Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con la pronuncia del 15 novembre 2010, ha rigettato il ricorso di un nonno, stabilendo che i genitori, in presenza di una plausibile ragione fondata sull’interesse dei minori, possono impedire, legittimamente, i rapporti tra nonno e nipoti.
Nel caso concreto, il Giudice minorile ha affermato che non è utile o corrispondente all’interesse dei due minori l’essere costretti a frequentare il nonno in contrasto con la volontà dei genitori e, soprattutto, con la propria – attraverso un percorso che non potrebbe essere che lungo, mediato dalla partecipazione dei servizi sociali o del consultorio familiare e farraginoso – per pervenire, comunque, a rapporti per forza di cose saltuari e divisi e che oltretutto potrebbero indurre nei bambini inopportune contraddizioni e conflitti di lealtà con le figure parentali di riferimento primario, questi si, certamente
pregiudizievoli per la loro serenità e tranquillo sviluppo.
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO
Sentenza 15/11/2010
Il Tribunale per i minorenni di Palermo, composto da:
1) dott. Concetta Sole Presidente
2) dott. F. A. Puglisi Giudice
3) dott. Francesco Cataldo Giudice onorario
4) dott. Loredana Migliaccio Giudice onorario
riunito in camera di consiglio ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento n. …/10 vg relativo ai minori F.A. e F.F.
Il Tribunale esaminati gli atti e viste le conclusioni del Pubblico Ministero
Osserva
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2010, F.N., premesso di essere il
nonno paterno dei piccoli F.A. e F.F. e che da un certo tempo i rapporti con il figlio
A. e i suoi familiari erano molto difficili se non interrotti per volontà del primo,
chiese che il Tribunale autorizzasse regolari rapporti tra il ricorrente e i nipotini,
prescrivendo ai genitori di favorire tali frequentazioni.
I genitori si costituirono con memoria con la quale dedussero innanzitutto
che nessun problema di relazione esisteva tra i figli e gli altri nonni e che le uniche
difficoltà si erano manifestate con F.N. il quale, del resto, intratteneva pessimi
rapporti con tutti i familiari. Aggiunsero che, contestualmente al ricorso, F.N.
aveva citato il figlio in giudizio chiedendogli il pagamento della somma di un
milione quattrocento quattromila centoundici euro per addizioni e miglioramenti
apportati, quale usufruttuario, ad un immobile in nuda proprietà del figlio,
dimostrando una animosità e litigiosità nei confronti degli stretti congiunti
difficilmente conciliabile con la pretesa di intrattenere regolari contatti con i nipoti.
Contestarono, inoltre, che il ricorrente si fosse mai interessato ai bambini,
avendo omesso di assistere il piccolo F.F., nato privo di un rene, durante i lunghi
ricoveri ospedalieri per lui necessari o persino di informarsi della sua salute,
aggiungendo, addirittura, che gli scoppi d’ira e le manifestazioni di intolleranza di
F.N. alla presenza dei nipoti, avevano determinato in questi ultimi un costante
sentimento di timore e turbamento nei riguardi del ricorrente.
All’udienza del 21 maggio 2010 F.N., sentito personalmente, ribadiva il
proprio interesse per i nipoti e contestava le deduzioni del figlio e della nuora
sostenendo di avere, in più occasioni, contribuito economicamente per i due
bambini.
I resistenti, invece, dichiaravano di non intrattenere più alcun rapporto
con il congiunto a causa del suo comportamento invadente, del suo desiderio di
sostituirsi agli altri pretendendo di gestire le loro vite, aggiungendo che i
comportamenti di F.N. avevano nuociuto ai due bambini.
Il ricorrente, infatti, all’insaputa dei genitori aveva fatto visitare il piccolo
F.F. da un medico di sua fiducia, causando molta apprensione nel bambino fino ad
allora non consapevole della malformazione genetica da cui è affetto. Inoltre la
piccola F.A. rifiutava di incontrare il nonno poiché questi parlava davanti a lei
male della nonna materna ed ex moglie alla quale la bambina è molto affezionata.
Infine, F.N. aveva aggredito davanti ai bambini sia il padre che la loro baby sitter,
terrorizzandoli, tanto da indurre i due fratellini a chiedere di cambiare casa (in
quel momento abitavano, infatti, in un appartamento in villa limitrofo
all’abitazione del nonno).
Comparso all’udienza del 22 luglio 2010 F.N., a fronte della disponibilità
del figlio di incontrarsi con lui insieme ai bambini per un gelato di tanto in tanto,
chiedeva, invece, di visitare i nipoti eventualmente alla presenza di assistenti
sociali, per la paura che i genitori potessero influenzare i bambini.
Frattanto, con la relazione in data 21 luglio 2010 il Servizio Sociale di
Palermo riferiva al Tribunale che dall’indagine espletata era emerso un grave e
profondo conflitto tra F.N. e il figlio A., non limitato soltanto alla relazione
affettiva ma esteso anche alle questioni patrimoniali. All’osservazione degli
operatori del Servizio Sociale era risultato, inoltre, che i due minori, pur se affetti
da varie patologie, erano sufficientemente sereni e soddisfatti del menage
familiare e manifestavano, invece, disagio, ansia e preoccupazione in relazione alla
controversia instaurata dal nonno nei confronti del padre. I due bambini, inoltre,
senza alcuna sollecitazione da parte dell’operatore, dichiaravano di non volere
incontrare il nonno, vissuto come figura minacciosa e la relazione concludeva
rilevando che eventuali incontri tra il nonno e i nipotini non potevano che essere
autorizzati all’interno del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo e con il
forte sostegno al nucleo familiare da parte del Consultorio Familiare.
Con le memorie conclusive, infine, le parti, pur insistendo nelle rispettive
richieste e difese, davano atto di avere aderito all’invito loro rivolto dal Giudice
Delegato all’esito dell’udienza, di verificare se, per mezzo di spontanei accordi,
fosse possibile intraprendere incontri liberi tra nonno e nipoti, alla presenza del
padre dei due bambini e che, effettivamente, nel corso dell’estate, F.N., il figlio A e
i nipoti F.F. e F.A. si erano incontrati un paio di volte per prendere un gelato
insieme. Tali incontri, tuttavia, si erano necessariamente interrotti per il
sopravvenuto ricovero ospedaliero di F.N.
Il Pubblico Ministero, all’esito dell’attività istruttoria sopra compendiata,
chiedeva, invece, il rigetto del ricorso rilevando che gli incontri forzati tra nonno e
nipoti non giovano all’interesse di questi ultimi a causa dell’elevato persistente
grado di conflittualità tra i propri genitori ed il nonno.
Ciò premesso osserva il Collegio che con il ricorso proposto F.N. avanza,
sostanzialmente, una richiesta di provvedimento di limitazione della potestà dei
genitori, attraverso la prescrizione a questi ultimi di far mantenere ai piccoli F.A. e
F.F. regolari contatti con l’istante, secondo il calendario fissato dal Tribunale.
Presupposto dell’invocato provvedimento è, pertanto, ai sensi dell’art. 333
cc, l’accertamento dell’eventuale pregiudizio per i due minori conseguente alla
condotta dei genitori che ostacoli la loro libera relazione con il nonno o, sotto altro
profilo, l’accertamento di un interesse attuale dei due bambini a mantenere
regolari contatti con l’ascendente malgrado la contraria opinione dei genitori.
Sul punto deve osservarsi, sulla base del complesso delle disposizioni
vigenti che regolano i rapporti familiari, che tale interesse è, in effetti,
astrattamente riconosciuto dalla legge e, ove ne ricorrano i presupposti,
concretamente tutelabile.
Tale conclusione discende, innanzitutto, dall’art. 29 della costituzione che,
con norma programmatica, dispone che la Repubblica riconosce i diritti della
famiglia e trova, poi, principale attuazione: negli artt. 148 e 433 cc, che impongono
agli ascendenti legittimi o naturali di fornire ai genitori i mezzi necessari per
mantenere, istruire ed educare la prole o di prestare gli alimenti; nelle norme che
riconoscono ai discendenti verso agli ascendenti e viceversa la qualità di
legittimari; e, soprattutto, nell’art. 155 cc che, in caso di separazione tra i genitori,
riconosce ai figli minori il diritto di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
A tale stregua, la giurisprudenza di legittimità, sin dalla pronuncia n.
1115/81 (in archivio ItalgiureWeb RV 411678) ha stabilito che “il genitore, nel
corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può senza plausibile ragione,
in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto
con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui
derivante dall’ostacolo a relazioni affettive che sono conformi ai principi etici del
nostro ordinamento, ove mantenute in termini di frequenza e di durata tali da non
compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso (…) sempre che
non vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto
medesimo”. Ciò perché, dovendo l’esercizio della potestà sempre ispirarsi alla
responsabile realizzazione del precipuo interesse del minore, nel quale è
certamente compresa la tutela dei suoi principali vincoli affettivi, il rifiuto del
genitore alle visite dei nonni può ritenersi giustificato soltanto in presenza di serie
e comprovate ragioni che sconsiglino di assicurare e regolamentare i rapporti con
il nipote (cfr. pure Cass. Sez. I n. 9606/98 nel medesimo archivio informatico,
relativa, tuttavia, al diverso caso concreto di separazione tra genitori).
Deve, invece, escludersi il diritto del F., al di fuori di tali premesse, ad
interferire nella vita familiare del figlio e dei nipoti.
Tale principio è stato innanzitutto, affermato con riferimento all’art. 8 co 1
e 2 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della L. 4 agosto 1955 n. 848, di
ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali nella decisione della Commissione dei diritti dell’Uomo Price v. the
United Kingdom n. 12402/86 del 9 marzo 1988.
La Commissione, nel delibare l’ammissibilità del ricorso relativo ad un
divieto di contatti tra nonno e nipoti imposto dall’autorità, ha, infatti, rilevato che
il concetto di vita familiare alla luce dell’art. 8 della Convenzione include i legami
con i prossimi congiunti, ivi compresi quelli tra nonni e nipoti, purché tali parenti
rivestano un ruolo significativo nella vita familiare che può essere desunto non
solo dall’eventuale coabitazione con tali parenti ma anche da qualsiasi elemento
che dimostri la ricorrenza di pregressi stabili rapporti.
La Commissione ha tuttavia, rilevato che di norma, la relazione tra nonni e
nipoti differisce sia per natura che per grado rispetto a quella con i genitori, che,
invece, è dotata di un rilievo e di una importanza primaria, nel senso che mentre il
rapporto tra genitori e figli si radica per effetto della nascita, la relazione con i
nonni dipende dall’effettivo instaurarsi di rapporti di prossimità e frequentazione
ed il contatto tra nonni e nipoti è rimesso alla discrezione dei genitori, i quali,
tuttavia dovranno garantire nell’interesse dei figli un “ragionevole accesso”
sufficiente a preservare la normale relazione tra questi ultimi e gli ascendenti.
Analogamente, nell’ordinamento interno dal complesso di norme prima
citate discende il principio secondo il quale la legge “non garantisce in via
immediata e diretta l’aspirazione dei nonni alla frequentazione dei nipoti, ma offre
una tutela soltanto indiretta all’interesse dei parenti ad avere rapporti con i
minori, mediante il riconoscimento della loro legittimazione a sollecitare il
controllo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 336 cc sull’esercizio della potestà dei
genitori, i quali non possono, senza un motivo plausibile impedire i rapporti dei
figli con detti congiunti” (cfr. Cass. Sez. I Sentenza n. 22081 del 16 ottobre 2009).
A tale stregua, l’affermazione nell’ambito della norma dell’art. 155 cc del
diritto del minore a conservare rapporti significativi con i nonni e gli altri
congiunti, in caso di separazione dei genitori, “affida al giudice un ulteriore
elemento di indagine e di valutazione nella scelta e nella articolazione dei
provvedimenti da adottare, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad
una crescita serena ed equilibrata” (vd pronuncia citata) e non vale a costituire un
diritto proprio dei nonni (nel caso esaminato dalla pronuncia, viene escluso,
quindi, che essi abbiano titolo ad intervenire nel procedimento di separazione tra i
genitori).
Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, può, quindi,
concludersi che l’ordinamento vigente tutela il diritto di ciascuno e nella specie dei
minori alla propria integrità familiare, che comprende anche la tutela dei legami
familiari con gli ascendenti. Tale tutela è accordata anche quando l’interferenza
con tale diritto sia realizzata in modo ingiustificato dai genitori del minore ed in
questo caso l’ascendente ha diritto di agire in giudizio nell’interesse del minore. Il
nonno, invece, non ha un autonomo diritto nei confronti dei nipoti a pretendere il
mantenimento dei rapporti familiari con costoro, i quali, evidentemente, dal canto
loro, hanno la facoltà e la libertà, secondo la concreta capacità di discernimento, di
rifiutare tale relazione – cosicché della manifestazione di volontà del minore non
potrà non tenersi conto ai fini della decisione – mentre i genitori, infine, possono
rifiutare tali contatti, in presenza di una plausibile ragione fondata sull’interesse
dei figli minorenni.
Orbene, applicando tali principi al caso che ci occupa, deve rilevarsi,
innanzitutto, che risulta dalle deduzioni delle parti e dalle loro dichiarazioni
acquisite in udienza, l’esistenza di una evidente animosità da parte di F.N. verso il
figlio e la nuora che si è concretato nelle iniziative giudiziarie dal primo intraprese.
In effetti, tutto il ricorso introduttivo non lesina critiche anche severe a
quelle che, invece, appaiono le del tutto legittime scelte personali del padre dei
minori, censurando ad esempio la decisione di quest’ultimo di non proseguire gli
studi, di interrompere il fidanzamento con “una giovane di ottima famiglia
borghese promettente avvocato” per sposare, invece, la resistente S.A. alla quale
attribuisce la causa della disgregazione della relazione affettiva con il figlio; di
scegliere di abitare in un appartamento piuttosto che nella villa di cui il ricorrente
ha l’usufrutto, così dimostrando una deliberata ed assoluta opposizione verso il
figlio, la sua famiglia e tutte le scelte nelle quali si è esplicato il libero svolgimento
della sua personalità, opposizione, peraltro,sostanzialmente sfornita di agganci a
fondamenti obiettivi per vero nemmeno dedotti dal ricorrente e che rende palese
l’esistenza di una insanabile avversione e di un profondo contrasto che lo oppone,
senza apparente giustificazione, al padre dei minori.
F.N., inoltre, come risulta dagli atti prodotti, in data 14 maggio 2010, ha
citato in giudizio il figlio chiedendo che sia accertato il proprio diritto all’indennità
per miglioramenti e addizioni apportati alla villa nella nuda proprietà di
quest’ultimo e di cui ha l’usufrutto, in misura pari ad euro un milione
quattrocentoquattromila quattrocentoundici ed ha giustificato a verbale tale
iniziativa giudiziaria nei confronti del figlio, come volta a precostituirsi un titolo
per impedire o rendere più difficile al figlio l’eventuale cessione a terzi di tale
nuda proprietà, mediante la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio.
F.N., pertanto, non solo ha ammesso di avere intrapreso pretestuosamente
una lite di rilevante valore patrimoniale, oltretutto costringendo il figlio ad
affrontare le necessarie spese per difendersi in giudizio, ma ha anche ammesso
apertamente che tale iniziativa giudiziaria è precostituita per rendere più difficile
per il figlio quello che, in definitiva, è il suo pieno diritto di vendere un bene di sua
proprietà.
Deve poi rilevarsi, che come già osservato in premessa, i due minori,
sentiti dal Tribunale per mezzo degli operatori del Servizio Sociale, hanno
spontaneamente dichiarato di non volere incontrare il nonno, verso il quale
nutrono un sentimento di timore, che appare in effetti giustificato dal perdurare di
una situazione di contrasto ed animosità verso il proprio nucleo familiare come si
è detto instaurata ed alimentata dallo stesso F.N.
Deve, infatti, aggiungersi al riguardo che malgrado tale situazione di fatto
e la certamente sgradita pendenza di una domanda di accertamento di un ingente
debito promossa nei suoi confronti dal proprio padre, il padre dei minori,
viceversa dal canto suo, non ha mai mostrato, nel corso del presente
procedimento, astio o avversione verso il ricorrente, ma un sincero sentimento di
sofferenza conseguente al contrasto che lo oppone al genitore ed ha, anzi, aderito
alla proposta del giudice di verificare la possibilità di comporre il presente
conflitto familiare nella più opportuna sede stragiudiziale, attraverso incontri
spontanei in ambiente libero tra nonno e nipoti, che lo vedessero pure partecipe.
A tale proposito, infatti, non può non rilevarsi (vd anche Corte d’Appello
di Roma sezione per i minorenni del 23 gennaio 2006) che mentre, senza dubbio, la
serenità dei rapporti familiari non può venire imposta con un provvedimento
giurisdizionale, compito precipuo del giudice è adoperarsi al fine di favorire tale
equilibrio, nei limiti delle risorse familiari.
In effetti, come affermato da entrambe le parti, i due incontri tra nonno e
nipoti alla presenza del genitore di questi ultimi, organizzati spontaneamente su
invito del Giudice, si sono svolti in un clima di apprezzabile serenità grazie alla
collaborazione degli adulti coinvolti nella vicenda familiare.
Ciò premesso, deve, però, escludersi che sia ravvisabile un qualche tipo di
apprezzabile interesse dei due bambini ad intrattenere rapporti obbligati con il
nonno nella persistenza di una situazione di forte contrasto che oppone
quest’ultimo ai loro genitori.
Da un lato, infatti, i due bambini hanno direttamente chiarito all’operatore
del Servizio Sociale di non volere incontrare il nonno se vissuto come persistente
figura minacciosa per il loro nucleo familiare e sono apparsi molto coinvolti in un
conflitto familiare che turba la loro serenità.
Inoltre, le condizioni di buon equilibrio dei bambini e la palese fruizione di
rapporti affettivi stabili e appaganti con i loro genitori che emerge dalla relazione
del Servizio Sociale, inducono ad escludere che i minori abbiano subito o
subiscano attualmente un grave pregiudizio derivante dalla brusca ed
ingiustificata interruzione della frequentazione con il nonno, che giustifichi la
limitazione della potestà dei genitori nel senso indicato in ricorso.
D’altra parte, il clima di forte recriminazione desumibile dalle
dichiarazioni del ricorrente, induce a negare che possa essere utile o
corrispondente all’interesse dei due minori l’essere costretti a frequentare il nonno
in contrasto con la volontà dei genitori e, soprattutto, con la propria – attraverso
un percorso che non potrebbe essere che lungo, mediato dalla partecipazione dei
servizi sociali o del consultorio familiare e farraginoso – per pervenire, comunque,
a rapporti per forza di cose saltuari e divisi e che oltretutto potrebbero indurre nei
bambini inopportune contraddizioni e conflitti di lealtà con le figure parentali di
riferimento primario, questi si, certamente pregiudizievoli per la loro serenità e
tranquillo sviluppo.
Deve, quindi, concludersi che l’introduzione forzata della relazione con il
nonno, nella persistenza della profonda contrapposizione che oppone
quest’ultimo al nucleo familiare dei minori e, in definitiva, ai minori stessi, non
corrisponde all’interesse dei due bambini alla salvaguardia dell’integrità familiare,
mancando in effetti, una relazione affettiva significativa da tutelare.
Il ricorso, in definitiva, nella misura in cui tende ad ottenere la
predisposizione di autorità di contatti e frequentazioni tra i nipoti ed il nonno,
determinandone la frequenza, lunghezza temporale anche nei periodi di vacanze
estive e festività, in contrasto con la volontà dei genitori e limitando la potestà di
questi ultimi, va respinto.
Ferma restando tale determinazione, invece, non può che auspicarsi che
prosegua la progressiva conquista di rinnovati positivi rapporti familiari tra il
ricorrente ed il figlio nel segno fatto presente dalle parti con le memorie
conclusionali in adesione alla sollecitazione del giudice delegato, nell’ambito dei
quali rapporti trovi spazio la ripresa dei naturali e spontanei contatti tra nonno e
nipoti, contatti che acquistano significato affettivo e relazionale e rispondono
all’interesse dei minori, lo si ribadisce, soltanto nella misura in cui si collochino in
una complessiva intesa trans generazionale e nella pacificazione delle complessive
relazioni familiari.
Non si da pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di volontaria
giurisdizione che non tende alla composizione di opposti interessi, ma alla
realizzazione dell’unico interesse dei due minori e stante anche il tenore della
pronuncia adottata
Per questi motivi
visti gli artt. 333 e ss cc;
respinge il ricorso proposto il 23 febbraio 2010 da F.N. nell’interesse dei minori
F.A. nata il … dicembre 1999 e F.F. nato l’… settembre 2002
Nulla sulle spese
Si comunichi
Palermo, 15 novembre 2010
Il Giudice est. Il Presidente