Il Trattamento di Fine Rapporto così come disciplinato dall’art.2120 cc, come modificato dalla l.n.297 del 1982, riconosce una indennità al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro da intendersi come momento di maturazione del diritto; tale momento è elemento della fattispecie costitutiva e non termine dell’adempimento , sussistendo in precedenza meri accantonamenti contabili ( v.Cass. n.12548 del 1998 e Cass. N.11470 del 1997).
Quindi al momento della cessazione del rapporto le somme contabilmente accantonate, consistenti in una sommatoria di quote annue ottenute dividendo la retribuzione di ciascun anno per 13,5 e poi via via rivalutate dal momento del calcolo a quello della erogazione, sono di piena spettanza del lavoratore come vera e propria retribuzione differita. Pertanto secondo costante giurisprudenza (v. Cass.Civile sez. Lavoro 19.1.2000 n.600 ) poiché il momento di collocazione a riposo del lavoratore è ,in termini temporali, prevedibile, il datore di lavoro ha l’onere di approntare anticipatamente il disbrigo della relativa pratica di liquidazione . Quindi dal momento della cessazione del rapporto di lavoro decorrono le condizioni di responsabilità che comportano, in caso di ritardato pagamento l’obbligo del datore di rispondere di tale mora. In effetti l’obbligazione al pagamento del TFR è assunta in costanza del rapporto di lavoro con termine ampiamente prefissato .
Quindi è da escludere che il relativo adempimento sia assoggettabile alla disciplina ex art. 1183 cc, richiamando le modalità di pagamento previste dagli usi o dagli accordi delle parti, visto che tale norma si riferisce alle sole obbligazioni in cui non è determinato il tempo dell’adempimento.
Né tanto meno è richiamabile l’art. 2099 cc, sempre riportandosi alle cd prassi relative alle modalità di pagamento, norma che non si attaglia al caso di specie: la surrichiamata norma, infatti , riguarda le modalità ed i termini di pagamento della retribuzione; la richiesta creditoria per cui è causa, invece, è relativa a diritti accessori correlati all’inesatto adempimento della prestazione principale e cioè l’indennità di TFR.
Riepilogando, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro il diritto del lavoratore al TFR è senz’altro esigibile anche se con parziale illiquidità a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo ed in particolare dell’indice ISTAT relativo al mese in corso : ciò non serve ad escludere la colpevolezza del datore di lavoro nel ritardato pagamento e quindi, in tal caso, sono da riconoscersi al lavoratore gli interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto di credito al TFR ex art. 429 cpc. Infatti al momento della cessazione del rapporto di lavoro il credito per espressa disposizione inderogabile di legge diviene esigibile e perciò il pagamento è dovuto immediatamente ( in tal senso: Cass. Sez.Lav.18.8.2000 n.10942). Tribunale di
E’ quanto emblematicamente stabilisce il Tribunale di Nola, nella sentenza del 19/3/2003, in ordine al tfr.
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE APPELLO LAVORO 19/3/2003
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.7.1999 la AZETA SPA proponeva appello avverso la sentenza n.364 del 25.6/2.7.1998 del Pretore di Pomigliano D’Arco in funzione di giudice del lavoro resa tra detta Azeta spa e gli appellati in epigrafe citati . In detto atto di appello la Azeta spa premetteva in punto di fatto e di diritto che:
– con separati ricorsi per decreto ingiuntivo i lavoratori in epigrafe indicati, tutti dipendenti della Azeta , adivano il pretore del lavoro di Pomigliano D’Arco chiedendo ingiunzione di pagamento nei confronti della Azeta spa per interessi e rivalutazione relativi ad emolumenti retributivi ( TFR, ratei ferie , tredicesima mensilità) corrisposti illegittimamente in ritardo;
– emessi i richiesti decreti ingiuntivi, la Azeta spa proponeva opposizione avverso tali decreti essendo inammissibili ed in via gradata da revocare perché infondato il dedotto titolo; gli opposti si costituivano e chiedevano il rigetto dell’opposizione; riunite le varie opposizione, il Pretore rigettava l’opposizione ai decreti ingiuntivi.
L’appello si fonda sui seguenti MOTIVI:
1) INAMMISSIBILITA’ domanda di ingiunzione non essendo la somma di denaro richiesta certa, liquida ed esigibile né suffragata da prova scritta;
2) il ritardo nel pagamento delle retribuzioni ed indennità non è imputabile a colpa del datore di lavoro, visto che la modalità di pagamento si informa ad un particolare METODO TECNICO che è quello cd “ SLITTATO ” nel senso che ogni mese effettua il pagamento delle ore teoricamente prestate ed effettua poi un conguaglio il mese successivo sulla base delle ore effettivamente prestate potendo determinare solo il mese successivo le causali relative a ciascun emolumento; tale metodo è applicato per prassi costante e mai contestata anche al TFR: su tale punto si REITERA la RICHIESTA DI PROVA TESTIMONIALE svolta in primo grado;
3) il credito quindi del lavoratore , in particolare per il TFR; non è corrisposto in ritardo perché sempre sorge con la cessazione del rapporto di lavoro non è liquido ed esigibile finchè NON è PUBBLICATO L’INDICE ISTAT , necessario termine di riferimento ex l.297/82, pubblicazione che avviene solo nel mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro; le stesse parti collettive ( v. accordo 5.6.1997) hanno espressamente chiarito che la dizione “ all’atto della risoluzione del rapporto” deve essere interpretata tenendo conto del cd tempi tecnici e che il termine dal quale cominciano a decorrere gli interessi è quello dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto; in tal senso anche molta giurisprudenza di merito ( Pretore Torino 15.9.1995, Pretore Torino 6.2.1997, Pretore Torino 3.6.1996, Tribunale Torino 23.11.1994): il pagamento quindi per quanto immediato ex art. 1183 cc deve rispettare le modalità ed i termini in uso ex art. 2099 cc.
4) Non è applicabile al caso di specie l’art. 429 CPC in quanto non vi è condanna al pagamento di somme non corrisposte NE’ RITARDO NELL’ADEMPIMENTO.
5) Né è applicabile l’art. 1282 cc in quanto un credito per poter maturare interessi deve essere liquido e non anche meramente esigibile; fino al mese successivo alla data di cessazione del rapporto ,il credito del lavoratore non è liquido per mancanza di conoscenza dell’Indice Istat: addirittura potrebbe dirsi che il credito del lavoratore all’atto della cessazione del rapporto NON è NEPPURE SORTO.
6) I lavoratori all’atto della percezione del TFR hanno rilasciato QUIETANZA A SALDO TOTALMENTE LIBERATORIA dichiarando per iscritto di rinunziare a qualsiasi altro diritto pretesa ed azione: quindi il lavoratore deve ritenersi totalmente soddisfatto .
7) L’enorme apparato organizzativo della AZETA SPA impone dei ragionevoli tempi tecnici anche per predisporre ed effettuare conteggi evitando di svolgere calcoli approssimativi ed imprecisi: pertanto il lieve ritardo per tali ESIGENZE AZIENDALI è stato da sempre tollerato ed accettato dalle maestranze.
8) Sono da reputarsi ERRONEI I CRITERI DI CALCOLO dei conteggi ritenuti condivisibili dal Pretore. Nulla avrebbero potuto pretendere i lavoratori a titolo di rivalutazione monetaria giacchè con riferimento alla data di pagamento rispetto al semestre precedente il coefficiente di rivalutazione è pari ad 1,000, il che lascia invariato l’importo da rivalutare; anche l’ammontare degli interessi deve essere calcolato sull’importo originario e non sul capitale via via rivalutato essendo tra l’altro cessato il criterio del cumulo di interessi e rivalutazione per effetto dell’art. 22 comma 36 l.n.724 del 1994 .
L’appellante concludeva chiedendo: a) declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità, nullità del ricorso; b) rigetto domande attrici; c) condanna degli attori al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati che concludevano per il rigetto dell’appello e conferma dell’impugnata sentenza e condanna alle spese dell’appellante da attribuirsi ai difensori antistatari ; si opponevano alle richieste istruttorie dell’appellante.
All’udienza del 19.3.2003 sentite le parti il Tribunale decideva come da dispositivo di cui dava lettura in udienza.
MOTIVI
L’appello è infondato e va pertanto rigettato.
Invero il primo motivo di appello , deducente la inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo , non va accolto : infatti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio di cognizione ordinaria piena , ragion per cui nello stesso devono essere esaminate tutte le ragioni di merito a fondamento della pretesa creditoria : pertanto diviene irrilevante , in tale sede, l’eventuale mancanza dei presupposti per l’esperimento del monitorio, giacchè la nuova indagine processuale ha sostituito in forma e contenuto l’azione di condanna introdotta nelle forme del rito speciale del procedimento per ingiunzione.
Anche i motivi n.2 e 3 di appello, basati sull’assunta mancanza di ritardo dell’adempimento con esclusione quindi di ogni addebito al datore di lavoro , date le esigenze tecniche di calcolo, sono infondati.
Invero in particolare il Trattamento di Fine Rapporto così come disciplinato dall’art.2120 cc come modificato dalla l.n.297 del 1982 riconosce una indennità al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro da intendersi come momento di maturazione del diritto; tale momento è elemento della fattispecie costitutiva e non termine dell’adempimento , sussistendo in precedenza meri accantonamenti contabili ( v.Cass. n.12548 del 1998 e Cass. N.11470 del 1997). Quindi al momento della cessazione del rapporto le somme contabilmente accantonate, consistenti in una sommatoria di quote annue ottenute dividendo la retribuzione di ciascun anno per 13,5 e poi via via rivalutate dal momento del calcolo a quello della erogazione, sono di piena spettanza del lavoratore come vera e propria retribuzione differita. Pertanto secondo costante giurisprudenza (v. Cass.Civile sez. Lavoro 19.1.2000 n.600 ) poiché il momento di collocazione a riposo del lavoratore è ,in termini temporali, prevedibile, il datore di lavoro ha l’onere di approntare anticipatamente il disbrigo della relativa pratica di liquidazione . Quindi dal momento della cessazione del rapporto di lavoro decorrono le condizioni di responsabilità che comportano, in caso di ritardato pagamento l’obbligo del datore di rispondere di tale mora. In effetti l’obbligazione al pagamento del TFR è assunta in costanza del rapporto di lavoro con termine ampiamente prefissato .
Quindi è da escludere che il relativo adempimento sia assoggettabile alla disciplina ex art. 1183 cc, richiamando le modalità di pagamento previste dagli usi o dagli accordi delle parti, visto che tale norma si riferisce alle sole obbligazioni in cui non è determinato il tempo dell’adempimento.
Né tanto meno è richiamabile l’art. 2099 cc, sempre riportandosi alle cd prassi relative alle modalità di pagamento, norma che non si attaglia al caso di specie: la surrichiamata norma, infatti , riguarda le modalità ed i termini di pagamento della retribuzione; la richiesta creditoria per cui è causa, invece, è relativa a diritti accessori correlati all’inesatto adempimento della prestazione principale e cioè l’indennità di TFR.
Riepilogando, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro il diritto del lavoratore al TFR è senz’altro esigibile anche se con parziale illiquidità a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo ed in particolare dell’indice ISTAT relativo al mese in corso : ciò non serve ad escludere la colpevolezza del datore di lavoro nel ritardato pagamento e quindi, in tal caso, sono da riconoscersi al lavoratore gli interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto di credito al TFR ex art. 429 cpc. Infatti al momento della cessazione del rapporto di lavoro il credito per espressa disposizione inderogabile di legge diviene esigibile e perciò il pagamento è dovuto immediatamente ( in tal senso: Cass. Sez.Lav.18.8.2000 n.10942).
Alla luce di tali considerazioni la richiesta prova testimoniale , già svolta dall’appellante in prime cure, tendente a provare la consolidata prassi di pacifico pagamento del TFR in ritardo, è assolutamente ininfluente e va rigettata.
Anche i motivi 4 e 5 di appello , relativi rispettivamente alla non pertinenza dell’art. 429 cpc e 1282 cc al caso di specie, sono infondati.
Invero è ormai un concetto acclarato sia in dottrina che in giurisprudenza che l’art. 429 cpc contiene una statuizione oltre che di natura processuale , che legittima il giudice alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione in caso di mancato pagamento di crediti di lavoro, anche di natura sostanziale nella parte in cui si sancisce il diritto agli interessi ed alla rivalutazione in via immediata dal giorno della maturazione dei crediti derivanti da rapporti ex art. 409 cpc, senza la necessità di qualsiasi atto di costituzione in mora e sollevando il lavoratore dall’onere di dimostrare il danno sofferto per effetto del ritardo . La ratio sottesa al disposto dell’art. 429 cpc è individuata nell’esigenza di assicurare al lavoratore una più intensa tutela rispetto a quella garantita dall’art. 1224 cc , in ragione della specifica funzione data dall’art. 36 Cost. alla retribuzione rispetto alla tutela ex art. 1224 cc. La norma si concilia pienamente con la ratio dell’art. 1282 cc che considera l’obbligazione pecuniaria , certa ed esigibile , naturalmente fruttifera ( di interessi). In effetti , superando un ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, il disposto dell’art. 429 cpc non ha inteso trasformare il credito di lavoro da credito di valuta in credito di valore : piuttosto la citata norma ha in sostanza sganciato il credito di lavoro dal principio nominalistico con un accessorio costante che è la rivalutazione , sicchè detto credito risulta costituito da una componente “statica” corrispondente alla somma dovuta ad una certa scadenza, ed una componente “dinamica” attuata mediante il riferimento alla scala mobile.
La giurisprudenza più recente ( v. Cass.Civ.Sez.Unite 29.1.2001 n.38), anche alla luce della Sent.Corte Costituzionale n.459 del 2000 ( che ha fatto venir meno il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ex l. n.724 del 1994 e l. n.412 del 1991 per i crediti di lavoro dei dipendenti privati) , ha stigmatizzato il principio secondo il quale l’art. 429 cpc attraverso l’attribuzione del maggior danno e quindi della rivalutazione, in aggiunta agli interessi legali consente di reintegrare il lavoratore nella perdita patrimoniale del credito soddisfatto tardi ( danno emergente) ed a rivalere il creditore del mancato vantaggio della liquidità, vanificando il pregiudizio consistente nella privazione della naturale fruttiferità del denaro ( lucro cessante). Il criterio, quindi, di applicazione degli interessi e rivalutazione è incentrato su un effettivo rapporto di accessorietà degli interessi rispetto alla sorte capitale, comportante il consequenziale computo di detti interessi su di un capitale non goduto, che in ragione della sua produttività deve incrementarsi nominalmente nel tempo per effetto della svalutazione monetaria risultante dai relativi indici ( cfr.: Cass.Sez.Unite 17.2.1995 n.1712).
Anche il sesto motivo di appello è destituito di fondamento: secondo giurisprudenza costante il lavoratore che abbia conseguito in via stragiudiziale la corresponsione di somme di denaro per crediti di lavoro, può chiedere ed ottenere la condanna del datore di lavoro al maggior danno da svalutazione monetaria su quelle somme ( in tal senso: Cass.6.2.1986 n.761; Cass.28.8.1984 n.5296); inoltre quando il credito di lavoro sia stato tardivamente soddisfatto solo nel suo importo originario, a prescindere dalla colpevolezza o meno del ritardo, non può non riconoscersi al lavoratore medesimo, al pari di qualsiasi altro creditore che abbia ricevuto un credito parziale, il diritto di agire separatamente per ottenere la rivalutazione ( ex plurimis: cas.1.3.1988 n.2192; Cass.Sez.Unite 16.2.1984 n.1146).
Anche il settimo motivo di appello è destituito di fondamento: le dedotte esigenze organizzative di una grossa azienda , qual è la AZETA spa, non giustificano il ritardo nell’adempimento, ma anzi sottolineano la gravità dell’inesatto adempimento; infatti una grossa azienda necessita, per esigenze di produttività di un’organizzazione snella e veloce con idonea capacità risolutiva anche dei problemi tecnico-contabili ( che sono quelli più ricorrenti ), al fine di garantire un’adeguata funzionalità dell’intero apparato.
E’ da ritenere infondato,infine, anche l’ottavo motivo di appello.
Il rilievo svolto dall’appellante è generico non essendo rappresentato quale è l’indice di rivalutazione ed i criteri di calcolo da applicare, individuando quindi la procedura di calcolo ritenuta corretta.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Appello Lavoro definitivamente pronunciando sull’appello proposto da AZETA SPA avverso la sentenza n.364/98 del Pretore di Nola nei confronti di B.R., S.G., S.E., M.A., F.G., F.P., P.V., C.F., D.C.S., L.V., G.G., P.G., L.A., T.A., A.A., B.P., M.G., D.V.C., D.F.L così provvede:
rigetta l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante alle spese di lite che liquida in complessive euro 1.600,00 comprensive di diritti ed onorario con distrazione a favore del difensore di parte appellata.
Nola, 19.3.2003 il presidente est.
Vincenza Barbalucca