La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza del 4 febbraio 2004 n. 2100, esamina una fattispecie assolutamente particolare, riguardante lo scioglimento della comunione del diritto sul palco in teatro.
In proposito, la Corte afferma che “il diritto sul palco in teatro non ha come oggetto i posti, a sedere o in piedi, che esso contiene, ma lo spazio intero — aperto sulle balconate sovrapposte nelle pareti perimetrali della sala, in cui si svolgono gli spettacoli — dal quale i titolari possono assistere alle rappresentazioni, e tutto il bene forma normalmente oggetto di proprietà superficiali o di proprietà superficiali separata, secondo il titolo. E poiché, in ragione della sua peculiare conformazione fisica (la struttura) e delle utilità specifiche che offre (la funzione), tutto il palco, di per sé, non è suscettibile di divisione, in quanto non permette la formazione di un numero di quote uguali a quello dei condividenti, nel caso di comproprietà del palco e di scioglimento della comunione del bene giuridico palco deve essere compreso per intero nella quota dei condividenti titolari della quota maggiore, con addebito dell’eccedenza”.