E’ illegittima la multa irrogata all’automobilista per la violazione dell’art. 146, terzo comma, del Codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), accertata mediante apparecchiatura Photored F17A, se in loco non vi era alcun vigile preposto al controllo.
Nel caso della regolamentazione del traffico con impianto semaforico, infatti, il servizio di accertamento e contestazioni di eventuali infrazioni non può essere delegato solo ad una apparecchiatura fotografica, ma deve essere predisposto mediante la presenza di almeno un vigile, posizionato in punto più favorevole dell’incrocio, in modo da accertare e, ove possibile, contestare immediatamente l’infrazione al trasgressore.
Sul punto la Cassazione, con la Sentenza 26 marzo 2009, n. 7388, afferma che la mancata presenza in loco di agenti operanti, per un verso, preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l’assenza degli agenti sul posto.
La Suprema Corte in precedenti decisioni aveva ritenuto legittima la assenza di agenti in relazione all’utilizzazione di autovelox (Cass. 21 luglio 2005, n. 15348, ed altre), ma va rilevato che, a prescindere da ogni considerazione sulla valenza di tali decisioni in assoluto, pure, esse non sono tout-court applicabili alla diversa ipotesi che ci occupa.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia dell’11 aprile 2006, n. 8465, soggiunge che “le condizioni che, nel caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox, consentono la contestazione differita dell’infrazione, non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatata a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica.
Inoltre, va evidenziato che la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che, solo la presenza di un agente operante in loco, può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (vedi in termini Cass. n. 23310/2005, n. 8465/2006).
Emiliana Matrone
Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 26 marzo 2009, n. 7388
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Modena in data 11 maggio 2004, con cui era stata respinta l’opposizione al verbale della Polizia Municipale di quella città in data 13 ottobre 2003 per violazione dell’art. 146, terzo comma, del Codice della strada, proponeva ricorso per cassazione L.S.
La sentenza impugnata aveva ritenuto, tra l’altro, che la mancata contestazione immediata della infrazione fosse legittima, in quanto l’art. 384 del regolamento del Codice della strada individua l’ipotesi di “attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa” tra quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata.
Il Comune di Modena resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si deduce errata interpretazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, nonché illogicità, contraddittorietà ed insufficiente motivazione dell’impugnata sentenza.
È fatto pacifico che l’infrazione (attraversamento di incrocio con il semaforo che emetteva luce rossa) non fu contestata immediatamente, ma solo in epoca successiva, in quanto constatata a mezzo di apparecchiatura Fhotored F. 17 A, apparecchio di rilevamento appositamente predisposto per fotografare le auto che incorrono nella ricordata violazione, senza che “in loco” vi fosse alcun vigile preposto al controllo.
Con una diligente sentenza, il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, rilevando, tra l’altro, che l’art. 384 del regolamento di attuazione del Codice della strada elenca, a titolo esemplificativo, tra i casi in cui è consentita la contestazione successiva, quello di attraversamento del semaforo con luce rossa.
Le pur pregevoli argomentazioni svolte prescindono però da emergenze che impongono una valutazione diversa: in primo luogo, se è vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata della infrazione, pure tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema di rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità (cfr. Cass. 4 maggio 2005, n. 9222; 17 marzo 2005, n. 5861, ed altre), condizioni che non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascerebbe presupporre una velocità non elevata; in secondo luogo, l’assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata.
Questa Corte non ignora che in precedenti decisioni si è ritenuta legittima la assenza di agenti in relazione all’utilizzazione di autovelox (Cass. 21 luglio 2005, n. 15348, ed altre), ma va rilevato che, a prescindere da ogni considerazione sulla valenza di tali decisioni in assoluto, pure, esse non sono tout-court applicabili alla diversa ipotesi che ne occupa.
Invero, a parte la già rilevata improbabilità, in un luogo del genere di elevata velocità, va evidenziato che la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che, solo la presenza di un agente operante in loco, può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (vedi in termini Cass. n. 23310/2005, n. 8465/2006).
Devesi quindi concludere che, nel caso che ne occupa, la mancata presenza in loco di agenti operanti, per un verso, preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l’assenza degli agenti sul posto.
Il ricorso va pertanto accolto, l’impugnata sentenza va cassata e, non sussistendo elementi in senso contrario, questa Corte, pronunciando nel merito, deve accogliere l’opposizione, con la condanna del Comune di Modena alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, pronunciando nel merito, accoglie l’opposizione proposta da S.L. e condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese che liquida, quanto al giudizio di merito, in complessivi euro 200,00 e, quanto al presente giudizio, in euro 200,00, oltre ad euro 300,00 per onorari, con gli accessori di legge.