Le Sezioni Unite della Cassazione, nella pronuncia del 28 febbraio 2008 n. 5257, confermano che ogni occupazione temporanea e d’urgenza, imposta dall’esigenza di una più celere esecuzione dell’opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera un’obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato, e ciò vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla L. n. 219 del 1981, che, all’art. 80, prevede la corresponsione di tutte le indennità di cui alla L. n. 385, e quindi anche dell’indennità di occupazione, prevista dall’art. 2 di quest’ultima.
Né tale principio – si osserva – potrebbe subire deroga per effetto di ordinanze commissariali, in quanto, a norma della L. n. 219 del 1981, art. 84, il potere d’ordinanza attribuito agli organi straordinari è assoggettato, tra l’altro, alle norme del titolo ottavo della medesima legge, nel quale è compreso il citato art. 80.
Emiliana Matrone