Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con la Sentenza 20 giugno 2009 n. 1816 afferma che le ordinanze aventi per oggetto la limitazione al traffico dei veicoli trasporto merci (con una massa complessiva a pieno carico superiore alle tre tonnellate), sottendono la finalità di garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, dipendendo dalla considerazione di esigenze di stabilità strutturale delle strade interessate.
E’ quindi evidente che le finalità sottese a provvedimenti di tal genere ricadono tra quelle contemplate all’art. 7 co. 9 del Codice della strada, che attribuisce la competenza all’adozione del provvedimenti in analisi non al Sindaco ma alla Giunta. E’ vero, peraltro, che il Sindaco può assumere siffatti provvedimenti con ordinanza. Ma ciò è unicamente consentito in caso di urgenza della quale, all’evidenza, necessita esternare ed indicare adeguatamente e compiutamente i fattori fondanti.
Emiliana Matrone
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI TORINO – sentenza 20 giugno 2009 n. 1816
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 593 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società S. S.P.A, SE. S.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Montevecchio, 50;
contro
Comune di Villafranca Piemonte con l’Avv. V.M. Rossini e Roberta M. Avola Faraci e domiciliato nel loro studio in C.so Montevecchio, 5; Ministero dell’Interno, non costituito;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE n. 11 del 16 febbraio 2008, avente per oggetto: Limitazione al traffico dei veicoli trasporto merci massa complessiva a pieno carico superiore a t. 3,5 su parte del territorio comunale (via …omissis…) S.P. …omissis…; nonché, ove del caso e se e in quanto ancora lesiva, dell’Ordinanza n. 7 del 2 febbraio 2008; nonché di ogni altro atto consequenziale e connesso.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 18/06/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente grava le ordinanze del Comune di Villafranca con le quali è stato limitato il traffico veicolare disponendosi il divieto di transito per i veicoli di massa, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate e non deputati al trasporto di persone.
Il divieto impugnato colpirebbe direttamente i mezzi di trasporto della società ricorrente, dedita alla produzione, vendite e trasporto di calcestruzzo e materiali inerti e costretta a percorrere abitualmente il centro abitato dell’intimato Comune. Dopo aver domandato all’ente la revoca dei provvedimenti in esame, con istanza del 2.4.2008 la deducente adisce il T.A.R., interponendo il ricorso oggi in scrutinio, affidato a due distinti motivi, il secondo dei quali chiaramente dedotto in via subordinata e incentrato sulle censure di eccesso di potere per difetto di presupposti e motivazione e illogicità nonché di violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 167/2000 regolarmente il potere di ordinanza contingibile ed urgente.
Con Ordinanza n. 394/08 assunta nella camera di consiglio del 8.5.2008 fissata per la trattazione dell’incidente cautelare la Sezione respingeva la domanda di sospensiva prevalentemente sul rilievo della prevalenza, nel doveroso bilanciamento degli interessi in gioco, di quello pubblico alla sicurezza del traffico e all’incolumità pubblica.
Si costituiva in giudizio il Comune di Villafranca con memoria depositata il 30.5.2008 e coevo deposito documentale.
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 18.6.2009, sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa veniva trattenuta a sentenza.
2. Pur apparendo non senza pregio le doglianze di cui al secondo motivo, posto che nello stesso provvedimento impugnato il Sindaco riferisce che la situazione cui intende far fronte rimonta ad anni addietro, da quando cioè le Amministrazioni comunali interessate sollecitano alla provincia la realizzazione della circonvallazione …omissis…, il che contrasta con la necessaria imprevedibilità ed imminenza della situazione di pericolo, presupposto del potere di ordinanza, deve tuttavia la Sezione arrestare la sua decisione alla disamina del primo motivo di gravame, avente natura e portata assorbenti rispetto ad ogni altra censura sostanziale.
Con detto mezzo parte ricorrente lamenta l’incompetenza del Sindaco all’adozione di ordinanze in materia di limitazione del traffico veicolare per motivi esulanti dalla prevenzione degli inquinamenti e dalla tutela del patrimonio artistico ed ambientale. Sarebbe a stare alle tesi defensionali della ricorrente, violato l’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992, che delimita alle sole ordinanze aventi la delineata finalità, il potere di ordinanza del Sindaco, devolvendolo, per le ordinanze invece ispirate a tutelare la sicurezza della circolazione, la salute, ala Giunta.
2.2. La censura si presta a positiva considerazione e merita dunque di essere accolta. Il disposto dell’art. 7 del Codice della strada è tassativo e chiaro. Al comma 1 istituisce in capo al Sindaco la competenza ad assumere ordinanze con cui “limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio, artistico, ambientale, naturale”. Al comma 9 invece dispone che “i comuni, con deliberazione di giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale, e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco”.
Orbene, le ordinanze qui censurate sottendono la finalità di garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, dipendendo dalla considerazione di esigenze di stabilità strutturale delle strade interessate.
E’ quindi evidente che le finalità sottese ai provvedimenti opposti ricadono tra quelle contemplate al riportato comma 9 dell’art. 7, che attribuisce la competenza all’adozione del provvedimenti in analisi non al Sindaco ma alla Giunta.
E’ vero, peraltro, che il Sindaco può assumere siffatti provvedimenti con ordinanza. Ma ciò è unicamente consentito in caso di urgenza della quale, all’evidenza, necessita esternare e indicare adeguatamente e compiutamente i fattori fondanti, il che nella specie non è consentito al Collegio apprezzare.
Che, anzi, come accennato in apertura, dal corpo stesso del provvedimento è dato evincere, al contrario, una situazione di segno opposto, nella parte in cui il sindaco dà atto che situazione di pericolo risale a diversi anni, poi ché è da tempo che le Amministrazioni locali interessate sollecitano alla Provincia di Torino la realizzazione della circonvallazione …omissis….
Siffatta presa d’atto costituisce evidente smentita proprio dei quella situazione di urgenza che legittimerebbe il sindaco ad intervenire in via sostitutiva rispetto alla Giunta.
Merita quindi di essere condiviso il precedente della giudice amministrativo segnalato da parte ricorrente, che ha già espresso il delineato principio di ripartizione delle competenze tra Sindaco e Giunta nella delimitazione del traffico veicolare (T.A.R. Campania – Napoli, I, 15.2.2005, n. 1325).
Per completezza soggiunge anche il Collegio che non osta all’individuazione nella Giunta dell’organo competente ad adottare provvedimenti di limitazione del traffico per qualsivoglia esigenza, diversa da quella volta alla tutela del patrimonio artistico, dell’ambiente e dalla prevenzione degli inquinamenti, il principio di separazione delle funzioni di amministrazione e gestione da quelle di indirizzo politico, scolpito nella. n. 142/1990, poi abrogata dal Testo Unico.
Ritiene al riguardo il Collegio che la norma dell’art. 7, comma 9 del d.lgs. n. 285/2002 sia disposizione speciale rispetto all’impianto generale di cui alla L. n. 142/1990 e oltretutto successiva ad essa, conseguendone la sua prevalenza.
Si segnala del resto che la giurisprudenza ha già attinto la suggerita ermeneusi, affermando che la citata norma “resta comunque successiva rispetto all’introduzione nell’ordinamento del principio di separazione tra compiti degli organi di governo e compiti dei dirigenti, a suo tempo introdotta già con la l. 8 giugno 1990 n. 142; deve pertanto ritenersi che, rispetto al predetto principio, la disposizione “de qua” assume natura di “lex posterior” e, come tale, ben può proporsi come fattispecie derogatoria rispetto al preesistente principio di attribuzione delle competenze in materia di regolamentazione del traffico veicolare alla dirigenza”. (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 28 febbraio 2005, n. 1323).
In definitiva, il ricorso merita di essere accolto, dovendosi dichiarare l’incompetenza del Sindaco ed individuandosi, ai sensi dell’art. 26, L. n. 1034/1971, nella Giunta comunale l’organo competente all’adozione dei provvedimenti impugnati, che vanno pertanto annullati.
Le spese possono essere compensate per eque ragioni correlate anche alla novità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo Accoglie e, per l’effetto, Annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 18/06/2009