Il momento dal quale decorre lo status di disoccupazione/inoccupazione, ai fini dei benefici contributivi ex L. n. 407/1990, è quello dalla data di presentazione da parte dell’interessato della dichiarazione prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002 al competente Centro per l’Impiego.
Emiliana Matrone
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
INTERPELLO 3 ottobre 2008, n. 49
Prot. 25/I/0013418
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – decorrenza dell’anzianità di disoccupazione/inoccupazione e benefici contributivi ex L. n. 407/1990.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla decorrenza dello status di disoccupazione/inoccupazione in relazione all’accesso ai benefici contributivi previsti dalla L. n. 407/1990.
In particolare, si chiede di conoscere se, ai fini dei dell’accesso ai benefici di cui trattasi, la decorrenza dello status in parola debba riconnettersi al momento in cui il soggetto disoccupato/inoccupato si presenta ai Servizi competenti per rendere la prevista dichiarazione di disponibilità ad un nuovo impiego, oppure al diverso momento, in ipotesi anche anteriore, indicato dal medesimo nella predetta dichiarazione.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro e della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali, si rappresenta quanto segue.
Per sciogliere il nodo interpretativo giova in via preliminare osservare che, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 297/2002, lo stato di disoccupazione è definito dall’art. 1 del citato Decreto quale “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Ai sensi del successivo art. 3, inoltre, la condizione di stato di disoccupazione deve essere comprovata dalla “presentazione dell’interessato presso il Servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta dal soggetto, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”.
Come peraltro evidenziato dallo stesso interpellante, questo Ministero già con la risposta ad interpello del 2 novembre 2006, ha avuto modo di precisare – richiamando le circolari INPS n. 117/2003 e n. 51/2004 – che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive previste dalla citata L. n. 407/1990, è necessaria, ai fini della prova della condizione di disoccupazione, la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l’impiego corredata dall’attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del citato Centro.
Ciò premesso, in risposta al quesito proposto, occorre tener presente – come evidenziato dai chiarimenti dell’Istituto – che per la fruizione dei predetti benefici contributivi è condizione imprescindibile l’attestazione da parte del Centro per l’impiego circa la permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione.
Al riguardo, va rilevato che esigenze pubblicistiche di certezza implicano che solo nel momento in cui l’interessato dichiari il proprio stato di disoccupazione al Centro per l’impiego, si ha certezza della immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa da parte del medesimo e che, pertanto, solo in detto momento è possibile attestare la permanenza nello stato di disoccupazione.
In base a tale argomentazione si ritiene pertanto che per stabilire il momento dal quale decorre lo status di disoccupazione/inoccupazione, ai fini dei benefici contributivi ex L. n. 407/1990, occorre necessariamente avere riguardo esclusivamente alla data di presentazione da parte dell’interessato della dichiarazione prevista dal menzionato art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002 al competente Centro per l’impiego.
Il Direttore Generale
PAOLO PENNESI