La Corte dei Conti, nella sentenza 242/2007, uniformandosi all’orientamento delle Sezioni Riunite, ribadisce che il beneficio previsto dall’articolo 25, comma 2 del d. lgs. n. 151 del 2001 spetta a tutti i soggetti che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, versata in costanza del rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento in cui la domanda è stata presentata.
La Corte, in pratica, conferma la risoluzione offerta in materia, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che, con sentenza n. 7/QM in data 14 luglio 2006 avevano statuito che “sussiste il diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 25, co. 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 dello stesso testo normativo i quali disciplinano diritti e doveri in occasione della maternità in ambito lavorativo, a domanda e con effetti a decorrere dalla stessa, ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa”.
Emiliana Matrone
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 242/07
In nome del popolo italiano
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
nella persona del Magistrato dott. Luigi GILI
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;
visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
visto l’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430 e 431 cod. proc. civ., nonché l’art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;
visto l’atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 25 settembre 2007 tenutasi con l’assistenza del segretario d’udienza sig. Riccardo Ravaschio, non è comparsa l’INPDAP, né è presente la ricorrente;
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 17341/C del Registro di Segreteria, promosso dalla signora M.V., nata a Africo (RC) il 20.11.1940, residente, alla data di proposizione del ricorso, in Novara, via Cittadella n. 11 contro l’ Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – INPDAP – Sede di Novara, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Svolgimento del processo
La Direzione della sede provinciale di Novara dell’INPDAP, con provvedimento in data 23 agosto 2005 comunicava alla signora M.V. la reiezione della domanda, da quest’ultima presentata, il 31 gennaio 2003, diretta ad ottenere la rideterminazione della pensione n. 60459709 mediante l’accredito dei periodi di maternità relativi alle nascite dei figli Santa e Salvatore M. avvenute, rispettivamente, il 16.09.1961 ed il 22.10.1963.
La signora M.V. ha proposto, quindi, azione giudiziale con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che è stato notificato all’Ente previdenziale e depositato nella Segreteria di questa Sezione il 13 dicembre 2005.
La ricorrente, già dipendente pubblica, ha contestato la legittimità del provvedimento dell’Ente previdenziale che aveva rigettato l’istanza con la motivazione che al momento della presentazione della domanda (31 gennaio 2003) la richiedente era già in quiescenza; ha rilevato che il beneficio previsto dall’articolo 25, comma 2 del d. lgs. n. 151 del 2001 spetterebbe a tutti i soggetti che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, versata in costanza del rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento in cui la domanda è stata presentata.
Ha concluso chiedendo il riconoscimento del diritto ad ottenere la ricostituzione della pensione n. 60459709 mediante l’accredito dei periodi di maternità afferenti la nascita dei figli, di cui in premessa.
L’INPDAP si è costituito in giudizio depositando il 5 settembre 2007 una memoria difensiva, datata 4 settembre 2007.
L’ente previdenziale ha contestato la pretesa della ricorrente e giustificato l’operato dell’Ufficio che aveva respinto la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico rilevando che la norma dell’art. 25 del d. lgs. n. 151 del 2001 prevederebbe quale condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio ai soggetti che dipendono dall’INPDAP, che la domanda sia presentata da dipendenti in servizio.
L’Ente ha, pertanto, concluso con una richiesta di reiezione del ricorso.
All’udienza di discussione del 25 settembre 2007, la causa, è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
La domanda proposta dalla ricorrente riguarda la legittimità del provvedimento con il quale l’ente previdenziale ha respinto l’istanza diretta ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico conteggiando il periodo di contribuzione figurativa relativo alla maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, così come previsto dall’art. 25, comma 2° del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
La ricorrente contesta il provvedimento ritenendo che la disciplina posta dal citato comma 2° dell’art. 25 del d. lgs. n. 151 si applichi sia ai pensionati del settore privato che a quelli del settore pubblico e che, contrariamente a quanto ritenuto dall’ente previdenziale, la domanda di rideterminazione possa essere presentata anche dalla pensionata dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Al contrario, l’INPDAP ha ritenuto che il riconoscimento della contribuzione di maternità figurativa riconosciuto dal citato art. 25 del d. lgs. n. 151 del 2001 debba essere limitato alle sole lavoratrici in servizio al momento della presentazione dell’istanza poiché detta norma specificherebbe che la domanda può essere presentata all’ente previdenziale solo dagli “iscritti” e tale qualifica si perderebbe, perlomeno in relazione alla normativa che disciplina l’INPDAP, con il collocamento a riposo.
In forza di tale interpretazione l’INPDAP ha negato il beneficio in esame alla ricorrente che ha presentato la relativa domanda in un momento successivo al pensionamento.
Ciò premesso, il giudice rileva come le divergenti ricostruzioni ed interpretazioni adottate nella materia hanno, a loro volta, trovato all’interno della Sezione soluzioni giurisprudenziali divergenti al punto che, nell’ambito di analogo giudizio, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi – peraltro, negli stessi termini anche presso altre Sezioni regionali -, con ordinanza n. 7 del 2006 è stata deferita la soluzione della questione alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.
L’adito autorevole organo, con sentenza n. 7/QM in data 14 luglio 2006 ha statuito: “sussiste il diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 25, co. 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 dello stesso testo normativo i quali disciplinano diritti e doveri in occasione della maternità in ambito lavorativo, a domanda e con effetti a decorrere dalla stessa, ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa”.
La risoluzione della questione di massima attraverso la citata decisione che, tra l’altro, riconosce “l’inconferenza della nozione di iscritto”, richiamato dall’INPDAP a sostegno della propria interpretazione restrittiva, costituisce, definizione autorevole della problematica, adottata dall’organo che svolge funzioni di nomofilachia ed unità interpretativa, condivisa dal giudicante.
In definitiva, sulla base del vincolo discendente dalla definizione della questione da parte delle SS.RR. di questa Corte, la domanda avanzata dalla ricorrente mentre era in quiescenza in forza di una contribuzione derivante da pregressa attività lavorativa pari almeno a cinque anni, merita accoglimento.
In conclusione deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a che l’Ente previdenziale provveda alla rideterminazione della posizione pensionistica n. 60459709, accreditando i periodi previsti dall’art. 25 comma 2° del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, relativi alla nascita dei figli Santa e Salvatore M. avvenute rispettivamente il 16.09.1961 ed il 24.10.1963.
La decorrenza della ricostituzione della posizione deve essere effettuata, per le ragioni esposte dalle SS.RR. di questa Corte, a partire dal 31 gennaio 2003, giorno di presentazione dell’istanza da parte della ricorrente.
Sulla base di tali nuovi elementi l’INPDAD è tenuto a riliquidare la pensione della ricorrente con pagamento degli eventuali arretrati (ove risultanti dalla nuova liquidazione) a far data dal giorno di presentazione all’INPDAP della domanda di “accredito”; sugli eventuali arretrati debbono riconoscersi d’ufficio gli interessi legali e, per la parte eccedente questi ultimi, la rivalutazione monetaria, ai sensi degli art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla scadenza di ciascun rateo di pensione fino al soddisfo, tenuto conto dei criteri e principi indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n.10/2002/QM, cui si fa ampio richiamo.
I difformi orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla questione, in relazione a cui le Sezioni Riunite si sono recentemente pronunciate, costituiscono giusto motivo di compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Regionale per il Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta con il ricorso n. 17341/C, presentato dalla signora M.V. e, per l’effetto riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostituzione della posizione pensionistica n. 60459709, attraverso l’accredito dei periodi previsti dall’art. 25, comma 2° del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, relativi alla nascita dei figli Santa e Salvatore M. avvenute, rispettivamente, il 16.09.1961. ed il 22.10.1963, con decorrenza dal giorno di presentazione dell’istanza all’ente previdenziale, e con diritto agli eventuali arretrati, maggiorati da interessi legali e, per la parte eccedente questi ultimi, rivalutazione monetaria.
Ordina la restituzione degli atti all’autorità amministrativa per i provvedimenti di sua competenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 settembre 2007.
Il Giudice Unico
( F.to Dr. Luigi GILI )
Depositata in Segreteria il 2 Ottobre 2007
Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio CINQUE)