Fino ad oggi la posizione processuale del presunto responsabile, litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione del danneggiante, era assistita (come è ancora nei casi previsti dalla legge) dalla figura dell’assicuratore, il quale era obbligato, nei limiti del massimale pattuito, a garantire ed assistere il suo contraente, che forte di questa realtà ben poteva disinteressarsi della vicenda giudiziaria pendente anche a suo carico.
Tutto ciò, nella procedura d’indennizzo diretto, relativamente alla posizione del presunto responsabile civile è svanita irrimediabilmente, in quanto quest’ultimo, se mai dovesse essere ritenuto litisconsorte necessario, si troverebbe ad essere continuamente minacciato dalla necessità di difendersi di persona, dovendo sopportare il peso economico della costituzione in giudizio.
Ancora una volta appare evidente che lo sforzo del legislatore, nel voler perseguire il fine della semplificazione mediante l’introduzione della procedura di indenizzo diretto, è risultato oltre che vano addirittura dannoso, preso atto delle difficoltà interpretative e gestionali, che esso strumento normativo, ha fin oggi creato, non lasciando sperare nulla di più sereno per il futuro.
In proposito, è interessante leggere l’ordinanza del 24 novembre 2008 del Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco.
Emiliana Matrone
Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco, Avv. Giovanni Manfredi, ordinanza del 24.11.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Pomigliano D’Arco Avv. Giovanni MANFREDI ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA FUORI UDIENZA
Nella causa iscritta al n. 1453/A/08 del Ruolo Generale
-Letti gli atti di causa e sciogliendo definitivamente la riserva,
atteso che Mevia conveniva in giudizio ex art 149 D.lgs 209/05, oltre al suo assicuratore XXXX Ass.ni s.p.a., anche Sempronia, individuata quale presunta responsabile del sinistro per cui v’è causa, da condannarsi solidalmente al predetto assicuratore ai fini del risarcimento dei lamentati danni;
che alla prima udienza, rilevata l’omessa notifica a quest’ultima, l’attore chiedeva essere autorizzato a rinnovare la citazione mediante nuova notifica;
-il giudice, ritenendo necessario sottolineare alcuni aspetti, ancora controversi in ordine alla materia ed all’applicazione dell’indennizzo diretto, commenta:
–la giurisprudenza tendente (nella procedura d’indennizzo diretto ex art 149 D.lgs 209/05) a coinvolgere in giudizio il presunto responsabile civile mediante atto di citazione, obbligandolo a divenire litisconsorte necessario nella causa promossa dal danneggiato nei confronti della propria assicurazione, determina lo sconvolgimento degli equilibri processuali, che mirano al mantenimento dell’incolumità economica dell’assicurato, nonché della sua tranquillità in caso di sinistro derivante dalla circolazione stradale.
In altri termini, fino ad oggi la posizione processuale del presunto responsabile, litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione del danneggiante, era assistita (come è ancora nei casi previsti dalla legge) dalla figura dell’assicuratore, il quale era obbligato, nei limiti del massimale pattuito, a garantire ed assistere il suo contraente, che forte di questa realtà ben poteva disinteressarsi della vicenda giudiziaria pendente anche a suo carico.
Tutto ciò, nella procedura d’indennizzo diretto, relativamente alla posizione del presunto responsabile civile è svanita irrimediabilmente, in quanto quest’ultimo, se mai dovesse essere ritenuto litisconsorte necessario, si troverebbe ad essere continuamente minacciato dalla necessità di difendersi di persona, dovendo sopportare il peso economico della costituzione in giudizio.
A parere di questo giudice, è impensabile che la già costosa assicurazione r.c.a. debba determinare ulteriori sacrifici economici oltre quelli già presenti, legati tra l’altro, all’aumento irreversibile del costo delle polizze stesse.
A tal proposito piace ricordare che, l’Autorità Garante per la concorrenza relativamente ai criteri applicativi dell’indennizzo diretto, così ebbe ad esprimersi
“ Il decreto ministeriale di disciplina del sistema di indennizzo diretto dovrà essere ispirato ai principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità. Il sistema di indennizzo diretto dovrà inoltre avere ampia applicazione.”
Autorità Garante per la concorrenza, 27/07/2005, n. 309
Ciò sta a significare, come poi anche precisato dalla Corte Costituzionale nel 2008, che lo strumento dell’indennizzo diretto, deve favorire l’attività risarcitoria delle compagnie di assicurazione e ridurre i costi di gestione dei sinistri, accrescendo l’attività conciliativa, fornendo maggiori garanzie al danneggiato, concedendogli la possibilità di scegliere la procedura più consona alle proprie esigenze, e comunque fornendogli uno strumento processuale più semplice e più immediato.
Trascinando in giudizio, in una causa di risarcimento danni derivante dallo scontro di due veicoli assicurati per la r.c.a., anche il probabile responsabile, si vanificherebbe lo scopo esemplificativo voluto dal Legislatore e si avrebbe uno strumento processuale identico a quello ex art 148 D.lgs 209/05, ancorché più costoso e soprattutto ingiustamente oneroso per il presunto responsabile, anche nell’ipotesi in cui, questi diligentemente abbia fornito tutto quanto in suo possesso, alla propria assicurazione, informata del sinistro dal danneggiante ex art 145 c. 2° D.lgs 209/05.
E’ di tutta evidenza, che la presenza del presunto danneggiante nella procedura di specie è quanto meno improbabile ed inopportuna, anche alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale che, bacchettando gli operatori del diritto troppo frettolosi, ha ribadito il concetto dell’alternatività in base alla quale, il danneggiato che dovesse ritenere utile l’accertamento della responsabilità in capo ad un soggetto, ben può scegliere lo strumento di cui all’art. 148 D.lgs 209/05, che mai ha comportato dei problemi interpretativi o limitativi dei diritti in capo alle parti processuali.
Nella consapevolezza che la predetta sentenza è riferita all’ipotesi di cui all’art. 141 D.lgs 209/05, utilizzando il sentenziato della Corte con criterio analogico, bisogna convenire sul punto, che la lettura dell’art .141 D.lgs 209/05 analizzato dalla Corte era di per se apparentemente chiara, determinando un’impossibilità di fatto a convenire in giudizio soggetti diversi dall’assicuratore del vettore.
Ciò nonostante, si è reso necessaria una ulteriore interpretazione estensiva, al fine di non limitare o addirittura imbrigliare l’attività di recupero del danneggiato.
Stessa attenzione e tutela merita il danneggiato che usufruisce dei criteri di risarcimento ex art .148 e 149, nel senso che gli dovrà essere riconosciuto il criterio della alternatività processuale, direttamente legata alla discrezionalità del danneggiato, perché ci troviamo di fronte a dei nuovi strumenti legislativi non sufficientemente nè scientemente applicati.
Questo sta a significare, come già in altre occasioni ribadito, che alla luce della nuova normativa introdotta con il D.lgs 209/05, residuano in capo al danneggiato due azioni: una quella di cui all’art. 148 D.lgs 209/05 anche per i sinistri verificatisi a seguito dello scontro tra due soli veicoli assicurati con la r.c.a., ed una quella dell’art .149 D.lgs che ha il solo fine di ottenere l’indennizzo quando si verificano le condizioni di cui all’art. 5 del DPR 254/06,(“5. Modalità della richiesta di risarcimento.” 1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.) ovvero la non responsabilità parziale o totale del danneggiato e non già l’accertamento della responsabilità in capo al presunto responsabile civile “5. Modalità della richiesta di risarcimento.
1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
In questa sede, emerge altresì la necessità d’ipotizzare un’altra possibile discrepanza tra la l’indirizzo segnato dalla citata Corte Costituzionale ed il danno eventuale del danneggiato, infatti: se dovesse ritenersi necessario la partecipazione al giudizio del probabile responsabile del danno nella procedura dell’indennizzo diretto data la pacifica incolumità di quest’ultimo (che non può essere mai condannato solidamente alla compagnia del danneggiato “almeno questo sembra mettere tutti d’accordo” ) nel caso in cui il danno, dovesse superare i massimali previsti dalla polizza rca, quale sarebbero le sorti del probabile danneggiante ?
E’ d’obbligo esonerarsi, in questa sede, dall’elencare le difficoltà pratiche nelle quali gli utenti del diritto si trovano a penare.
Ecco quindi la necessità di avere due diverse forme di procedura per il conseguimento del risarcimento con facoltatività da parte del danneggiato di usufruire dello strumento legislativo più consono alle sue esigenze.
Si vuole qui, per coerenza interpretativa, riportare il testo dell’art. 149 c. 6° D.lgs 209/05, anche per meglio convincersi, che lo spirito del legislatore è sereno quando esclude la partecipazione al giudizio del presunto responsabile civile in un processo la cui attività e prevista solo per le rispettive compagnie di assicurazione dei due veicoli coinvolti ..” In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Tra l’altro, perché dovrebbe la compagnia del danneggiante riconoscere la responsabilità del proprio assicurato, quando questo parte processuale presente nel giudizio, sarebbe il soggetto più idoneo ad assumersi la colpa e quale attività potrebbe il danneggiante, per opporsi alla decisione del suo assicuratore di assumersi il torto?
Come si è avuto modo di vedere, solo nella descritta ottica, la nuova procedura di risarcimento ex art 149 avrebbe un senso, viceversa si dovrebbe affermare con rammarico, che lo sforzo del legislatore è risultato oltre che vano addirittura dannoso, preso atto delle difficoltà interpretative e gestionali, che esso strumento normativo, ha fin oggi creato, non lasciando sperare nulla di più sereno per il futuro.
Pertanto, ritenuta irritale la richiesta di condanna di Sempronia, nella qualità di convenuta presunta responsabile civile, ritenuto per altro che nei confronti della Sempronia manca anche la condizione di proponibilità, rigetta la richiesta di rinnovazione della citazione mediante nuova notifica, dichiara integro il contraddittorio ai sensi dell’art. 149 c. 1° D.lgs 209/05, ed invita l’attore ha meglio documentare gli adempimento di cui all’art 145 c.2° D.lgs 209/05, nonché della legittimazione passiva relativa alla convenuta s.p.a. .
Rinvia per tali adempimenti all’udienza del (…).12.2008 mandando alla Cancelleria per le comunicazioni.
Pomigliano D’Arco, li 24.11.2008
Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Manfredi