La Suprema Corte di Cassazione ha considerato come infortuni sul lavoro le seguenti fattispecie: il decesso per infarto di un guardiano antincendio, in considerazione delle condizioni lavorative abituali e del suo stato di salute (Cassazione 5966/88); la crisi infartuale letale di un conducente di autobus extraurbano che aveva continuato nello sforzo di guida dopo un primo malore (Cassazione 12798/00); l’infarto occorso ad un conducente di treno, in occasione dell’ improvviso attraversamento dei binari da parte di una persona, a causa dello stress ricollegabile al timore dell’investimento della medesima (Cassazione 9888/88).
La Corte, nel caso specifico, si è data il compito di indagare se l’infarto, intervenuto nella fattispecie presso il domicilio del lavoratore poco dopo la conclusione dell’attività lavorativa, fosse ricollegabile in maniera specifica, sia pure in un quadro di predisposizione patologica e di abitudini lavorative e di vita, alle prestazioni intense e stressanti compiute per alcuni giorni dal lavoratore stesso, funzionario direttivo di una organizzazione sindacale.
Perchè un evento sia qualificabile come infortunio sul lavoro necessita la deduzione dell’esistenza di una causa violenta.
L’espressione causa violenta risale alla legge 80/1898, istitutiva dell’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ma il suo significato giuridico si è sensibilmente evoluto nel tempo.
Alle origini tale espressione evocava il carattere traumatico delle cause meccaniche che costituivano la categoria prevalente di fattori infortunistici, secondo lo sviluppo tecnologico del tempo e lo spettro, limitato, di attività protette. La dottrina di inizio secolo, infatti, richiedeva che la causa violenta, esterna al lavoratore, esprimesse una energia abnorme con una abnorme intensità.
La giurisprudenza ha ridotto la portata di tale affermazione, ritenendo che non sono indispensabili i requisiti della straordinarietà, accidentalità e imprevedibilità del fatto lesivo, perché non richiamati nella previsione normativa, e ha definito la causa violenta come un’azione rapida e concentrata nel tempo, che agisce dall’esterno, in modo da recare danno all’organismo del lavoratore.
In tal modo sono fissati gli elementi che tradizionalmente individuano la nozione di causa violenta: l’efficienza causale, la esteriorità, la rapidità e concentrazione.
I primi due elementi sono stati sottoposti a profonda revisione. Anche lo sforzo muscolare può costituire causa di infortunio, come prevede emblematicamente l’articolo 26 regio decreto 1765/35, ora articolo 91 Testo unico 1124.
Quanto al grado dì “violenza” della causa lesiva richiesto in rapporto agli atti operativi normali tipici delle mansioni del lavoratore, parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ritenne che lo sforzo, per configurarsi come causa violenta, dovesse implicare l’impiego improvviso, imprevisto ed abnorme di energia, cioè lo sviluppo di energia superiore a quella richiesta da un normale atto di forza; non sarebbe pertanto identificabile con il comune impiego della forza muscolare richiesta dalla natura stessa di un determinato lavoro.
Viceversa la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in un primo tempo che lo sforzo richieda una erogazione di energia fisica concentrata nel tempo, per vincere una forza antagonista, pur rientrante nell’ambito delle condizioni abituali e tipiche di lavoro; non richiede, quindi, la eccezionalità o la straordinarietà della manovra; esso, infine, non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore.
In tema di sforzo (in particolare nelle frequenti fattispecie di sforzo da sollevamento di pesi), la forza antagonista esterna era individuata con semplicità nella forza di gravità.
Invece, in tema di infarto, appare più complicato individuare il carattere esterno della causa violenta. La giurisprudenza di legittimità più recente ha ammesso che il carattere violento della causa va individuato nella natura stessa dell’infarto, dove si ha una rottura dell’equilibrio dell’organismo del lavoratore concentrata in una minima frazione temporale (Cassazione 13982/00; 14805/00; 7822/00 citata, 12798/00 e 13741/00), anche se per effetto di una serie di atti accumulati sfociati infine nell’infarto. Pertanto è riconoscibile un’eziologia lavorativa ogni volta che sia accertato che gli atti lavorativi compiuti, ancorché non caratterizzati da particolari sforzi e non esulanti dalla normale attività lavorativa esercitata dall’assicurato, abbiano avuto l’efficienza di un contributo causale, anche concorrente, nella verificazione dell’infarto.
Emiliana Matrone