intermittente, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità). Aggiunge la sentenza riferita, per quanto qui interessa, che: “stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, … anche nell’ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità…”. Quindi, durante uno stato documentato di malattia non può essere intimato il licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore, prevalendo la sospensione del rapporto, stabilita dall’art. 2110, c.c., salvo il caso di superamento del periodo di comporto (cfr. Cass. 17780/2005; 15508/2005).
Ciò premesso, va poi ricordato che l’art. 2118 c.c. attribuisce il diritto di recesso dal contratto di lavoro subordinato a “ciascuno dei contraenti”, imponendo solo l’obbligo del preavviso, “nel termine e nei modi stabiliti”. Tale articolo è stato, però, modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604, per cui il licenziamento del prestatore di lavoro non è più libero, ma “ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale”, esso non può avvenire che “per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. o per giustificato motivo”. L’art. 3 della stessa legge precisa che “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Orbene, secondo una accreditata opinione, l’art. 3 citato, parlando genericamente di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, si riferisce sia all’ipotesi di inadempimento imputabile (al debitore e, quindi, allo stesso prestatore), che produce il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sia alle ipotesi di inadempimento non imputabile, che giustifica il licenziamento per motivo oggettivo, costituendo perciò – in quanto concernente un contratto sinallagmatico quale è quello di lavoro e per quanto qui interessa – una specificazione degli artt. 1453, 1455, 1463 e 1464 c.c. (Cass. S.U. n. 7755/98).
L’art. 1464 c.c. suole essere evocato anche quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, nel qual caso l’altra parte può recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale. Infatti, è ricondotta alla impossibilità parziale la sopravvenuta incapacità – non totale – di eseguire la prestazione lavorativa. In relazione a tale fattispecie (configurata come licenziamento per giustificato motivo oggettivo), la giurisprudenza ha utilizzato spesso la normativa codicistica sull’impossibilità parziale della prestazione (art. 1464 c.c.), ponendola in relazione alla disciplina fissata dall’art. 3 legge n. 604/1966. È stato così affermato il principio, secondo cui la sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore a svolgere regolarmente le mansioni assegnategli trova disciplina nella norma di cui all’art. 1464 c.c. che, regolando gli effetti dell’impossibilità parziale della prestazione nei contratti sinallagmatici, prevede la possibilità di recesso dell’altra parte ove questa non abbia un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento parziale; ne consegue la configurabilità, per il datore di lavoro, del giustificato motivo di licenziamento, a norma dell’art. 3 legge n. 604 del 1966, per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa (Cass. 8/1988; 1439/1986). Su un piano più generale, va, però, ricordato che è netta la distinzione fra malattia e inidoneità al lavoro.
La malattia del lavoratore e l’inidoneità al lavoro sono cause di impossibilità della prestazione lavorativa, che hanno natura e disciplina giuridica diverse.
La prima ha carattere temporaneo, implica la totale impossibilità della prestazione e determina, ai sensi dell’art. 2110 c.c., la legittimità del licenziamento quando ha causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto.
La seconda ha carattere permanente, o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica necessariamente l’impossibilità totale e consente la risoluzione del contratto – ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. – indipendentemente dal superamento del periodo di comporto (ex plurimis: Cass. 8855/91; 3517/92; 5416/97).
Consegue che l’ammissibilità e la validità del licenziamento determinato dalla eccessiva morbilità del lavoratore subordinato deve essere inquadrata e risolta alla sola stregua della disciplina prevista dall’art. 2110 c.c., senza possibilità di utilizzare il disposto dell’art. 3 legge n. 604 del 1966 (v. Cass. Sez. Un. 2072 del 1980), dal momento che la disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto posta dal detto art. 2110, II comma, è rimasta ferma e immodificata pur dopo le innovazioni apportate alla normativa del licenziamento individuale (prima regolato dagli artt. 2118 e 2119 c.c.) dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, riguardando la disposizione dell’art. 2110 c.c. citato un’ipotesi di risoluzione di per sè legittima e giustificata dalla stessa previsione del protrarsi dell’impossibilità della prestazione oltre un determinato limite temporale (Cass. 716/1997). Del resto, la specialità e la portata derogatoria delle regole dettate dall’art. 2110 c.c. rispetto alla disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle menzionate leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 ed a quella degli artt. 1256 e 1464 c.c. si sostanziano e si risolvono, da un lato, nel vietare al datore di lavoro di recedere unilateralmente dal rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (appunto, il comporto, predeterminato dalla legge o dalle parti collettive o secondo equità), e dall’altro, nel prevedere il superamento di quel limite quale unica condizione di legittimità del recesso, esonerando così lo stesso datore di lavoro dall’onere di fornire la prova di un giustificato motivo (ex art. 3 legge n. 604/1966) o della sopravvenuta impossibilità della prestazione (Cass. 6601/1995; 716/1997).
Consegue, quindi, la illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro durante la malattia quando non risulta superato il periodo di comporto.
Altro è, poi, considerare e valutare se il medesimo licenziamento, giustificato dalla cronicità della malattia del lavoratore, in quanto dimostra l’inettitudine del dipendente anche per il futuro a rendere possibile un normale rendimento, possa (e debba) essere ritenuto legittimo per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione.
Invero, la fattispecie di licenziamento per impossibilità sopravvenuta (parziale) della prestazione è autonoma rispetto a quella disciplinata dall’art. 2110 c.c., nel senso che nessuna regolamentazione sul punto è stabilita da quest’ultimo; fattispecie per la quale è a carico del datore di lavoro l’onere di provare (ex art. 5 legge n. 604/1966) non solo l’inidoneità fisica al lavoro (Cass. 439/1991), ma anche la mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative (ridotte) del dipendente (Cass. 14065/1999; 5713/1993).
Per concludere, va ribadito che mentre la nozione d’idoneità al lavoro, quale generica attitudine fisica del dipendente a prestare la propria opera per espletare le mansioni affidategli, prescinde dai casi di sospensione legale del rapporto e, in particolare, dalla fattispecie sub art. 2110 c.c. (Cass. 6126/1981), implicando, in caso di sovrapposizione con una situazione morbosa, la necessità d’una completa guarigione o la stabilizzazione della remissione della malattia; per contro, l’infermità del lavoratore costituisce una causa d’impossibilità della prestazione che ha natura e disciplina giuridica “diversa” (v. in motivazione, Cass. 16375/2002 e 5416/1997), posto che nella controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento intimato dal datore di lavoro sulla base del risultato dell’accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore, ai sensi dell’art. 5, III comma, della l. n. 300/70, l’indagine sanitaria… non può essere effettuata durante la fase acuta di una malattia…, dovendo il giudice tener conto che, ai fini della risoluzione del rapporto, è rilevante solo una inidoneità fisica di grado elevato, residuata alla completa guarigione o alla stabilizzazione della parziale remissione della malattia, in quanto la durata di questa può integrare motivo di recesso ad un diverso titolo e, cioè, per superamento del periodo di comporto soltanto quando la sopravvenuta incapacità fisica abbia carattere definitivo e manchi un apprezzabile interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavorative (ridotte) del dipendente (Cass. 14065/1999; 4507/1992).
Va, infine, precisato che, in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (art. 1 e 3 l. n. 604 del 1966 e art. 1463 e 1464 c.c.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perchè può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile – alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purchè tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore (Cass. civ., sez. unite, 07/08/1998, n. 7755). Ne consegue che può ritenersi legittimo il recesso del datore di lavoro solo quando sia provata l’impossibilità di adibire il lavoratore, la cui prestazione sia divenuta parzialmente impossibile, a mansioni equivalenti e compatibili con le sue residue capacità lavorative, senza che ciò comporti una modifica dell’assetto aziendale (Cass. 15593/2002; 7908/1997).
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Alla luce delle precedenti argomentazioni, pur volendo ritenere che il licenziamento irrogato non rientri nella fattispecie di cui all’art. 2110 c.c. (per come precisato dalla società; in caso contrario, atteso l’omesso superamento del comporto, per come pacificamente ammesso dalle parti, il recesso sarebbe di per sé illegittimo), deve ritenersi che il datore – salvaguardo ogni diversa valutazione nella eventuale fase di merito – non ha provato la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo per il recesso esercitato.
In primis, va rilevato che nessuna prova è stata dal datore di lavoro offerta in ordine alla inidoneità fisica o psichica al lavoro quale causa di impossibilità della prestazione lavorativa del ricorrente. Se, infatti, è vero che nel periodo temporale compreso dal 02.09.2005 al 06.06.2006 (preso in considerazione nella lettera di licenziamento) le assenze per malattia si sono verificate per la dedotta e non contestata asma bronchiale ogni mese, sia pur con frequenza diversa (complessivamente pari a 9 giorni a settembre, 1 a ottobre, 22 a novembre, 3 a dicembre, 1 a gennaio, 5 a febbraio, 10 a marzo, 2 ad aprile, 12 a maggio ed 1 a giugno), la cadenza di tali assenze non costituisce un sicuro elemento per ritenere sussistente (a differenza di quanto sostenuto dalla società) uno stato morboso cronico del lavoratore comprovante la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a carattere permanente, o, quanto meno, di durata indeterminata o indeterminabile legittimante il recesso.
Non vi sono, infatti, elementi per ritenere sussistente la cronicità della malattia del lavoratore causativa di una inidoneità fisica di grado elevato, residuata alla completa guarigione o alla stabilizzazione della parziale remissione della malattia e, dunque, l’inettitudine del dipendente anche per il futuro a rendere possibile un normale rendimento.
Anzi, dalla documentazione allegata dalle parti (cfr. certificati del 03.10.2005, 14.10.2005 e 30.05.2006; gli ultimi due allegati dalla stessa società) risulta che l’istante è sempre risultato idoneo al lavoro svolto, senza alcuna controindicazione alla prestazione assegnata su sua richiesta (addetto Keller del reparto verniciatura, per come pacificamente dichiarato dalle parti sentite a libero interrogatorio).
Inoltre, va precisato che, se anche fosse stata offerta dalla società la prova della sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (art. 1 e 3 l. n. 604 del 1966 e art. 1463 e 1464 c.c.) non sarebbe stato ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, occorrendo anche la prova del datore (non fornita né, invero, la circostanza è stata allegata, nonostante la specifica deduzione sul punto del ricorrente) della impossibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile a mansioni equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purchè naturalmente tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore (Cass. civ., sez. unite, 07/08/1998, n. 7755).
Per concludere, in difetto di prova a cura del datore di lavoro della sopravvenuta infermità permanente del lavoratore e, comunque, dell’impossibilità di adibire il lavoratore a diverse mansioni, il licenziamento appare illegittimo; inoltre, in difetto di prova contraria a carico del datore di lavoro, appare applicabile anche la tutela cd. forte in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (“le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro” Cass. Sez. U, Sentenza n. 141 del 10/01/2006). Deve, quindi, considerarsi provato il requisito del fumus boni iuris.
Per completezza, va precisato che i documenti allegati dalle parti risultano sufficienti a soddisfare il requisito in esame; consegue la superfluità e, dunque, la irrilevanza delle prove richieste a mezzo informatori sui capitoli relativi.
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Quanto al periculum in mora, va, in primo luogo, considerato che non è possibile configurare quale danno in re ipsa il pregiudizio in esame (ctr.: Trib. Forlì, 21 marzo 2000; Trib. Roma, 26 gennaio 1998; Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8373; Trib. Torino, 15 novembre 1996; Pret. Torino, 1 luglio 1996; Pret. Cagliari, 4 giugno 1996; Trib. Milano, 28 febbraio 1996; Pret. Parma, 21 luglio 1995; Trib. Roma, 30 giugno 1995; Pret. Alessandria, 16 marzo 1993; Pret. Foggia, 3 giugno 1992; Pret. Roma, 12 febbraio 1991; Pret. Roma, 7 aprile 1990; Pret. Gallarate, 15 dicembre 1986).
Previa valutazione dei concreti elementi indicati dall’istante, la giurisprudenza ha, infatti, ammesso la tutela in via d’urgenza anche per un diritto di credito, a condizione che ad esso siano indissolubilmente ed immediatamente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, come il diritto all’integrità fisica, alla salute o ad un’esistenza libera e dignitosa, che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.
Nell’ipotesi di licenziamento o del trasferimento del lavoratore, poi, non possono essere ravvisate deroghe alla disciplina prevista dall’art. 700 c.p.c., in difetto di contraria previsione normativa. L’orientamento contrario, infatti, imporrebbe di ritenere sussistente il pregiudizio di cui all’art. 700 c.p.c. in tutte le ipotesi di licenziamento o trasferimento così da rendere il ricorso alla tutela cautelare regime ordinario di impugnativa, conclusione smentita, invero, dalla inclusione della impugnativa del licenziamento e del trasferimento nella procedura ordinaria del rito del lavoro, la cui specialità si giustifica proprio in considerazione della peculiare valenza degli interessi oggetto di cognizione.
Invero, ogni licenziamento, ogni trasferimento, ogni assegnazione di mansioni inferiori incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonchè sulla vita delle loro famiglie, colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui. Eppure non ogni licenziamento, non ogni trasferimento, non ogni assegnazione di mansioni inferiori legittima il ricorso alla procedura d’urgenza; altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell’art. 700 c.p.c. come forma alternativa di tutela giurisdizionale.
Appare più conforme al dettato normativo, quindi, una valutazione caso per caso del periculum che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia – infine – in quei casi in cui la lesione implica un’irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
Per consentire una tale verifica è, allora, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l’utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.
Pertanto chi ricorre all’art. 700 c.p.c. ha l’onere, sin dall’atto introduttivo, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire alla controparte l’esercizio del diritto di difesa ed al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.
Soddisfatto l’onere di allegazione, parimenti graverà sull’istante in cautelare l’onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d’urgenza.
Nel caso di specie, in considerazione dell’onere di allegazioni concrete e puntuali sul presupposto de quo, il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di un pregiudizio alla persona ed alle condizioni di vita.
In particolare, dall’allegato certificato di famiglia, risulta che il lavoratore è coniugato con due figli minori di 7 e 2 anni; dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del coniuge (non specificamente contestata dal datore di lavoro) e dal pagamento della stessa società degli assegni per il nucleo familiare (cd. ANF, risultante dalla busta paga di marzo 2005 allegata dal ricorrente e non contestata) può ritenersi che l’unico reddito derivante da lavoro era quello svolto dal ricorrente. Risulta, inoltre, che lo stesso istante, a fronte di uno stipendio mensile di € 1.400,00/1.500,00 netti (già comprensivi dell’ANF) percepito sino a licenziamento, ha contratto tre mutui e/o finanziamenti presso istituti bancari e società finanziarie: in particolare, l’istante risulta esposto per € 240,00 al mese con cessione del quinto dello stipendio con la società Net Insurance (cfr. contratto di mutuo allegato); per € 266,00 al mese a mezzo addebito bancario irrevocabile (cd. RID) con la società Agos (cfr. lettera di finanziamento del 04/2005 per 84 rate mensili); per € 157,48 al mese a mezzo finanziamento con la società finanziaria Compass (cfr. ricevuta del versamento pagata in data 06.06.2006 e dichiarazione resa a libero interrogatorio dal ricorrente in ordine alla periodicità mensile ed alla stipula del mutuo per 60 rate, non contestate specificamente).
In considerazione di tutti i mutui cui il ricorrente deve far fronte mensilmente, della unicità del reddito lavorativo per l’intero nucleo familiare, del mancato pagamento del trattamento di fine rapporto a cura della società, deve ritenersi sussistente anche il requisito del periculum in mora, atteso che l’illegittimo licenziamento è tale da incidere sulla vita sociale e familiare del lavoratore (art. 2 Cost.) con disagi economici non trascurabili durante l’attesa della definizione di un giudizio a cognizione piena.
Per completezza, va precisato che i documenti allegati dal ricorrente risultano sufficienti a soddisfare il requisito del periculum in mora; consegue la superfluità e, dunque, la irrilevanza della prova richiesta a mezzo informatori sui capitoli relativi.
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Nella ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 700 c.p.c. va, pertanto, accolta la domanda cautelare, sospeso il provvedimento di licenziamento del 06.06.2006 irrogato dalla XX YY s.p.a. a Tizio e ordinato alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Per completezza, va osservato che si reputa misura idonea ad assicurare gli effetti della (eventuale) pronuncia di merito l’ordine di immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro; le pronunce di natura patrimoniale, non essendo strumentali alla tutela interinale del diritto azionato, pertanto, vanno allo stato disattese, in difetto di prova di un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Per la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate nella misura di un terzo con condanna della società al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo ai sensi dell’art. 669octies, VI comma, c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. e bis) n. 2.3.) del DL 35/2005, convertito con modificazioni in L. 80/2005, con facoltà di ciascuna parte di iniziare il giudizio di merito.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto, sospende il licenziamento del 06.06.2006 irrogato dalla XX YY s.p.a. a Tizio ed ordina alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Rigetta la domanda cautelare limitatamente alle pronunce di natura patrimoniale.
Compensa le spese dilite nella misura di un terzo e condanna la società resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, del residuo che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 300 per diritti, oltre IVA e CPA come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite.
Nola, 01.08.2006
Il Giudice
Dr.ssa Monica Galante
Sentenza pubblicata da: www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info