Il conducente di un automobile che procede a velocità moderata non risponde dei danni provocati in un sinistro stradale ai passeggeri che trasporta, se l’incidente è dovuto all’attraversamento improvviso di un cane.
Si tratta di un caso fortuito che, in quanto tale, fa venir meno la presunzione di colpa a carico di chi guida.
Così afferma la Cassazione, nella pronuncia del 9 luglio 2007, depositata in Cancelleria in data 10 ottobre 2007.
La Suprema Corte ritiene corretta e condivisibile la decisione di qualificare come fortuito l’improvviso attraversamento della strada da parte di un cane.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, elementi caratterizzanti del fortuito sono l’imprevedibilità e l’assoluta inevitabilità che vanno individuate non in astratto, ma in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18235/2003; 1935/2003; 14397/1999).
Dunque, accertato nel caso concreto l’intervento del fortuito, risulta irrilevante stabilire se il conducente abbia tenuto o meno un comportamento colposo.
Invero, il fortuito costituisce una causa efficiente sopravvenuta, idonea da sola a cagionare il danno, perciò il suo intervento recide il nesso eziologico tra la condotta del presunto danneggiante e l’evento, rendendo non rilevante la qualificazione del comportamento stesso come colposo o diligente. (cfr. Cass. 15779/2006; 5254/2006; 15383/2006).
Per affermare la responsabilità del conducente, nel caso di specie, non risulta, del resto, ammissibile né condivisibile il riferimento alle norme dettate dal Codice della Strada o a quelle generali di prudenza alle quali, ai sensi dell’art. 2043 c.c., ci si deve attenere nella guida di veicoli a motore.
Ma vi è di più. La responsabilità del conducente, nel caso che ci occupa, non può discendere neppure dall’art. 2054 c.c., poiché il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione stessa, non potendosi rispondere di colpa extracontrattuale di un fatto non previsto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile (Cass. 13268/2006).
Emiliana Matrone