Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice F. Coppola, ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc presentato dall’Avv. Emiliana Matrone e per l’effetto ha ordinato alla parte resistente di consentire l’accesso ed il passaggio sul proprio terrazzo ai ricorrenti e alle maestranze incaricate di eseguire i lavori di rifacimento ai balconi sovrastanti di proprietà dei ricorrenti.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in proposito, afferma che “in ordine alla richiesta di accesso al fondo, e in particolare, relativamente al profilo del fumus iuris – alla stregua di quanto risulta allegato dall’Avv. Emiliana Matrone e dalla relazione del tecnico di parte prodotta dall’Avv. Emiliana Matrone – risulta indiscutibile che i ricorrenti abbiano diritto ad accedere al fondo della resistente, ovvero al terrazzo posto al primo piano di sua proprietà, per eseguire la messa in sicurezza dei tre balconi posti sulla facciata principale”.
l’Ecc.mo Gudice soggiunge che “dottrina e giurisprudenza sono concordi che le condizioni alle quali il codice civile subordina l’accesso al fondo ai sensi dell’art. 843 cc (il cui obbligo di concessione in capo al vicino si qualifica come obligatio propter rem e non costituisce, invece, oggetto di un correlativo diritto di servitù: v. Cass. 3059/1969, 3909/1974, … 10474/1998) sono: a) il fine di costruir eo riparare un muro od altra opera propria del vicino o comune; b) la necessità dell’accesso per eseguire i lavori”.
Come è noto, la necessità di cui all’art. 843 cc non deve essere riferita all’opera da compiere ma all’accesso e al passaggio mentre il costruire o riparare un muro o altra opera deve intendersi come lo scopo perseguito dall’interessato, in base a valutazioni a lui riservate.
In altre parole, la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell’ingresso e del transito, nel senso che l’untilizzazione del fondo del vicino non è consentita, ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore sacrificio (Cass. 28234/2008).
Nel caso concreto, il Tribunale torrese stabilisce che ” per la oggettiva conformazione dei luoghi (evincibile dalla documentazione fotografica in atti) e per la mancata giustificazione tecnica di possibili e lecite soluzioni alternative (ovvero l’impiego di piattaformi aeree o ragno, eccepite dalla resistente), è indubbia quindi la sussistenza del requisito in parola”.
Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, nel caso specifico, “susstiste anche il requisito del periculum in mora, tenuto conto che il danno che i ricorrenti potrebbero subire, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, oltre ad una componente strettamente economica, e, come tale, indennizzabile per equivalente, presenta anche un profilo non valutabile in termini patrimoniali che va individuato nella resposabilità civile e penale posta dalla legge a carico dei proprietari per eventuali danni a terzi per mancata eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità”.